"È perfetta per gli scopi che si prefigge e, contrariamente a quanto avveniva in passato in molti Comuni,NON COLPISCE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN
di quei camperisti che rispettano quanto previsto all’articolo 185 del Codice della Strada. L’abbiamo sollecitata a livello nazionale e sarà oggetto di pubblicazione nel numero di nov-dic della rivista INCAMPER".
Pier Luigi Ciolli
COMUNE DI FORMAZZA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
ORD|NANZA N. 11/2012
IL SINDACO
Constatato che alcune aree pubbliche e/o private aperte al pubblico del territorio
comunale vengono utilizzate come campeggio, bivacco ed accampamento mediante
I'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e
simili, il posizionamento dí oggetti, atirezzalure ed installazioni varie, il tutto anche con
I'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;
Considerato che il Comune di Formazza, nell'ambíto del proprio territorio, dispone di
apposite aree e strutture igienico-sanitarie destinate a campeggio, bivacco ed
accampamento;
Considerato che l'utilizzo delle aree pubbliche o private aperte al pubblico come
campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori dí aree e strutture appositamente
preposte, costituisce un pericolo per la salute e per I'igiene pubblica e degli stessi
occupanti I'area;
Considerato che i fenomeni di campeggio, bivacco ed accampamento nelle aree
pubbliche elo private aperte al pubblico ostacolano la pubblica circolazione con
conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente
all'ordine ed alla sicurezza pubblica;
Ritenuto pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di
prevenzione dell'ordine e della sicuîezza pubblica nonché di tutela della circolazione
stradale, di vietare il campeggio, il bivacco e I'attendamento su tutto il terrítorio comunale
nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico;
Viste le normative vigenti in materia igienico sanitaria;
Visto il D. L.gs 18 agosto 2000 n.267 , articoli 7 , 7 bis e 107;
Visto la Legge 24 novembre 1981 n.68g;
Constatato che alcune aree pubbliche e/o private aperte al pubblico del territorio
comunale vengono utilizzate come campeggio, bivacco ed accampamento mediante
I'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e
simili, il posizionamento dí oggetti, atirezzalure ed installazioni varie, il tutto anche con
I'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;
Considerato che il Comune di Formazza, nell'ambíto del proprio territorio, dispone di
apposite aree e strutture igienico-sanitarie destinate a campeggio, bivacco ed
accampamento;
Considerato che l'utilizzo delle aree pubbliche o private aperte al pubblico come
campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori dí aree e strutture appositamente
preposte, costituisce un pericolo per la salute e per I'igiene pubblica e degli stessi
occupanti I'area;
Considerato che i fenomeni di campeggio, bivacco ed accampamento nelle aree
pubbliche elo private aperte al pubblico ostacolano la pubblica circolazione con
conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente
all'ordine ed alla sicurezza pubblica;
Ritenuto pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di
prevenzione dell'ordine e della sicuîezza pubblica nonché di tutela della circolazione
stradale, di vietare il campeggio, il bivacco e I'attendamento su tutto il terrítorio comunale
nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico;
Viste le normative vigenti in materia igienico sanitaria;
Visto il D. L.gs 18 agosto 2000 n.267 , articoli 7 , 7 bis e 107;
Visto la Legge 24 novembre 1981 n.68g;
ORDINA
in tutto il territorio comunale, pubblico e privato aperto al pubblico, il divieto di campeggio,
bivacco ed accampamento mediante I'utilizzo di tende, coperture e costruzione varie; la
presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature ed
installazione varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla
loro sagoma.
Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.
La presente ordinanza annulla e sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti
prowedimenti ed in particolare I'ordinanza n.6 de|1910712008.
ll mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre alla rimozione coatta delle predette
altrezzature ed installazioni che saranno restituite previo pagamento delle spese di
rimozione e custodia.
in tutto il territorio comunale, pubblico e privato aperto al pubblico, il divieto di campeggio,
bivacco ed accampamento mediante I'utilizzo di tende, coperture e costruzione varie; la
presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature ed
installazione varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla
loro sagoma.
Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.
La presente ordinanza annulla e sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti
prowedimenti ed in particolare I'ordinanza n.6 de|1910712008.
ll mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre alla rimozione coatta delle predette
altrezzature ed installazioni che saranno restituite previo pagamento delle spese di
rimozione e custodia.
DISPONE
la comunicazione della presente ordínanza alla Prefettura dÍ Verbania, alla Questura di
Verbania, al Comando Compagnia Carabinieri di Verbania, alla Stazione Carabinieri di
Premia, al Corpo Forestale dello Stato di Verbania ed al Corpo Forestale dello Stato -
StazÍone di Baceno.
Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente prowedimento.
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre
1971 n.1034. E'altresì ammesso rícorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.11gg.
Formazza, 19 luglio 2012
Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente prowedimento.
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre
1971 n.1034. E'altresì ammesso rícorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.11gg.
Formazza, 19 luglio 2012
IL SINDACO
(Papa Bruna Piera