Malattia, per le ferie non
godute scatta l’indennità sostituiva‐Corte di cassazione ‐ Sezione lavoro ‐
Sentenza 9 luglio 2012 n.
11462‐comento
Lex 24.it
Le ferie non godute a causa di
un periodo di malattia vanno sempre compensate con il pagamento dell’indennità sostitutiva. E
non importa se il contratto collettivo di appartenenza dice diversamente, perché siamo di fronte ad un
diritto non comprimibile e tutelato dalla Costituzione. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, con la sentenza
n. 11462/2012, accogliendo la domanda (al momento del collocamento a riposo) del direttore dei
servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale di Assisi a cui la Corte
di appello di Perugia aveva
negato l’indennità in quanto le assenze non erano motivate da “esigenze di servizio”. A norma del
contratto di categoria, infatti, era questa l’unica ipotesi in cui scattava
sempre il diritto al pagamento
dell’indennità.
Il carattere risarcitorio
dell’indennità
Una tesi bocciata dalla
Cassazione che richiama l’articolo 36 della Carta fondamentale in cui si parla
di un diritto “a ferie annuali
retribuite, e non rinunciabili”. Dunque, al lavoratore che non ha goduto del
riposo spetta sempre il pagamento
delle ferie non godute che oltre ad avere carattere risarcitorio per “la
perdita del bene” (mancato recupero
delle energie psicofisiche, impossibilità di dedicarsi alle relazioni familiari
e di svolgere attività
psicofisiche), hanno anche “natura retributiva” costituendo il corrispettivo
“dell’attività lavorativa resa in un periodo
che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al
godimento delle ferie annuali”.
Il paletti della Corte Ue
Non solo, siccome nel caso
specifico il dirigente non ha potuto fruire delle ferie perché malato, il
diniego di pagamento va anche contro la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue. In particolare, i giudici
europei hanno chiarito (sentenza
C‐350/06 e C‐520/06) che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che
sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per il
godimento delle ferie dalla loro
maturazione, non è ammissibile escludere il diritto all’indennità finanziaria
sostituiva quando i dipendenti siano in
congedo per malattia.
Ccnl illegittimi
Per la Cassazione, dunque, ha
errato la corte territoriale laddove ha dato per buone le indicazioni contrattuali di categoria
“mentre avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità di tali disposizioni nella
parte in cui contrastano con i sopra
esposti principi di diritto”.
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