mercoledì 26 settembre 2012

Contrassegno europeo disabili: le novità del decreto 151 del 2012

Il regolamento al codice della strada, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone disabili prevede il rilascio del contrassegno invalidi.
Esso consente alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti, di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta.
Come è noto esistevano 2 questioni importanti relative al suddetto strumento:
- l’incompatibilità con il contrassegno di parcheggio europeo, previsto con raccomandazione del Consiglio dell’unione Europea del 4 giugno 1998 (n. 98/76/Ce);
- e la non espressa autorizzazione legale alla sosta gratuita nelle zone di parcheggio a pagamento.
Contrassegno disabili europeo: previsto dalla suindicata raccomandazione, consente a qualsiasi cittadino europeo di parcheggiare liberamente in tutti gli Stati membri negli stalli all’uopo destinati.
In Italia il contrassegno europeo non poteva essere adottato stante la preclusione derivante da una norma in materia di tutela alla privacy ( art. 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003).
Tale norma, come noto, vietava l’indicazione sui contrassegni di simboli o diciture dai quali potesse desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
Recando, infatti, sul fronte non solo la dicitura ‘disabile’, ma anche il simbolo internazionale delle persone disabili, il contrassegno europeo contrastava con quanto disposto dall’articolo 74 del Codice della Privacy.
La legge 120 del 2010 ha, però, modificato i primi due comma dell’art. 74 del d.lgs. 196 del 2003; il divieto, attualmente, riguarda solo diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata.
Venuto meno il limite della legge privacy, nulla ostava all’adozione del contrassegno europeo.
In realtà solo nel maggio di questo anno il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un decreto che modificando opportunamente l’art. 381 del Regolamento al codice della strada, ha reso, di fatto, applicabile la disciplina europea anche in Italia.
Il decreto n. 151 è stato adottato il 30 luglio 2012 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 agosto, n. 280.
In sintesi il suo contenuto:
Art. 1: contempla modifiche all’art. 381 del regolamento al codice della strada.
Le modifiche riguardano, tra le altre cose, la delimitazione dei soggetti aventi diritto e la sostituzione dell’attuale contrassegno con quello europeo.
Quanto al primo aspetto vengono ricompresi non solo coloro la cui capacità di deambulazione sia sensibilmente ridotta, ma anche coloro la cui capacità di deambulazione sia impedita.
Quanto alla natura del contrassegno è stabilito che l’autorizzazione alla deroga in materia di sosta e circolazione è resa nota con “contrassegno di parcheggio per disabili, conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/Ce”.
E’ chiarito, inoltre, che in caso di utilizzo lo stesso, deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia visibile per i controlli.
Tale precisazione mancava nella versione originaria dell’art. 381 e molto spesso la giurisprudenza aveva dovuto precisare che a nulla valeva il possesso del contrassegno se non opportunamente esposto.
Nel caso di contrassegno concesso per invalidità a tempo determinato è consentita, decorso il termine previsto all’atto del primo rilascio, l’emissione di un nuovo contrassegno previa ulteriore certificazione dell’ASL  che attesti la persistenza delle condizioni legittimanti il rilascio.
Novità anche per quel che attiene il parcheggio ad personam. Nelle zone ad alta intensità di traffico, ai titolari del contrassegno invalidi, che presentino particolari difficoltà deambulatorie può essere riservato uno spazio personale, non utilizzabile da altri disabili.
Tra le condizioni previste dall’art. 381 era richiesto che il titolare fosse abilitato alla guida e disponesse di un autoveicolo.
Il decreto 151 elimina il riferimento a tali condizioni, ma prescrive che il rilascio sia subordinato alla mancata disponibilità e fruizione di uno spazio privato accessibile da disabile.
Da notare, inoltre,  come nel corpo della norma siano stati meglio definiti alcuni termini: il riferimento al Sindaco è sostituito più propriamente con il riferimento al Comune, ed il termine Unità Sanitaria locale con Azienda Sanitaria locale.
Allo stesso modo, il termine Ministro dei lavori pubblici è sostituito con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le modifiche all’art. 381 saranno in vigore a partire dal 15 settembre 2012.
Ai comuni è concesso il termine di 3 anni per l’adozione del contrassegno e della relativa segnaletica stradale, ma in ogni caso essi devono garantire in tale periodo il rinnovo dei vecchi contrassegni, con i nuovi.

Parcheggi gratuiti: da diversi anni è sorta la questione del se sia consentito al titolare del contrassegno parcheggiare gratuitamente negli stalli blu (a pagamento).
Di seguito i termini della questione:
 - con la pronuncia n. 21271 dell’ottobre 2009 la II sez.  civile di Cassazione aveva affermato che non può essere gratuita la sosta di un’auto al servizio di un disabile, detentore del contrassegno, se parcheggiata in uno spazio di sosta a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente ai disabili.
A tale indirizzo si sono conformate diverse amministrazioni locali;
 - di diverso avviso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con la nota del 22 dicembre 2009, ha invece ribadito che, “dare la possibilità ai disabili di parcheggiare gratuitamente anche nelle strisce blu, quando i posti loro riservati siano indisponibili, mira a garantire quel diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione, nonché condizione essenziale per la loro integrazione sociale”.
Il decreto 151 attribuisce ai comuni la possibilità di stabilire un numero di posti destinati alla sosta dei disabili superiore a quella prevista dal decreto n. 503 del 1996 ( 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili).
Inoltre, gli stessi, sono autorizzati a stabilire la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.