VITTORIA IN GIUDIZIO
Annullata la sanzione e condannato il Comune di GROSIO
a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio
Ancora una volta è stata premiata la costanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
nonché la professionalità dell’Avv. Marcello Viganò e dell’Avv. Assunta Brunetti.
Infatti, il giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio si è concluso
con l’annullamento della sanzione e la condanna al Comune a sostenere le spese di tutti i gradi di giudizio.
Con sentenza depositata il 17 agosto 2012, il Tribunale di Sondrio nella persona del Giudice Dr. Luca Fuzio ha:
· annullato
il verbale di contestazione emesso a carico del camperista nostro
associato dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006;
· condannato
il Comune di Grosio a pagare la somma complessiva di euro 5.812,00
oltre spese generali, IVA e accessori di legge per l’intero giudizio.
Una pronuncia che giunge finalmente a definire una vicenda giudiziaria aperta nell’ottobre 2006. In quel tempo il camperista ricorreva al Giudice di pace di Tirano
chiedendo
l’annullamento del verbale con il quale la Polizia Locale di Grosio
contestava la violazione dell’art. 6, comma IV, lett. b) del codice
della strada,
perché il veicolo autocaravan di proprietà del ricorrente “è
stato trovato in sosta in località Eita in Valgrosina superando la
località Fusino oltre la quale la segnaletica vieta il transito alle
autocaravan”.
Tra
i motivi del ricorso al Giudice di Pace: l’illegittimità dell’ordinanza
n. 336/2005 con la quale il Comune di Grosio vietava il transito alle
autocaravan nella zona oggetto di accertamento.
Il Giudice di Pace, trascurando i motivi di ricorso, confermava il verbale impugnato e la legittimità dell’ordinanza comunale
di cui si denunciava l’eclatante difetto di motivazione e l’eccesso di potere.
La sentenza era impugnata avanti al Tribunale di Sondrio che respingeva l’appello
ritenendo la pronuncia di primo grado “condivisibile e ben motivata” e confermando altresì la legittimità dell’ordinanza del Comune di Grosio.
Tutto ciò a dispetto di quell’obbligo di motivazione la cui violazione impedisce al cittadino di comprendere l’iter logico
attraverso il quale il potere – amministrativo o giurisdizionale - viene amministrata.
L’ingiusta ed erronea sentenza del Tribunale di Sondrio era impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e con l’ordinanza n. 14014/2011 così pronunciava:
“alle
articolate deduzioni dell’appellante sulla illegittimità dell’ordinanza
impositiva del divieto di transito...il Tribunale ha risposto con la
tautologica affermazione
che “l’ordinanza appare in sé legittima e ben motivata” e con il generico e criptico rilievo che
“nel
merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e
la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale”
(salvo
peraltro affermare, immediatamente dopo, che il provvedimento,
comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare,
quale
la val Grosina, appare pienamente condivisibile”). Tali affermazioni
non superano la soglia della mera apparenza di motivazione”.
Così concludendo la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Sondrio
affinché si pronunciasse nuovamente in merito alla riforma della sentenza del Giudice di Pace di Tirano.
I consulenti legali dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
nell’interesse del camperista, riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Sondrio.
All’udienza
del 7 marzo 2012 l’Avv. Marcello Viganò e l’Avv. Assunta Brunetti
discutevano il merito della vicenda dinanzi al Giudice Dott. Luca Fuzio
evidenziando
l’illegittimità dell’ordinanza del Comune di Grosio n. 336 del 12
luglio 2005 istitutiva del divieto di transito e di sosta per caravan,
autocaravan e autobus
appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco.
Con
sentenza depositata il 17 agosto 2012 il Giudice del Tribunale di
Sondrio annullava il verbale di contestazione elevata dalla Polizia
locale di Grosio il 21 ottobre 2006
e condannava il Comune di Grosio alle spese dell’intero giudizio di cui:
- 1.612,00 euro per il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Sondrio;
- 1.000,00 euro per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Tirano;
- 1.200,00 euro per il giudizio d’appello dinanzi al Tribunale di Sondrio;
- 2.000,00 euro per il giudizio di Cassazione;
- spese generali e accessori di legge.
Diffonderemo
la motivazione della sentenza, le ragioni che hanno indotto il Giudice
di Sondrio ad accogliere la domanda del camperista, appena le
acquisiremo.
A TUTTI I COSTRUTTORI E RIVENDITORI DI AUTOCARAVAN NONCHE’ ORGANIZZATORE DEL SALONE DEL CAMPER A PARMA
IL DIRITTO / DOVERE DI RILANCIARE QUESTO MESSAGGIO SIA STAMPANDOLO SIA RILANCIANDOLO VIA EMAIL.
A LEGGERVI.
Isabella Cocolo, presidente