Il
ministero della Salute ha emesso una circolare a seguito dell’entrata
in vigore il 1° luglio scorso del Regolamento UE 931/2011 relativo ai
requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine
animale e del Regolamento UE 16/2012 che modifica l'allegato II del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine
animale destinati al consumo umano. Leggi qui la Circolare
REQUISITI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE
Pubblichiamo il Reg. (UE) n. 16/2012 dell’11 gennaio 2012 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 8 dello scorso 12 gennaio) che introduce una
sezione IV“Requisiti applicabili agli alimenti congelati di origine
animale” all’allegato II “Requisiti concernenti diversi prodotti di
origine animale”del Reg. (CE) 853/2004.
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012, prevede che prima dell’etichettatura o dell’ulteriore trasformazione, gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano debbano riportare la data di produzione e la data di congelamento (se diversa dalla data di produzione) ad uso di coloro a cui vengono forniti e, su richiesta, dell’autorità competente. Il Regolamento specifica che per data di produzione per i prodotti ittici si tratta della data di raccolta o di pesca.
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012, prevede che prima dell’etichettatura o dell’ulteriore trasformazione, gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano debbano riportare la data di produzione e la data di congelamento (se diversa dalla data di produzione) ad uso di coloro a cui vengono forniti e, su richiesta, dell’autorità competente. Il Regolamento specifica che per data di produzione per i prodotti ittici si tratta della data di raccolta o di pesca.