Ennesimo parere da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo a:
"Installazione rallentatori di velocità modello Speed Check".
"Installazione rallentatori di velocità modello Speed Check".
L'ultimo di una lunga serie.
Per dovere di informazione, si riporta sotto il contenuto del parere Prot. 4295 del 24/07/2012 (quello evidenziato da colore celestino).
Questo "modello" ministeriale fu generato dallo stesso dopo l'uscita dell'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120,
"Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Il contenuto naturalmente è identico ai precedenti già noti, come ribadito nel precedente post, cambia soltanto il numero di protocollo e la data.
In precedenza (2010), invece, il Ministero si rifaceva a una Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade"(quello evidenziato da colore giallo).
Infine, si riporta il parere reso dal Ministero sulla stessa materia nell'anno 2007 (quello evidenziato in verde).
Il minimo comun denominatore dei suddetti pareri è che l'impiego di detti manufatti:
E' ABUSIVO!!!!
perchè:
- non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale
- non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. 120/2010;
- l' eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento. ;
- non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
- il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009;
- l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale;
- qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano;
- il loro posizionamento potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
- non si tratta di apparecchiature per il controllo della velocita ma meri contenitori o simulacri (così definiti da parere 10258 del 4 febbraio 2008).
"CHI PAGHERA' I DANNI CIVILI E PENALI IN CASO DI INCIDENTE CONTRO QUESTI MANUFATTI?"
Si sà che nel nostro paese tutto è fattibile ma quando si tratta di mettere le mani al portafoglio personale????.....
Mario Serio
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
- Prot. 4295 del 24/07/2012;
- Prot. 3937 del 04/07/2012
- Prot. 5342 del 28/10/2011
- Prot. 3518 del 25/06/2011;
Con riferimento a quanto esposto nel quesito in
oggetto, si comunica che i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna
delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal
connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque
per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6
del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione
Generale.
L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120,
"Disposizioni in materia di sicurezza stradale", rinvia ad apposito
decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche
degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.
Poiché i manufatti in questione non possono
essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo
deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla
futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60
L. 120/2010.
L'eventuale impiego come componenti della
segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono
riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.
Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio,
l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno
di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto,
all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli
organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di
contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una
collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento
continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di
controllo della velocità.
Si resta a disposizione per ogni eventuale
ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
Parere Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 20/4/2010 prot.34483
Quesito installazione rallentatori di velocità modello "speed check" in centro abitato. Rif. prot. n. 36214 del 22.03.2010
Quesito installazione rallentatori di velocità modello "speed check" in centro abitato. Rif. prot. n. 36214 del 22.03.2010
Con riferimento al quesito qui inoltrato con la nota in riscontro, si
premette che i dispositivi in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle
categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal
connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n.
495/1992). Conseguentemente, non risulta per essi concessa alcuna
approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c.
3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
Ciò premesso, il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta
coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot.
300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire
un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle
strade".
Giova considerare, al riguardo, che l'eventuale rilevazione di violazioni
del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative
sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe
configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi
non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle
violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale.
Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.
Infine, da quanto è dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta, il posizionamento sulla banchina potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.
Infine, da quanto è dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta, il posizionamento sulla banchina potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
Oggetto:- Dissuasori elettronici di velocità. Rif. prot. n. 272676 del 13.12.2007. Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
Con riferimento alle questioni evidenziate nella nota in riscontro, si premette che l'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) rinvia al connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495/1992) la precisazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, e per l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni.
Ciò premesso, si osserva che i dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità dei veicoli in transito non sono ricompresi tra quelli elencati dal vigente Regolamento, e dunque non possono essere soggetti ad approvazione.
Tale modalità di esercizio è da considerarsi non conforme alle norme regolamentari, che all'art. 45 c. 9 prevedono sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati.
Al riguardo si osserva che, in difetto di norme che ne prevedano l'approvazione, nulla può garantire circa l'accuratezza del rilevamento condotto con i suddetti dispositivi.
Si osserva inoltre che, nel caso di veicoli accodati in avvicinamento, non è dato di sapere a quale di essi si riferisca il rilevamento visualizzato, talchè segnalazioni di velocità eccedenti i locali limiti potrebbero provocare improvvise frenate da parte dei conducenti, con conseguente potenziale pericolo per la circolazione.
Appare peraltro quanto meno improbabile che i conducenti ignorino la velocità alla quale procedono, avendo a disposizione il tachimetro installato sul proprio veicolo.
AI riguardo preme evidenziare che la rilevazione di violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, senza che vengano comminate le relative sanzioni di cui ai cc. 7, 8, 9 e 9-bis, potrebbe configurare l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico delle amministrazioni procedenti.
In conclusione, e in conformità alle argomentazioni sopra ,riportate, l'impiego dei dispositivi citati in oggetto non può essere autorizzato.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)