TAR Calabria (CZ) Sez. I n.719 del 5 luglio 2012
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2011, proposto da:
Antonio Vasto, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Vasto e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;
Comune di Firmo;
nei confronti di
Pietro Roseti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Caruso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianpaolo Caruso in Rende, via Crati 30/C;
per l'annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 21 del 3 ottobre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietro Roseti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ubicato in piazza Ugo Foscolo del Comune di Firmo per il quale ha ottenuto permesso di costruire, in data 25 giugno 2010, per lavori di ristrutturazione ed ampliamento.
L’odierno controinteressato , proprietario di un locale posto al piano terra dell’immobile da ristrutturare, ha inoltrato in data 1 luglio 2011 al Comune richiesta di sospensione dei lavori e revoca del permesso di costruire poiché nel progetto assentito non sarebbe stata riprodotta una apertura di circa 60 X 50 cm munita di inferriata (per come rilevato da sopralluogo dei funzionari comunali) posta nel vano di sua proprietà.
In data primo agosto 2011 il controinteressato ha anche proposto ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto davanti al Tribunale di Castrovillari.
Con nota del 10 agosto 2011 il responsabile dell’area tecnica ha invitato il ricorrente a revisionare gli elaborati grafici per renderli conformi allo stato dei luoghi, revisione depositata in data 1 ottobre 2011.
In data 3 ottobre 2011 il Comune ha emanato l’ordinanza di sospensione dei lavori avverso la quale è proposto il presente ricorso per:
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 27, co. 3, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 21 quater della legge 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà, per difetto, insufficienza, genericità della motivazione;
violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
Il ricorrente lamenta, in particolare, che con l’ordinanza impugnata si è provveduto a sospendere a tempo indeterminato l’efficacia del permesso di costruire in violazione dei richiamati dettati normativi, senza indicare il termine di sospensione né le gravi ragioni della stessa.
Inoltre il ricorrente afferma che il funzionario comunale incaricato, sebbene avesse preannunciato la possibilità di avvalersi di una consulenza legale per chiarire se l’apertura potesse essere qualificata come luce o veduta, in realtà ha provveduto direttamente a sospendere i lavori senza acquisire detto parere.
Il provvedimento impugnato risulta, infine, motivato sulla sola circostanza della pendenza di un ricorso per danno temuto davanti al giudice ordinario, senza che lo stesso evidenzi alcuna violazione di norme o regolamenti edilizi.
Si è costituito in giudizio il controinteressato eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla questione sottesa alla controversia de qua e cioè relativamente al tipo di apertura contestata (luce o veduta), affermando comunque la legittimità del provvedimento impugnato avendo questo sospeso solo i lavori di ampliamento fino alla definizione del ricorso pendente davanti al Tribunale di Castrovillari.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla presente controversia atteso che la stessa si incentra sulla impugnazione di ordinanza di sospensione dei lavori di ampliamento, laddove nessuna questione viene posta in merito all’asserito diritto soggettivo del controinteressato in ordine al tipo di apertura esistente sulla sua proprietà ( in particolare se si tratti di luce o di veduta).
Per quanto concerne il merito del ricorso, questo va accolto siccome fondato.
La disciplina che si assume violata, per come esplicitato in ricorso, pone infatti dei limiti chiari all’attività amministrativa, che certamente non possono essere superati se non rendendo illegittima la condotta dell’amministrazione.
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.P.R. 380/2001 prevede che “ Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere”.
L’ordinanza di sospensione lavori è quindi un provvedimento tipico previsto per far fronte a specifiche violazioni o prescrizioni con una efficacia stabilita. La Corte di Cassazione ha chiarito, a tal proposito che “ L'ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi, disposto dall'autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art. 27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P.A. all'adozione dei provvedimenti definitivi” (Corte di Cassazione - Penale - Sez. III, Sent. n. 17278 del 21-03-2007 ).
In conclusione la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione e alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori; ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori , esso non produce più effetto.( T.A.R. Roma Lazio sez. I, 10 maggio 2011, n. 4022).
Va anche poi osservato che ai sensi del comma 2 dell’art. 21-quater della legge 241/1990, “L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.
Il Comune non avendo nel provvedimento impugnato fissato alcun termine certo alla disposta sospensione, per aver ancorato la possibilità di riprendere i lavori alla definizione della controversia davanti al giudice ordinario, ha così violato sia le disposizioni del testo unico dell’edilizia che la prescrizione di cui al richiamato articolo 21 quater non fissando alcun termine ma lasciando all’incertezza dei tempi di conclusione del ricorso proposto innanzi all’A.G.O. la ripresa dei lavori. Inoltre, la circostanza della pendenza del ricorso davanti al Tribunale di Castrovillari, quale motivazione posta a supporto della necessità di sospendere i lavori, non può assolutamente integrare quelle "gravi ragioni", di cui al citato art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990.
