Corte di Cassazione Sez. III Penale Sentenza n. 36597 del 21settembre 2012
Si rinvia ai prossimi giorni il commento e la pubblicazione della sentenza
Mario Serio
La
violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire
l’indagato, ai sensi dell’art. 114 Cpp della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro,
integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere
eccepita, ai sensi dell’art. 182 Cpp o prima del compimento dell’atto o
immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore,ovvero
entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 Cpp concede a
quest’ultimo per l’esame degli atti se avanzata con la istanza di
riesame, sulla base della considerazione che presupposto per la
applicazione della disposizione di cui all’art. 182 Cpp, secondo cui la
nullità di un atto deve essere eccepita, quando la parte vi assiste,
prima del suo compimento, ovvero, se ciò non sia possibile,
immediatamente dopo, è la circostanza che la parte che assiste all’atto
nullo sia in grado di contestarne il vizio, ossia che possa presumersi
che essa sia in grado, o debba esserlo, di riconoscere il vizio. Deve
ritenersi che presupposto della decadenza dal diritto di eccepire la
nullità dopo il compimento dell’atto è che sia provato che l’indagato
sia venuto, o abbia avuto la possibilità di venire a conoscenza della
nullità medesima e che sia stato posto, quindi, in grado di eccepirla.
Inoltre, vi è differenza tra sequestro probatorio, che è un atto di
indagine del Pm o della Pg e necessita del presidio di garanzia al
momento della sua esecuzione, e il sequestro preventivo, che invece è un
atto disposto dal giudice, soggetto processuale neutrale, sicché al
momento dell’esecuzione dell’atto non necessita il presidio difensivo.
Ma, nei casi di sequestro preventivo non già disposto dal Gip, a seguito
di richiesta dei pubblico ministero, ma operato di iniziativa dalla Pg
(art. 321 Cpp) deve essere applicata la disposizione di garanzia di cui
all’art. 114 Cpp, sebbene dettata per il solo sequestro probatorio.