Accolto un ricorso del Comune.Contro una sentenza del Giudice di pace, che aveva annullato un verbale della Polizia municipale
Reggio, 31 luglio 2012 - Per la multa a chi passa col rosso non servono né la fotografia né la contestazione immediata. E' il principio con cui una sentenza d'appello del Tribunale di Reggio Emilia accoglie ricorso del Comune contro una sentenza del Giudice di pace, che aveva annullato un verbale della Polizia municipale, accertato con dispositivo Autostop K20 (uno strumento portatile per la rilevazione fotografica del transito di incroci con semafori in presenza della luce rossa), a carico di un automobilista sorpreso a proseguire la marcia ad un incrocio, nonostante il semaforo rosso.
In una nota, il Comune riporta quanto ribadito nella sentenza del Tribunale:
- l’infrazione è stata rilevata da agenti, presenti nelle vicinanze dell’incrocio semaforico. Questi hanno attestato di aver “visto transitare il veicolo sotto il semaforo con luce rossa” e tale verbale è assistito da fede privilegiata (dichiarazione di Pubblico ufficiale);
- all’opponente non è consentito, se non con il mezzo speciale della querela di falso, dedurre censure concernenti quanto attestato dal Pubblico ufficiale;
- dato che il verbale è assistito da fede privilegiata ed è contestabile solo con querela di falso, non è pertanto assolutamente necessario alcuno strumento tecnico, quale la fotografia, che costituisce mero ausilio al lavoro degli agenti verbalizzanti, presenti sul posto.
Di conseguenza la foto, eventualmente prodotta dallo strumento (ancorché con targa non visibile), non costituisce prova contraria a quanto attestato. La contestazione immediata è esplicitamente esclusa dal Codice della strada, qualora sia rilevato l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, a prescindere da qualsiasi ulteriore motivazione.
Reggio, 31 luglio 2012 - Per la multa a chi passa col rosso non servono né la fotografia né la contestazione immediata. E' il principio con cui una sentenza d'appello del Tribunale di Reggio Emilia accoglie ricorso del Comune contro una sentenza del Giudice di pace, che aveva annullato un verbale della Polizia municipale, accertato con dispositivo Autostop K20 (uno strumento portatile per la rilevazione fotografica del transito di incroci con semafori in presenza della luce rossa), a carico di un automobilista sorpreso a proseguire la marcia ad un incrocio, nonostante il semaforo rosso.
In una nota, il Comune riporta quanto ribadito nella sentenza del Tribunale:
- l’infrazione è stata rilevata da agenti, presenti nelle vicinanze dell’incrocio semaforico. Questi hanno attestato di aver “visto transitare il veicolo sotto il semaforo con luce rossa” e tale verbale è assistito da fede privilegiata (dichiarazione di Pubblico ufficiale);
- all’opponente non è consentito, se non con il mezzo speciale della querela di falso, dedurre censure concernenti quanto attestato dal Pubblico ufficiale;
- dato che il verbale è assistito da fede privilegiata ed è contestabile solo con querela di falso, non è pertanto assolutamente necessario alcuno strumento tecnico, quale la fotografia, che costituisce mero ausilio al lavoro degli agenti verbalizzanti, presenti sul posto.
Di conseguenza la foto, eventualmente prodotta dallo strumento (ancorché con targa non visibile), non costituisce prova contraria a quanto attestato. La contestazione immediata è esplicitamente esclusa dal Codice della strada, qualora sia rilevato l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, a prescindere da qualsiasi ulteriore motivazione.