venerdì 6 luglio 2012

A Sperlonga multe a chi circola in costume o a dorso nudo ecc. ecc.

Continua senza sosta il lavoro della Polizia Locale di Sperlonga agli ordini della dirigente comunale Alessandra Faiola relativamente al controllo ed al rispetto delle misure adottate dall’amministrazione comunale finalizzate a contrastare comportamenti lesivi del decoro urbano, della quiete e dell’igiene pubblica.
In questi giorni, gli agenti della polizia locale hanno emesso dieci verbali nei confronti di altrettante persone che giravano per il paese a torso nudo, incuranti delle più elementari regole di convivenza civile e nonostante l’installazione della nuova segnaletica apposta per le vie del centro ed in prossimità degli accessi a mare, che vieta questo tipo di comportamento punendo i trasgressori con un’ammenda di 100 euro; altri dieci sanzioni sono state notificate a coloro che, contrariamente come prescritto dall’ordinanza comunale che regola questa materia, esponevano ancora pubblicità mediante affissione e/o apposizione di tabelle con la scritta “Affittasi – Vendesi” sui balconi, sulle facciate degli edifici o su terrazzi a livello di copertura, anche in zone di particolare valenza paesaggistica con sanzioni di 300 euro per infrazione.
Sono inoltre state emesse diverse sanzioni ai proprietari di terreni, giardini, corti e aree, mantenute in stato di abbandono, sottovalutando il rischio di incendi che potrebbero derivare da tale incuria, specialmente in periodi, come questi, caratterizzati dal grande caldo.
Un’attività di controllo, questa degli operatori di polizia locale, che conferma la volontà dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Scalingi, di attenzione alle regole, in virtù degli obiettivi prefissi in materia di tutela ambientale, miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano.

