domenica 30 settembre 2012

Legge sulla Polizia Locale e sicurezza urbana:Il punto.

In Senatore Maurizio Saia ha dichiarato g. 26 settembre 2012 che è "Esaurito, in Commissione, con il voto di tutti gli emendamenti, l'iter della legge sulla Polizia Locale e sicurezza urbana. A giorni il voto in aula!!"

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE 

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale
NT2 BARBOLINI, SAIA, relatori
Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi  dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "sicurezza urbana" il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;
b) per "politiche locali per la sicurezza", le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni;
c) per "politiche integrate per la sicurezza", le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 3.
(Potere di ordinanza del Sindaco)
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Ai sensi di quanto disposto dal comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.
L'inottemperanza a quanto disposto da tali provvedimenti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 da applicare ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.".

Art. 4.
(Regolamenti comunali di polizia urbana)
1. I Consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto della legislazione statale e regionale i regolamenti di polizia urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 2-bis, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:
a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;
b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.
3. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'articolo 54 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la violazione di obblighi o divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana o assunti con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 dello stesso testo unico, nell'ambito delle politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del medesimo decreto.


Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 5.
(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)
1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Città Metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:
a) promuovono, d'intesa con il Prefetto, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 6.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)
1. I Comuni, anche in forma associata, le Province e le Città Metropolitane possono stipulare  accordi locali con il Prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo  delle aree e delle attività a rischio;
c) collaborazione tra le Forze di Polizia e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
d) collaborazione tra le Forze di polizia e le polizie locali, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, come modificato dall'articolo 2-bis della presente legge;
e) formazione e aggiornamento professionale integrati per operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.
3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)
1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121 alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.
4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentati designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata.

Art. 8.
(Attività di informazione a livello territoriale)
1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 9.
(Conferenza regionale)
1. In ogni Regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.
2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione individuano i soggetti che partecipano alla Conferenza.


Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 10.
(Funzioni di polizia locale)
1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e  regionali, ovvero i regolamenti locali.
2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati,esercita le seguenti funzioni:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia edilizia dirette ai controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
g) ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
l) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessarioall'espletamento delle attività istituzionali del Comune, della Provincia o della Città Metropolitana;
n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
r) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.
3. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane in conformità  all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4.  Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane.

Art. 11.
(Qualifiche  del personale di polizia locale)
1. Le qualifiche di polizia locale si articolano in agenti, sottufficiali addetti al controllo (sovrintendenti), ufficiali addetti al coordinamento e controllo (ispettori), ufficiali responsabili di area (commissari) e Comandanti dei Corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o della Città Metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis) del medesimo codice, come modificato dall'articolo 25, comma 2, della presente legge;
b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4, limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, quando necessario per l'espletamento del servizio, anche fuori da tale ambito;
c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.
4. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della città Metropolitana, la qualità di agente della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
a) goda dei diritti civili e politici;
b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
In ogni caso la qualità di agente della pubblica sicurezza non può essere conferita laddove emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale. Di tali elementi viene data comunicazione al Sindaco, o al Presidente della provincia, o al Presidente della Città metropolitana.
5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.
6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il Sindaco, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.
7. Il Sindaco o i Presidenti della Provincia o della Città Metropolitana, comunicano tempestivamente al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.
8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le Regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenersi entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 12.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i Comuni singoli e associati, le Province e le Città Metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.
2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento  del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria.
5. Qualora l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della polizia locale.
7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 13.
(Regolamenti del servizio di polizia locale)
1. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle Regioni.
2. I regolamenti degli Enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del Prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 14.
(Funzioni e compiti delle Regioni)
1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:
a) l'ordinamento della polizia locale;
b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante;
c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;
d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;
e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;
f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.
2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), garantiscono la formazione di cui all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 15, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 15.
(Funzioni associate di polizia locale)
1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), le Regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Qualora i comuni non ottemperino alle disposizioni regionali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio attraverso la costituzione di appositi servizi di polizia locale.
3. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate informa associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Art. 16.
(Enti locali diversi dai Comuni,  dalle Province e dalle Città metropolitane)
1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi  Corpi o servizi ai sensi della presente legge.
2. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 17.
(Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti)
1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.
2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.
3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e  disciplinato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 18.
(Ausiliari del traffico e della sosta)
1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali, e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
4. Il personale di cui ai commi precedenti provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste, mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.
5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comandante della polizia locale.

