mercoledì 18 luglio 2012

DIRITTO ALLE FERIE Malattia, per le ferie non godute scatta l’indennità sostituiva Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 9 luglio 2012 n. 11462


Malattia, per le ferie non godute scatta l’indennità sostituiva‐Corte di cassazione ‐ Sezione lavoro ‐
Sentenza 9 luglio 2012 n. 11462‐comento
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Le ferie non godute a causa di un periodo di malattia vanno sempre compensate con il pagamento dell’indennità sostitutiva. E non importa se il contratto collettivo di appartenenza dice diversamente, perché siamo di fronte ad un diritto non comprimibile e tutelato dalla Costituzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11462/2012, accogliendo la domanda (al momento del collocamento a riposo) del direttore dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale di Assisi a cui la Corte di appello di Perugia aveva negato l’indennità in quanto le assenze non erano motivate da “esigenze di servizio”. A norma del contratto di categoria, infatti, era questa l’unica ipotesi in cui scattava sempre il diritto al pagamento dell’indennità.
Il carattere risarcitorio dell’indennità 
Una tesi bocciata dalla Cassazione che richiama l’articolo 36 della Carta fondamentale in cui si parla di un diritto “a ferie annuali retribuite, e non rinunciabili”. Dunque, al lavoratore che non ha goduto del riposo spetta sempre il pagamento delle ferie non godute che oltre ad avere carattere risarcitorio per “la perdita del bene” (mancato recupero delle energie psicofisiche, impossibilità di dedicarsi alle relazioni familiari e di svolgere attività psicofisiche), hanno anche “natura retributiva” costituendo il corrispettivo “dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”.
Il paletti della Corte Ue
Non solo, siccome nel caso specifico il dirigente non ha potuto fruire delle ferie perché malato, il diniego di pagamento va anche contro la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue. In particolare, i giudici europei hanno chiarito (sentenza C‐350/06 e C‐520/06) che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per il godimento delle ferie dalla loro maturazione, non è ammissibile escludere il diritto all’indennità finanziaria sostituiva quando i dipendenti siano in congedo per malattia.
Ccnl illegittimi
Per la Cassazione, dunque, ha errato la corte territoriale laddove ha dato per buone le indicazioni contrattuali di categoria “mentre avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità di tali disposizioni nella parte in cui contrastano con i sopra esposti principi di diritto”.
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