Il provvedimento adottato, infine, appare inficiato da difetto di istruttoria, visto che l’ente non ha provveduto ad acquisire nessun elemento tecnico-giuridico teso a chiarire la portata ed il contenuto della controversia sorta tra le parti sul tipo di apertura esistente sull’immobile in contestazione (pur avendone rappresentato l’intenzione nella nota del 15 luglio 2011), né ha provveduto a verificare la possibilità di adottare atti in autotutela per il titolo edilizio in precedenza rilasciato.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto impugnato.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
N. 00719/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2011 REG.RIC.
N. 01204/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2011, proposto da:
Antonio Vasto, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Vasto e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, 23;
contro
Comune di Firmo;
nei confronti di
Pietro Roseti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Caruso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianpaolo Caruso in Rende, via Crati 30/C;
per l'annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 21 del 3 ottobre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pietro Roseti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ubicato in piazza Ugo Foscolo del Comune di Firmo per il quale ha ottenuto permesso di costruire, in data 25 giugno 2010, per lavori di ristrutturazione ed ampliamento.
L’odierno controinteressato , proprietario di un locale posto al piano terra dell’immobile da ristrutturare, ha inoltrato in data 1 luglio 2011 al Comune richiesta di sospensione dei lavori e revoca del permesso di costruire poiché nel progetto assentito non sarebbe stata riprodotta una apertura di circa 60 X 50 cm munita di inferriata (per come rilevato da sopralluogo dei funzionari comunali) posta nel vano di sua proprietà.
In data primo agosto 2011 il controinteressato ha anche proposto ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto davanti al Tribunale di Castrovillari.
Con nota del 10 agosto 2011 il responsabile dell’area tecnica ha invitato il ricorrente a revisionare gli elaborati grafici per renderli conformi allo stato dei luoghi, revisione depositata in data 1 ottobre 2011.
In data 3 ottobre 2011 il Comune ha emanato l’ordinanza di sospensione dei lavori avverso la quale è proposto il presente ricorso per:
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 27, co. 3, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 21 quater della legge 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà, per difetto, insufficienza, genericità della motivazione;
violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
Il ricorrente lamenta, in particolare, che con l’ordinanza impugnata si è provveduto a sospendere a tempo indeterminato l’efficacia del permesso di costruire in violazione dei richiamati dettati normativi, senza indicare il termine di sospensione né le gravi ragioni della stessa.
Inoltre il ricorrente afferma che il funzionario comunale incaricato, sebbene avesse preannunciato la possibilità di avvalersi di una consulenza legale per chiarire se l’apertura potesse essere qualificata come luce o veduta, in realtà ha provveduto direttamente a sospendere i lavori senza acquisire detto parere.
Il provvedimento impugnato risulta, infine, motivato sulla sola circostanza della pendenza di un ricorso per danno temuto davanti al giudice ordinario, senza che lo stesso evidenzi alcuna violazione di norme o regolamenti edilizi.
Si è costituito in giudizio il controinteressato eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla questione sottesa alla controversia de qua e cioè relativamente al tipo di apertura contestata (luce o veduta), affermando comunque la legittimità del provvedimento impugnato avendo questo sospeso solo i lavori di ampliamento fino alla definizione del ricorso pendente davanti al Tribunale di Castrovillari.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla presente controversia atteso che la stessa si incentra sulla impugnazione di ordinanza di sospensione dei lavori di ampliamento, laddove nessuna questione viene posta in merito all’asserito diritto soggettivo del controinteressato in ordine al tipo di apertura esistente sulla sua proprietà ( in particolare se si tratti di luce o di veduta).
Per quanto concerne il merito del ricorso, questo va accolto siccome fondato.
La disciplina che si assume violata, per come esplicitato in ricorso, pone infatti dei limiti chiari all’attività amministrativa, che certamente non possono essere superati se non rendendo illegittima la condotta dell’amministrazione.
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.P.R. 380/2001 prevede che “ Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere”.
L’ordinanza di sospensione lavori è quindi un provvedimento tipico previsto per far fronte a specifiche violazioni o prescrizioni con una efficacia stabilita. La Corte di Cassazione ha chiarito, a tal proposito che “ L'ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi, disposto dall'autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art. 27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P.A. all'adozione dei provvedimenti definitivi” (Corte di Cassazione - Penale - Sez. III, Sent. n. 17278 del 21-03-2007 ).
In conclusione la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione e alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori; ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori , esso non produce più effetto.( T.A.R. Roma Lazio sez. I, 10 maggio 2011, n. 4022).
Va anche poi osservato che ai sensi del comma 2 dell’art. 21-quater della legge 241/1990, “L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.
Il Comune non avendo nel provvedimento impugnato fissato alcun termine certo alla disposta sospensione, per aver ancorato la possibilità di riprendere i lavori alla definizione della controversia davanti al giudice ordinario, ha così violato sia le disposizioni del testo unico dell’edilizia che la prescrizione di cui al richiamato articolo 21 quater non fissando alcun termine ma lasciando all’incertezza dei tempi di conclusione del ricorso proposto innanzi all’A.G.O. la ripresa dei lavori. Inoltre, la circostanza della pendenza del ricorso davanti al Tribunale di Castrovillari, quale motivazione posta a supporto della necessità di sospendere i lavori, non può assolutamente integrare quelle "gravi ragioni", di cui al citato art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990.
Il provvedimento adottato, infine, appare inficiato da difetto di istruttoria, visto che l’ente non ha provveduto ad acquisire nessun elemento tecnico-giuridico teso a chiarire la portata ed il contenuto della controversia sorta tra le parti sul tipo di apertura esistente sull’immobile in contestazione (pur avendone rappresentato l’intenzione nella nota del 15 luglio 2011), né ha provveduto a verificare la possibilità di adottare atti in autotutela per il titolo edilizio in precedenza rilasciato.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto impugnato.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
Il 05/07/2012