Come vi avevo già accennato nel post del 12 agosto l’art. 43 del D.L. Sviluppo (decreto legge 22 giugno 2012 n. 83) ha aggiunto all’art. 4, legge n. 350/2003 il comma 49-quater, trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio (personalmente pensavo che tali funzioni venissero delegate ai comuni).
Con la nota n.173529 del 6 agosto 2012 il Ministero dello sviluppo economico, ha dato i suggerimenti operativi alle Camere di Commercio per lo svolgimento di tale nuova attribuzione. La nota si sofferma sulle modalità applicative dell’articolo 4 comma 49-bis della legge 350/2003. In particolare l’articolo 4 prevede anche le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 10.000,00 a euro 250.000,00) per fallace indicazione sull’uso del marchio, nonché il sequestro e la confisca del prodotto. Le Camere di Commercio ricevono il rapporto per l'irrogazione della sanzione amministrativa per fallace indicazione dell'uso del marchio. L'ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto è quello in cui è stata commessa la violazione. Per quanto riguarda il sequestro e la confisca, le Camere di Commercio sono le autorità titolate a ricevere il rapporto e quindi ad emettere l'ordinanza–ingiunzione. Competenza delle Camere di Commercio è anche la decisione circa l'opposizione all'eventuale sequestro disposto dall'agente accertatore.
Riepilogando, gli argomenti trattati nella nota suddetta sono:
1) modalità applicative dell'art. 4, comma 49-bis della L. n. 350/2003; 2) individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto;
3)sequestro e confisca prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
3)sequestro e confisca prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
4) decorrenza delle innovazioni normative (26 giugno 2012: data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).
Potete scaricare qui la suddetta nota n.173529 del 6 agosto 2012