La patente può essere sospesa anche a chi guida un motorino. Lo ha
stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n.
32439/12, depositata ieri. La pronuncia mette un paletto rispetto a un
principio che la Corte aveva sempre affermato, anche a Sezioni unite,
secondo cui le sanzioni accessorie (quindi anche quelle che riguardano
la licenza di guida) non si applicano alle infrazioni commesse con
veicoli che non richiedono la patente.
Infatti, i giudici hanno puntualizzato che questo principio vale solo per quei mezzi che si possono guidare anche senza alcun titolo di abilitazione, quindi sostanzialmente biciclette e altri veicoli sprovvisti di motore. Quando invece si è alla guida di un tipo di veicolo che richiede un'abilitazione di rango inferiore a quella posseduta, quest'ultima va considerata "equivalente", perlomeno in un caso di questo tipo.
Questa specificazione è importante, perché in effetti che la patente "assorba" anche il certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori (più noto come patentino) lo suggerisce lo stesso Codice della strada: l'articolo 116, comma 1-quinquies – citato dalla Cassazione nella sentenza di ieri – stabilisce che chi ha già la patente non deve conseguire il certificato per guidare un ciclomotore o un quadriciclo e aggiunge che chi aveva il certificato e successivamente prende la patente deve restituire il documento. Insomma, il principio affermato ieri dalla Cassazione appare applicabile solo ai casi in cui il titolo abilitativo superiore sia in tutto e per tutto sostitutivo di quelli inferiori.
Ma la sentenza di ieri è importante soprattutto perché chiarisce che non sempre si può "giocare" sul principio secondo cui la patente si salva se il veicolo guidato non la richiede. I giudici hanno spiegato che le Sezioni unite (sentenza n. 12316 del 30 gennaio 2002, sulla quale faceva perno il ricorso del trasgressore) avevano affermato questo principio – poi confermato varie volte – in un caso in cui il veicolo era una bicicletta, che non richiede alcun titolo abilitativo alla guida.
Va precisato che quanto affermato dalla Cassazione vale per tutti i casi "recenti", cioè alle infrazioni commesse a partire dal 1° ottobre 2005: prima di quella data, i maggiorenni potevano guidare i ciclomotori senza alcuna licenza, perché era sufficiente il requisito dell'età. Quanto ai minorenni, la data-spartiacque è il 30 giugno 2003. Dunque, per i fatti antecedenti a queste date, nessuna sanzione accessoria sulla patente è applicabile.
La Cassazione sembra così aver chiuso un cerchio, chiarendo le varie fattispecie. Resta il problema dell'applicabilità delle sanzioni ai minorenni, che per principio generale del diritto amministrativo non è possibile. Ma un rimedio parziale è stato apportato l'anno scorso, col recepimento delle ultime due direttive europee sulla patente, in vigore dal 19 gennaio 2003: il minorenne che commette un illecito da sospensione del titolo di guida lo conserverà valido, ma dovrà sottoporsi alla sua revisione (cioè dovrà rifare gli esami).
Infatti, i giudici hanno puntualizzato che questo principio vale solo per quei mezzi che si possono guidare anche senza alcun titolo di abilitazione, quindi sostanzialmente biciclette e altri veicoli sprovvisti di motore. Quando invece si è alla guida di un tipo di veicolo che richiede un'abilitazione di rango inferiore a quella posseduta, quest'ultima va considerata "equivalente", perlomeno in un caso di questo tipo.
Questa specificazione è importante, perché in effetti che la patente "assorba" anche il certificato d'idoneità alla guida dei ciclomotori (più noto come patentino) lo suggerisce lo stesso Codice della strada: l'articolo 116, comma 1-quinquies – citato dalla Cassazione nella sentenza di ieri – stabilisce che chi ha già la patente non deve conseguire il certificato per guidare un ciclomotore o un quadriciclo e aggiunge che chi aveva il certificato e successivamente prende la patente deve restituire il documento. Insomma, il principio affermato ieri dalla Cassazione appare applicabile solo ai casi in cui il titolo abilitativo superiore sia in tutto e per tutto sostitutivo di quelli inferiori.
Ma la sentenza di ieri è importante soprattutto perché chiarisce che non sempre si può "giocare" sul principio secondo cui la patente si salva se il veicolo guidato non la richiede. I giudici hanno spiegato che le Sezioni unite (sentenza n. 12316 del 30 gennaio 2002, sulla quale faceva perno il ricorso del trasgressore) avevano affermato questo principio – poi confermato varie volte – in un caso in cui il veicolo era una bicicletta, che non richiede alcun titolo abilitativo alla guida.
Va precisato che quanto affermato dalla Cassazione vale per tutti i casi "recenti", cioè alle infrazioni commesse a partire dal 1° ottobre 2005: prima di quella data, i maggiorenni potevano guidare i ciclomotori senza alcuna licenza, perché era sufficiente il requisito dell'età. Quanto ai minorenni, la data-spartiacque è il 30 giugno 2003. Dunque, per i fatti antecedenti a queste date, nessuna sanzione accessoria sulla patente è applicabile.
La Cassazione sembra così aver chiuso un cerchio, chiarendo le varie fattispecie. Resta il problema dell'applicabilità delle sanzioni ai minorenni, che per principio generale del diritto amministrativo non è possibile. Ma un rimedio parziale è stato apportato l'anno scorso, col recepimento delle ultime due direttive europee sulla patente, in vigore dal 19 gennaio 2003: il minorenne che commette un illecito da sospensione del titolo di guida lo conserverà valido, ma dovrà sottoporsi alla sua revisione (cioè dovrà rifare gli esami).