mercoledì 29 agosto 2012

Potere sanzionatorio alle CCIAA a tutela del Made in Italy

Come vi avevo già accennato nel post del 12 agosto l’art. 43 del D.L. Sviluppo (decreto legge 22 giugno 2012 n. 83) ha aggiunto all’art. 4, legge n. 350/2003 il comma 49-quater, trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio (personalmente pensavo che tali funzioni venissero delegate ai comuni). 
Con la nota n.173529 del 6 agosto 2012 il Ministero dello sviluppo economico, ha dato i suggerimenti operativi alle Camere di Commercio per lo svolgimento di tale nuova attribuzione. La nota si sofferma sulle modalità applicative dell’articolo 4 comma 49-bis della legge 350/2003. In particolare l’articolo 4 prevede anche le sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 10.000,00 a euro 250.000,00) per fallace indicazione sull’uso del marchio, nonché il sequestro e la confisca del prodotto. Le Camere di Commercio ricevono il rapporto per l'irrogazione della sanzione amministrativa per fallace indicazione dell'uso del marchio. L'ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto è quello in cui è stata commessa la violazione. Per quanto riguarda il sequestro e la confisca, le Camere di Commercio sono le autorità titolate a ricevere il rapporto e quindi ad emettere l'ordinanza–ingiunzione. Competenza delle Camere di Commercio è anche la decisione circa l'opposizione all'eventuale sequestro disposto dall'agente accertatore. 

Riepilogando, gli argomenti trattati nella nota suddetta sono:
1) modalità applicative dell'art. 4, comma 49-bis della L. n. 350/2003; 2) individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto;
3)sequestro e confisca prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
4) decorrenza delle innovazioni normative (26 giugno 2012: data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).


Potete scaricare qui la suddetta nota n.173529 del 6 agosto 2012