Con i primi caldi ecco arrivare, immancabili, le ordinanze comunali che limitano l'utilizzo dei calciobalilla. Tra divieti e regole 'elementari' ecco come districarsi nella materia.
Il sindaco di Bergamo ha fatto scuola, imitato poi da un collega della provincia di Siracusa (vedi post precedente) e solo poche settimane fa dal primo cittadino di un comune del salernitano.
Con l'approssimarsi dell'estate i tornei di biliardino si trasformano in un vero e proprio incubo per qualche cittadino un po' troppo sensibile. E allora quale soluzione migliore di una specifica ordinanza che regolamenta orario e modalità di svolgimento delle partite di calciobalilla.
Quella firmata dal sindaco del Comune di Teggiano, Salerno, è parsa a dire il vero insolita, originale e alquanto colorita. "Preso atto – si legge - delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini che lamentano situazioni di disturbo causato in particolar modo nelle ore notturne, dall'utilizzo del calciobalilla, nonché dai conseguenti schiamazzi degli avventori che fanno uso di tale apparecchiatura… è fatto divieto assoluto di utilizzare all'esterno il gioco del calciobalilla nel seguente orario: dal 01/04 al 30/09 dopo le ore 22,00, dal 01/10 al 31/03 dopo le ore 20,00, nell'orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle 16,00 e comunque anche negli orari precedenti il suo impiego non deve essere fonte di disturbo per il vicinato. Ai contravventori, oltre alla sanzione pecunaria, verrà applicata quella accessoria della sospensione dell'attività, fino a un massimo di 10 giorni. Nei casi più gravi si procederà ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone)".
Il che vuol dire una bella sanzione e magari anche l'arresto.
Con l'approssimarsi dell'estate i tornei di biliardino si trasformano in un vero e proprio incubo per qualche cittadino un po' troppo sensibile. E allora quale soluzione migliore di una specifica ordinanza che regolamenta orario e modalità di svolgimento delle partite di calciobalilla.
Quella firmata dal sindaco del Comune di Teggiano, Salerno, è parsa a dire il vero insolita, originale e alquanto colorita. "Preso atto – si legge - delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini che lamentano situazioni di disturbo causato in particolar modo nelle ore notturne, dall'utilizzo del calciobalilla, nonché dai conseguenti schiamazzi degli avventori che fanno uso di tale apparecchiatura… è fatto divieto assoluto di utilizzare all'esterno il gioco del calciobalilla nel seguente orario: dal 01/04 al 30/09 dopo le ore 22,00, dal 01/10 al 31/03 dopo le ore 20,00, nell'orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle 16,00 e comunque anche negli orari precedenti il suo impiego non deve essere fonte di disturbo per il vicinato. Ai contravventori, oltre alla sanzione pecunaria, verrà applicata quella accessoria della sospensione dell'attività, fino a un massimo di 10 giorni. Nei casi più gravi si procederà ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale (che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone)".
Il che vuol dire una bella sanzione e magari anche l'arresto.
Tutto ha avuto inizio lo scorso gennaio, quando al titolare di un locale è giunta specifica comunicazione, da parte del Comune, nella quale si evidenziava come l'utilizzo del biliardino potesse arrecare disturbo alla quiete pubblica. Pochi giorni dopo l'ordinanza in questione, estesa a tutti gli esercizi pubblici e circoli privati presenti a Teggiano per regolamentare l'utilizzo del biliardino. "È mia intenzione tutelare il gioco e dettare delle regole di civile convivenza - spiega il sindaco Michele di Candia precisando che - diverse persone anziane si sono lamentate per i rumori provocati da chi, forse con troppa enfasi, si cimenta al calciobalilla. Vorrei evitare di arrivare all'esagerazione e per questo ho imposto qualche regola".
Nessun accanimento nei confronti di questo passatempo dunque. Di Candia si confessa "appassionato di questo gioco e, anche se saltuariamente, tra i partecipanti ad appassionatissime competizioni". Con ciò non è mancata qualche critica al provvedimento. Il timore è che di questo passo si arrivi ad un eccesso "regolatorio" con disposizioni, magari, anche per l'uso della tv durante le partite o la Formula 1 e altro ancora.
