venerdì 24 agosto 2012

Vietato parcheggiare nel vialetto condominiale rendendo difficile l’ingresso ai garages. Irrilevante che il regolamento non preveda nulla. Il codice civile sanziona le condotte che limitano l’uso della cosa comune

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE, con sentenza n.14633, depositata in cancelleria in data odierna (24.08.2012), uniformandosi al giudice di appello che a sua volta rilevava che "il parcheggio abituale di auto sullo stradello di accesso alle singole autorimesse, destinato al passaggio e non alla sosta, costituiva un uso non consentito dall'art. 1102 c.c. , in quanto privava gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente il bene comune e rendeva meno agevole le manovre di entrata ed uscita dalle autorimesse", faceva emergere che "era indispensabile mettere le macchine a filo" perevitare problemi nell'affiancamento di due autovetture.Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, La rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l'uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale (passaggio per accedere alle singole autorimesse) ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini ".
 Mario Serio