Per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza sono sempre utilizzabili i risultati del
prelievo ematico effettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli
del pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, con la sentenza 26108/2012, rifacendosi alla
propria giurisprudenza e chiarendo che “in tal caso, si tratta di
elementi di prova acquisiti mediante attraverso la documentazione
medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della (eventuale)
mancanza di consenso".
Dunque, "è diritto del soggetto opporre rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona”.
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Dunque, "è diritto del soggetto opporre rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona”.
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