ORDINANZAN. 69 DEL 05-07-2012
Oggetto: Orari e disciplina dell'attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi
IL SINDACO
PREMESSO che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di
salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire
ai pubblici esercizi lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica,
prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione alla presente
ordinanza;
PREMESSO altresì, che la recente liberalizzazione degli orari delle attività produttive
operata dal Governo non ha fatto altro che acuire le già complesse problematiche connesse al
degrado e al disturbo in special modo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
cagionati dagli avventori che stazionano all’esterno dei suddetti locali specie se situati nel
centro storico;
CONSIDERATO che nel Comune di Sperlonga il problema del disturbo della quiete
pubblica è lamentato da diversi anni dai cittadini che si trovano, specie nel periodo estivo, a
dover subire tale problema in considerazione dell’aumento della popolazione per il periodo
estivo e degli avventori nel centro storico che stazionano per lunghi periodo all’esterno dei
locali;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla suddetta disciplina afferente la diffusione di
musica nei pubblici esercizi, tenendo particolarmente conto delle problematiche inerenti la
tutela della quiete pubblica, conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort e
servizi alla numerosa cittadinanza che frequenta i locali suddetti.
PRESO ATTO della giurisprudenza in tema di legittimità di ordinanze temporanee che
prevedono la restrizione degli orari di un supermercato e di un bar per problematiche di ordine
urbana, TAR Veneto sez. III n. 1254/11 e TAR Emilia Romagna, Parma Sez. I n. 330/2011
che hanno ritenuto rispettivamente legittima l’ordinanza contingibile e urgente recante una
serie di misure restrittive tra cui la riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali,
e l’altra sentenza ritenendo illegittima l’ordinanza restrittiva degli orari, ma affermando un
principio di fondamentale importanza, al fine di dirimere detta questione, e cioè che
l’ordinanza per derogare alla normativa primaria è legittima qualora sia temporanea e limitata
e ovviamente in considerazione della reale situazione di ordine pubblico e sicurezza;
VISTO la nota del Comando Stazione Carabinieri di Sperlonga n. 3516/2421 “P” del
26/06/2012;
SENTITO il parere favorevole all’uopo espresso dal responsabile della Polizia Locale;
VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché il relativo
regolamento di esecuzione;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;
VISTO il D.P.R. 227/2011;
VISTA la legge 689/1981 e s.m.i.;
VISTA la Legge 447/1995;
VISTA la L.R. 18/2001.
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, e in
particolare, ritenendo che sussistano tutti i principi enunciati nella citata giurisprudenza
ORDINA
La materia degli orari relativi all’espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di
musica nei pubblici esercizi e per le attività di artigianato di servizio nel settore alimentare è
regolata dalla presente ordinanza per come segue, con decorrenza immediata.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. L’attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed
elettronici anche mediante l’impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi di cui all’art. 5
della legge 287/1991, nelle attività di artigianato di servizio nel settore alimentare, nelle
strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici, anche stagionali,
in cui, come attività
complementare, venga diffusa musica, è soggetta a presentazione della documentazione
dell’impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011. L’interessato può far ricorso alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai
limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997. Altrimenti si deve richiedere l’autorizzazione per
impatto acustico.
La documentazione deve essere indirizzata al SUAP del Comune di Sperlonga e trasmessa
esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo
suap@pec.comune.sperlonga.lt.it.
2. Sono escluse dall’applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione di musica
nell’ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni
organizzate e/o patrocinate dal Comune.
Ordinanza ORDINANZA n.69 del 05-07-2012 Comune di Sperlonga
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Art. 2 Orari
1. La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all’interno del locale, nel
rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita
tutto l’anno dall’apertura alla chiusura dell’esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere
chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l’esterno del locale.
2. La diffusione della musica con percezione esterna al locale, di cui al comma 1 del
precedente articolo e nel rispetto della procedura ivi prevista, è consentita tutto l’anno e può
avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00, nel rispetto dei limiti di
esposizione al rumore
indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla
quiete pubblica. Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre gli orari da
rispettare sono i seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 01,00.
3. Per i pubblici esercizi e per le attività di artigianato di servizio nel settore alimentare del
centro storico, solo ed esclusivamente per il periodo dal 15 giugno al 31 agosto, la chiusura
dell’attività deve avvenire entro le ore 03.00.
4. E' comunque ammessa la diffusione di musica ed emissioni sonore in orari diversi se sono
garantiti, anche con specifici accorgimenti, il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla
vigente normativa.
Art. 3 Modalità di esercizio
1. L’attività di cui al comma 1 dell’articolo 1 può essere esercitata nel rispetto delle
disposizioni degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. Sono fatte salve le norme in merito all’intervento della Commissione di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all’art. 80 del
T.U.L.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.
3. Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell’esercizio sul suolo pubblico
autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell’esercizio, il
quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l’obbligo di vigilare affinché
all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio
alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.
Art. 4 Riduzioni e deroghe
1. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall’inquinamento
acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre,
anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.
2. Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell’ARPALAZIO o di altro ente accertatore
relativo all’esito dei rilievi fonometrici venga evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo
antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell’esercizio escludendo
l’applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l’orario dell’attività al fine di
evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori)
possa creare danno alla quiete pubblica.
3. Su specifica istanza motivata e previo parere previsionale di impatto acustico, può
rilasciare autorizzazioni in deroga solo in via straordinaria.
Ordinanza ORDINANZA n.69 del 05-07-2012 Comune di Sperlonga
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Art. 5 Sanzioni
1. Per quanto la normativa non disponga altrimenti, e salva l'adozione di provvedimenti
cautelari o interdittivi, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la
sanzione amministrativa edittale da € 25,00 a € 500,00.
2. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’Autorità competente, ai sensi dell’art. 18
della Legge n. 689/1981, è il Sindaco del Comune di Sperlonga; alla medesima autorità
pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
3. Eventuali ricorsi relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge al
Sindaco in via amministrativa ed al Giudice di Pace in via giurisdizionale.
Art. 6 Disposizioni finali
1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e di farlo
osservare
2. Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in
riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o
per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.
3. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all'Albo Pretorio comunale, diffondendone altresì informazione mediante
affissione nelle vetrine degli esercizi pubblici.
4. Sono abrogate le disposizioni recate da precedenti ordinanze in contrasto con quanto
previsto dalla presente.
5. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
6. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Locale e alla
Stazione dei Carabinieri.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
. Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
IL SINDACO
Cav. Rocco Scalingi
Ordinanza ORDINANZA n.69 del 05-07-2012 Comune di Sperlonga
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