Con sentenza n. 9486/12, depositata l' giugno 2012, la Corte di Cassazione, sez. VI Civile II, ha stabilito che se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni
limitrofi si deve ritenere che la competenza
territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del
sistema Sicve:
"la violazione accertata con il sistema SICve
(Sistema informativo controllo della velocità) c.d. "Tutor", si distingue nettamente dai classici sistemi
automatici di controllo della velocità, c.d. "Autovelox", poiché rileva
non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso
luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può
essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con
precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti
di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione
potrà utilmente farsi ricorso all'art. 9 C.p.C. laddove prevede che se la
competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui
all'articolo precedente (ossia con riferimento in cui il reato è stato
consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una
parte dell'azione o dell'omissione".