domenica 23 settembre 2012

E' nullo il sequestro preventivo se manca il difensore di fiducia


Corte di Cassazione Sez. III Penale Sentenza n. 36597 del 21settembre 2012
Si rinvia ai prossimi giorni il commento e la pubblicazione della sentenza
Mario Serio


 La violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 Cpp della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita, ai sensi dell’art. 182 Cpp o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore,ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 Cpp concede a quest’ultimo per l’esame degli atti se avanzata con la istanza di riesame, sulla base della considerazione che presupposto per la applicazione della disposizione di cui all’art. 182 Cpp, secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita, quando la parte vi assiste, prima del suo compimento, ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo, è la circostanza che la parte che assiste all’atto nullo sia in grado di contestarne il vizio, ossia che possa presumersi che essa sia in grado, o debba esserlo, di riconoscere il vizio. Deve ritenersi che presupposto della decadenza dal diritto di eccepire la nullità dopo il compimento dell’atto è che sia provato che l’indagato sia venuto, o abbia avuto la possibilità di venire a conoscenza della nullità medesima e che sia stato posto, quindi, in grado di eccepirla. Inoltre, vi è differenza tra sequestro probatorio, che è un atto di indagine del Pm o della Pg e necessita del presidio di garanzia al momento della sua esecuzione, e il sequestro preventivo, che invece è un atto disposto dal giudice, soggetto processuale neutrale, sicché al momento dell’esecuzione dell’atto non necessita il presidio difensivo. Ma, nei casi di sequestro preventivo non già disposto dal Gip, a seguito di richiesta dei pubblico ministero, ma operato di iniziativa dalla Pg (art. 321 Cpp) deve essere applicata la disposizione di garanzia di cui all’art. 114 Cpp, sebbene dettata per il solo sequestro probatorio