Art. 19.
(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di Polizia Stradale)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti  modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), dopo le parole: "la rilevazione degli incidenti stradali", sono aggiunte le seguenti: "dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter;";
b) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale.";
2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:
"3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto. Tale intervento è disposto, su richiesta degli interessati, dagli organi di polizia stradale a cui viene comunicato l'incidente. L'eventuale riscontro di violazioni relative alle dinamiche dell'incidente da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale che ha disposto l'intervento che procede alle conseguenti contestazioni.
3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, o che incidono sulla circolazione nella strada, così come definita dall'articolo 2 comma 1 del codice della strada, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto.L'eventuale riscontro di violazioni relative alla circolazione da parte del personale abilitato va obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidate agli organi di polizia stradale.
3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della Polizia Stradale.
3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono interamente a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai soggetti di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater sono interamente a carico dei richiedenti.".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.
(Armamento  del personale della  polizia locale)
1. Il personale della polizia locale, nell'espletamento del servizio, porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Le può in ogni caso portare per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:
a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;
c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;
d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

Art. 21.
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)
1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.
2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio.

Art. 22.
(Numero telefonico unico nazionale)
1.Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo capoverso, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente periodo devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei Comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o  a punti equivalenti, definiti dalle Regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle polizia locali.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di contrattazione)
ipotesi A:
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali.".
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;
b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.
3. Dall'attuazione della  norma indicata al precedente comma lettera a), non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l'effettiva neutralità finanziaria del dispositivo, contestualmente alla attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, alle eventuali modificazioni al trattamento economico vigente che saranno stabilite per taluni profili professionali dovrà associarsi la contestuale individuazione e modifica dei criteri e parametri previsti per la determinazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimo comparto, in modo da garantire l'invarianza della spesa.
ipotesi B:
1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto della specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività dalle stesse svolte, nell'ambito del comparto di riferimento sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. A dette sezioni sono destinate risorse finanziarie proprie. I criteri generali di rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano all'interno delle sezioni. Al personale di polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In sede di contratto collettivo nazionale sono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale uniformità di trattamento. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale, si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.
4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

Art. 24. (IPOTESI A)
(Norme previdenziali e assicurative)
1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
3. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, a valere delle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo  50, comma 2, del decreto legislativo n. 447 de 1997, dal limite minimo.

Art. 24. (IPOTESI B)
(Norme di tutela e assicurative)
1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 25.
(Accesso della polizia locale dei comuni e delle province e provinciale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno e alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione Civile)
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale'';
b) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "polizia municipale" sono inserite le seguenti: "e provinciale";
2) le parole: "operanti presso il", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel".
2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione province d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia provinciale ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto dei Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'UPI e l'Automobile Club d'Italia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.


Capo IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.
2. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, viene trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando categoria e posizione economica.
4. Al personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e al controllo è attribuita alle figure inquadrate nella categoria "D" del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in analogia all'attuale formulazione della legge 7 marzo 1986, n. 65.
6. I Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.
7. Le qualifiche di cui all'art 9, comma 3, non danno luogo automaticamente al riconoscimento di alcun emolumento o indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del CCNL, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai Corpi di polizia locale, con quello di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
8. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza del territorio, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale appartenente alla polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche locali per la sicurezza può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla presente legge. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.
9. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "e soccorso pubblico" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché al personale che riveste la qualifica di Operatore di Polizia Locale".

Art. 27.
(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale";
b) al comma 2, lettera b), le parole: ", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale".
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle forze armate e di polizia" sono aggiunte le parole: "dello Stato e della polizia locale".
4. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "dell'ordine pubblico" sono inserite le seguenti: "e all'adozione ed attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni".
5. All'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole: "nella Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "nella Polizia locale,".
6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: "e del Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e dal Comandante della polizia locale del Comune capoluogo".