Chi affitta l’azienda non è responsabile degli infortuni sul lavoro, a pagare è il datore. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 19416/12.
Il caso
Il legale rappresentante di una società aveva concesso in noleggio macchinari che avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell’operatore. Questa l’accusa per cui il tribunale condannava l’uomo a pagare 6mila euro di ammenda. L’imputato fa dunque ricorso per cassazione affermando che non si è trattato di noleggio di macchinari, ma dell’intera azienda. Inoltre, il ricorrente sostiene che le violazioni contestategli (art. 23., obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, e art. 72, obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, d.lgs. n. 81/2008), sono sanzionate in via amministrativa. La Cassazione ritiene fondato il ricorso perché, mancando l’elemento soggettivo, il reato non è configurabile. Nel caso di specie, infatti, è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma «l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione» stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle norme ritenute violate. «Si è trattato» – precisa la Cassazione – «della concessione in affitto di un’intera azienda e, quindi, non sussiste l’ipotizzato noleggio di singoli attrezzi». Sentenza annullata senza rinvio dunque, perché il fatto non sussiste.
Il caso
Il legale rappresentante di una società aveva concesso in noleggio macchinari che avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell’operatore. Questa l’accusa per cui il tribunale condannava l’uomo a pagare 6mila euro di ammenda. L’imputato fa dunque ricorso per cassazione affermando che non si è trattato di noleggio di macchinari, ma dell’intera azienda. Inoltre, il ricorrente sostiene che le violazioni contestategli (art. 23., obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, e art. 72, obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, d.lgs. n. 81/2008), sono sanzionate in via amministrativa. La Cassazione ritiene fondato il ricorso perché, mancando l’elemento soggettivo, il reato non è configurabile. Nel caso di specie, infatti, è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma «l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione» stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle norme ritenute violate. «Si è trattato» – precisa la Cassazione – «della concessione in affitto di un’intera azienda e, quindi, non sussiste l’ipotizzato noleggio di singoli attrezzi». Sentenza annullata senza rinvio dunque, perché il fatto non sussiste.