lunedì 25 giugno 2012

Produzione e commercializzazione del miele.

CIRCOLARE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, 31 maggio 2012, n. 4. Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele.
in G.U. n. 139 del 16-06-2012
Alle Associazioni ed organizzazioni apistiche nazionali
Alle regioni e province autonome
Assessorati Agricoltura
All’I.C.Q.R.F - Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
Al CRA-API
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l’abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n.753 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto, emersero alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione “miele” ed in particolare la possibilità utilizzare il termine «Millefiori» come indicazione di origine floreale. Tale aspetto fu chiarito con lettera circolare n. 21207 dell’8 marzo 2005, ritenendo ammissibile l’indicazione di “millefiori”, riferita a miele proveniente da più specie vegetali.
Del resto è noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilità del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, occorre circostanziare l’utilizzo del termine «Millefiori», in modo da non indurre in errore il consumatore. Al riguardo si forniscono, pertanto, ulteriori elementi informativi:
Non può definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;
Si dice miele «Millefiori» il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 - recante «Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» - e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica;
Per quanto riguarda l’area di produzione, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i paesi in cui il miele è stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2-bis - Legge n. 81 dell’11 marzo 2006);
A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità delle produzioni;
In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell’etichettatura del prodotto il termine «Millefiori» può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita «Miele»;
Per il miele di produzione italiana, in merito all’obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione «Miele Italiano».
Roma, 31 maggio 2012
L’ex direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale
Blasi