mercoledì 29 agosto 2012

Installazione rallentatori di velocità modello Speed Check:"nuovo" parere reso dal MIT Prot. 4295 del 24/07/2012

Ennesimo parere da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo a:
"Installazione rallentatori di velocità modello Speed Check".
L'ultimo di una lunga serie.
Per dovere di informazione, si riporta sotto il contenuto  del parere Prot. 4295 del 24/07/2012 (quello evidenziato da colore celestino).
Questo "modello" ministeriale fu generato dallo stesso dopo l'uscita dell'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Il contenuto naturalmente è identico ai precedenti già noti, come ribadito nel precedente post,  cambia soltanto il numero di protocollo e la data.

In precedenza (2010), invece, il Ministero si rifaceva a una Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade"(quello evidenziato da colore giallo).


Infine, si riporta il parere reso dal Ministero sulla stessa materia nell'anno 2007 (quello evidenziato in verde).

Il minimo comun denominatore dei suddetti pareri è che l'impiego di detti manufatti:


E' ABUSIVO!!!!
perchè:
  • non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale 
  •  non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. 120/2010;
  •  l' eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento. ;
  •  non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
  •  il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009;
  • l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale;
  • qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano;
  •  il loro posizionamento  potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
  • non si tratta di apparecchiature per il controllo della velocita ma meri contenitori o simulacri (così definiti da parere 10258 del 4 febbraio 2008).
Alle suddette considerazioni da parte del Ministero ne aggiungerei una prettamente personale:
"CHI PAGHERA' I DANNI CIVILI E PENALI IN CASO DI INCIDENTE CONTRO QUESTI MANUFATTI?"
Si sà che nel nostro paese tutto è fattibile ma quando si tratta di mettere le mani al portafoglio personale????.....
Mario Serio


 Vedi anche:Speed-check, il freno della prefettura di Bergamo

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
  • Prot. 4295 del 24/07/2012;
  • Prot. 3937 del 04/07/2012 
  •  Prot. 5342 del 28/10/2011
  • Prot. 3518 del 25/06/2011;
Oggetto: Installazione dissuasori di velocità modello "speed check". Quesito. Rif. prot. n. ________________
Con riferimento a quanto esposto nel quesito in oggetto, si comunica che i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.
Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. 120/2010.
L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.
Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)



Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/4/2010 prot.34483
Quesito installazione rallentatori di velocità modello "speed check" in centro abitato. Rif. prot. n. 36214 del 22.03.2010
Con riferimento al quesito qui inoltrato con la nota in riscontro, si premette che i dispositivi in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992). Conseguentemente, non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
Ciò premesso, il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade".
Giova considerare, al riguardo, che l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale.
Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.
Infine, da quanto è dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta, il posizionamento sulla banchina potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
Oggetto:- Dissuasori elettronici di velocità. Rif. prot. n. 272676 del 13.12.2007.


Con riferimento alle questioni evidenziate nella nota in riscontro, si premette che l'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) rinvia al connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495/1992) la precisazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, e per l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni.
Ciò premesso, si osserva che i dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità dei veicoli in transito non sono ricompresi tra quelli elencati dal vigente Regolamento, e dunque non possono essere soggetti ad approvazione.
Tale modalità di esercizio è da considerarsi non conforme alle norme regolamentari, che all'art. 45 c. 9 prevedono sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati.
Al riguardo si osserva che, in difetto di norme che ne prevedano l'approvazione, nulla può garantire circa l'accuratezza del rilevamento condotto con i suddetti dispositivi.
Si osserva inoltre che, nel caso di veicoli accodati in avvicinamento, non è dato di sapere a quale di essi si riferisca il rilevamento visualizzato, talchè segnalazioni di velocità eccedenti i locali limiti potrebbero provocare improvvise frenate da parte dei conducenti, con conseguente potenziale pericolo per la circolazione.
Appare peraltro quanto meno improbabile che i conducenti ignorino la velocità alla quale procedono, avendo a disposizione il tachimetro installato sul proprio veicolo.
AI riguardo preme evidenziare che la rilevazione di violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, senza che vengano comminate le relative sanzioni di cui ai cc. 7, 8, 9 e 9-bis, potrebbe configurare l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico delle amministrazioni procedenti.
In conclusione, e in conformità alle argomentazioni sopra ,riportate, l'impiego dei dispositivi citati in oggetto non può essere autorizzato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)