In materia edilizia, si segnala l'art. 13 del suddetto decreto:"Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia"
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia
1. All’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: “Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.”.
2. All’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal
gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai
regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.