Confermata la rilevazione a mezzo di Telelaser anche senza consegna dello scontrino
Con sentenza n. 13894 del 2 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 27/8/2010, aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia Provinciale di Ravenna, per eccesso di velocità (art. 142 C.d.S.), rilevato a mezzo di “Telelaser“, in considerazione della mancata consegna al trasgressore dello scontrino emesso dall'apparecchio e su cui era riportato il risultato della misurazione.
I giudici della Cassazione, in particolare, hanno sottolineato:
Con sentenza n. 13894 del 2 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 27/8/2010, aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia Provinciale di Ravenna, per eccesso di velocità (art. 142 C.d.S.), rilevato a mezzo di “Telelaser“, in considerazione della mancata consegna al trasgressore dello scontrino emesso dall'apparecchio e su cui era riportato il risultato della misurazione.
I giudici della Cassazione, in particolare, hanno sottolineato:
"che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un
lato, l'apparecchiatura utilizzata, telelaser, consente la
visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la
riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende
dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo
stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso
l'apparecchiatura in questione e al quale è affidata l'attestazione
mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela
di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato
mediante l'apparecchio...";
"Non è richiesto da alcuna delle norme richiamate che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate"
In sostanza:
Non è previsto che le apparecchiature e mezzi di accertamento siano anche muniti di dispositivi in
grado di assicurare una documentazione cartacea del dato rilevato.
Mario Serio