Ma insomma, c'è davvero bisogno di un'ordinanza del sindaco per vietare la collocazione del "biliardino" all'esterno di un locale pubblico, e per di più, sulle pubbliche piazze e sui marciapiedi? Forse no, visto che la normativa sarebbe già più che chiara. Nel caso in cui un esercizio pubblico dovesse posizionare sul suolo pubblico, regolarmente autorizzato, un calciobalilla, deve accertarsi di non arrecare fastidi. In caso di segnalazione alle autorità queste andranno a verificare se il titolare dell'esercizio è in possesso della licenza ex art. 86 TULPS per l'installazione e la messa in esercizio di tale apparecchio da gioco. Il calciobalilla rientra tra gli apparecchi da gioco meccanici (non rientra tra quelli indicati all'art. 110 TULPS che sono definiti "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità ….."). Necessita di regolare licenza in quanto l'apparecchio in questione rientra tra i "giuochi leciti" previsti dal citato art. 86 TULPS. In caso in cui l'esercizio sia sprovvisto di tale licenza, si procede a verbalizzare lo stesso titolare ai sensi dell'art. 86, in combinato con l'art. 17 bis, comma 1, Tulps, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00, con P.M.R. di € 1.032,00. Si trasmette poi il verbale all'ufficio SUAP per emissione ordinanza di sospensione dell'attività di gioco. Per quanto attiene poi il disturbo della quiete da parte di avventori del bar, per il gioco anche in orari serali e notturni, si ricorda che il titolare dell'esercizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del Codice Penale, così come stabilito da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione penale che, in alcuni casi ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale; per tutte si evidenzia "CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), sentenza n. 15346 per inquinamento acustico - Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1° c. p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c. p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti).
In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile e organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata".
Nessun accanimento nei confronti di questo passatempo dunque. Di Candia si confessa "appassionato di questo gioco e, anche se saltuariamente, tra i partecipanti ad appassionatissime competizioni". Con ciò non è mancata qualche critica al provvedimento. Il timore è che di questo passo si arrivi ad un eccesso "regolatorio" con disposizioni, magari, anche per l'uso della tv durante le partite o la Formula 1 e altro ancora.
Ma insomma, c'è davvero bisogno di un'ordinanza del sindaco per vietare la collocazione del "biliardino" all'esterno di un locale pubblico, e per di più, sulle pubbliche piazze e sui marciapiedi? Forse no, visto che la normativa sarebbe già più che chiara. Nel caso in cui un esercizio pubblico dovesse posizionare sul suolo pubblico, regolarmente autorizzato, un calciobalilla, deve accertarsi di non arrecare fastidi. In caso di segnalazione alle autorità queste andranno a verificare se il titolare dell'esercizio è in possesso della licenza ex art. 86 TULPS per l'installazione e la messa in esercizio di tale apparecchio da gioco. Il calciobalilla rientra tra gli apparecchi da gioco meccanici (non rientra tra quelli indicati all'art. 110 TULPS che sono definiti "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità ….."). Necessita di regolare licenza in quanto l'apparecchio in questione rientra tra i "giuochi leciti" previsti dal citato art. 86 TULPS. In caso in cui l'esercizio sia sprovvisto di tale licenza, si procede a verbalizzare lo stesso titolare ai sensi dell'art. 86, in combinato con l'art. 17 bis, comma 1, Tulps, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00, con P.M.R. di € 1.032,00. Si trasmette poi il verbale all'ufficio SUAP per emissione ordinanza di sospensione dell'attività di gioco. Per quanto attiene poi il disturbo della quiete da parte di avventori del bar, per il gioco anche in orari serali e notturni, si ricorda che il titolare dell'esercizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del Codice Penale, così come stabilito da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione penale che, in alcuni casi ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale; per tutte si evidenzia "CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), sentenza n. 15346 per inquinamento acustico - Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1° c. p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c. p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti).
In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile e organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata".