martedì 31 luglio 2012

Ordinanza contingibile ed urgente per contrastare gravi pericoli per comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via

Firmata dal Sindaco di Riccione l'Ordinanza n. 107 del 30 luglio 2012 contro la prostituzione.
Stranamente è stata prevista solo la sanzione massima di €uro 516,00, per cui il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981 e non invece € 258,00. cosi' come indicato nell'Ordinanza:
"Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 258,00".
 Mario Serio
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Ordinanza contingibile ed urgente per contrastare gravi pericoli per comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via

Il Sindaco

premesso che:
· il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, secondo quanto previsto dall’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
· il successivo comma 4-bis demandava ad un apposito decreto del Ministro dell’Interno l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
· il citato decreto ministeriale, emanato il 5 agosto 2008, all’art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e) “comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”;
· per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art. 1) per garantire la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e le coesione sociale;

rilevato che,
· la materia della sicurezza urbana – come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa – deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini;
· tali determinazioni traggono riferimento dalle puntuali affermazioni della Suprema Corte (sentenza n. 196 dell’1° luglio 2009 e sentenza n. 226 del 2010) secondo cui il decreto ministeriale (e ovviamente anche per la parte concernente la sicurezza urbana), ha comunque ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati;
· in tale direzione, soggiunge sempre la Corte Costituzionale, “si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce appunto alla “sicurezza pubblica”), sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 - come fondamento giuridico dello stesso - all’art. 117, secondo comma lett. h, della Costituzione, il quale - rileva ancora la Suprema Corte – attiene appunto alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale” (sentenza n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005);
· la Corte Costituzionale (sentenza n. 226 del 2010) arriva a concludere che i poteri esercitabili dai Sindaci, tanto ai sensi del comma 1 che del comma 4 dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici;
considerato che, la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti” ha altresì precisato che “la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali “ordinarie” – pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana - di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti” e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze “ordinarie”;

rilevato che nella realtà riccionese, la prostituzione su strada, per l’assoluta estensione del fenomeno in alcune aree della città, desta - in particolar modo nel periodo estivo - vivissimi preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini e dei turisti per i quali costituisce elemento di grave turbativa ed insicurezza, come spesso testimoniato dai numerosi e reiterati fatti documentati, anche dalle cronache giudiziarie;

atteso che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d’auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private);

valutati – come risulta anche dai dati forniti dalle Forze di Polizia – i gravissimi effetti negativi dell’invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l’attività in argomento e le modalità di esercizio della medesima limitano l’utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, densamente popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme e la preannunciata intenzione organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio;

preso atto che l’attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l’incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 C.p. adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 C.p.; rapina art. 628 C.p.; violenza sessuale artt. 609 e 609-bis C.p.; rissa art. 588 C.p.; violenza privata art. 610 C.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 C.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 C.p.; danneggiamento art. 635 C.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 C.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 C.p., ecc.);

considerato che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica, particolare recrudescenza in Via Torino, Via Milano, V.le D’Annunzio, su tutta la ex S.S. 16 - compresa tra il confine con il Comune di Rimini e il Comune di Misano Adriatico, nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate, aree connotate da forte presenza turistica o di popolazione residente, con episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti riportati dalle cronache giudiziarie, con pericolo concreto di adozione di modalità improprie di forme di autotutela;

ravvisata, quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell’interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell’attività turistica;

atteso che, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini, il quale ha in proposito espresso parere favorevole;

visti:
· l’art. 726 C.p., che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
· il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
· l’art, 5 L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
· l’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall’art. 6 D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24.7.2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
· il Decreto del Ministro dell’interno 5.8.2008, come mod. con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
· l’art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del Decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 1257/2008 in tema di sicurezza urbana;
· Visto l’art.50 del DLGS n.267/2000;
· Visto lo Statuto Comunale del Comune di Riccione;

ordina

a decorrere dal 30.07.12 e fino al 31.10.2012, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione della reiterazione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti, nelle aree di seguito meglio specificate:
· Via Torino, Via Milano, Via D’Annunzio;
· su tutta la ex S.S. 16- compresa tra il confine con il Comune di Rimini e il Comune di Misano Adriatico;
· nelle aree adiacenti alle suddette strade;
· in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate
è fatto divieto a chiunque di:
· di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’ade-scamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
· di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
· alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00.

Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 258,00.


Nei confronti delle persone che risulteranno recidive, a partire dalla II ^ violazione accertata in poi, la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 516,00.


Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

In alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell’art. 18 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell’art. 650 C.p., essendo il provvedimento – secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle determinazioni della Corte Costituzionale – ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

Entro il 31.10.2012 saranno valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza;

dispone

che la presente ordinanza
· sia valida dal 30.07.12 al 31.10.2012;
· che sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio
· sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 54, comma 9, D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini, al Comando Compagnia Carabinieri di Riccione e al Comando Stazione Carabinieri di Riccione.
· La presente ordinanza sostituisce le precedenti n.97 del 09.07.2008 e n.22 del 15.02.2012.

Ai sensi dell’art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio.

Il Sindaco
Massimo Pironi