LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE, con sentenza n.14633, depositata in cancelleria in data odierna (24.08.2012), uniformandosi al giudice di appello che a sua volta rilevava che "il parcheggio abituale di auto sullo stradello di accesso alle singole autorimesse, destinato al passaggio e non alla sosta, costituiva un uso non consentito dall'art. 1102 c.c. , in quanto privava gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente il bene comune e rendeva meno agevole le manovre di entrata ed uscita dalle autorimesse", faceva emergere che "era indispensabile mettere le macchine a filo" perevitare problemi nell'affiancamento di due autovetture.Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, La rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l'uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale (passaggio per accedere alle singole autorimesse) ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini ".
Mario Serio