venerdì 21 settembre 2012

La parafarmacia può avere il simbolo della croce nell’insegna, a patto che sia blu e non verde

E' illegittimo il provvedimento con il quale e' stata rigettata l'istanza presentata dalla titolare di una parafarmacia, tendente a ottenere l'autorizzazione a installare, in corrispondenza del proprio esercizio, una croce bifacciale di colore blu, al centro della quale sarebbe stata inserita la scritta "parafarmacia".La ricorrente, titolare di una parafarmacia, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato alla medesima l’installazione di impianti pubblicitari strumentali all’attività svolta. In particolare, ha eccepito l’illegittimità del diniego sulla scorta della violazione del D.Lgs. n. 153/2009, vigente in materia di disciplina delle farmacie; tanto, poiché la medesima, mediante la menzionata istanza, aveva chiesto l’autorizzazione a installare, al di fuori del proprio esercizio commerciale, una croce con impianto a neon di colore blu, con la scritta parafarmacia, proprio per differenziarla da quella riservata in via esclusiva ai titolari delle farmacie. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato proposto avverso un atto meramente confermativo. Il Collegio di Roma, in via preliminare, non ha condiviso l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla civica P.A.. Al riguardo ha evidenziato che l’amministrazione, con il provvedimento impugnato, aveva respinto la richiesta della ricorrente sulla considerazione per cui, analogamente a quanto espresso in merito a una precedente istanza, la competente unità organizzativa tecnica municipale aveva espresso parere contrario in ragione del contrasto con quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 864/2006. Sicché, ha precisato che il contestato diniego, sebbene provvisto di motivazione e statuizioni identiche a un precedente atto, era stato tuttavia adottato sulla base di una “rinnovata istruttoria”, incentrata su un nuovo parere che, seppur analogo a quello reso nella precedente istruttoria, aveva comportato una nuova valutazione dell’amministrazione comunale e, così, l'esercizio di un autonomo potere. Per siffatte ragioni, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non poteva essere considerato atto meramente confermativo, bensì un nuovo atto provvedimentale autonomamente impugnabile. Con riferimento al merito della vicenda, l’adito Tribunale ha ritenuto il gravame fondato sia con riferimento alla violazione della deliberazione di Giunta regionale n. 864/2006, sia in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 153/2009 (“Disciplina sui nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del S.S.N.”). E infatti, quanto alla menzionata deliberazione regionale, ha osservato che il medesimo atto, sotto la rubrica "insegna", in alcuna guisa contiene precipue indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che vendono medicinali. L’atto deliberativo, non a caso, specifica unicamente che: "… in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia". Di converso ha evidenziato che la deliberazione prevede espressamente l’ammissibilità dell’adozione della denominazione "parafarmacia", atteso il comune utilizzo del termine con riferimento a esercizi diversi dalle farmacie in cui si commercializzano prodotti di interesse sanitario. Parallelamente, con riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 153/2009, il giudicante ha ricordato che l’art. 5 prevede che: "Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere". Considerato l’esposto dato normativo, il G.A. romano, dunque, ha sottolineato la sussistenza del solo divieto di utilizzo di denominazioni e simboli potenzialmente idonei a indurre i consumatori in errore circa la natura di farmacia dell’esercizio. Viceversa, ha precisato che l’utilizzo della denominazione "parafarmacia" e di una croce di diverso colore, come il blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, dall’altro, non appare idonea a ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio. Di conseguenza, il T.A.R. capitolino ha ritenuto che l’elemento indicativo delle sole farmacie è il simbolo "croce" di colore verde e non il simbolo "croce" di altri colori. A fortiori nelle ipotesi, come quella in parola, in cui il menzionato simbolo di colore blu doveva essere associato alla denominazione di "parafarmacia".
(Sentenza Tribunale amministrativo regionale ROMA 12/09/2012, n. 7697)