Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4/6/2012
Prot. 2933
Oggetto: Richiesta di parere su classificazione strade e varie. Rif. prot. n. 12740 del 02.05.2012
Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette quanto segue.
Secondo la classifica funzionale delle
strade esposta al paragrafo 3.1.1 delle Direttive 12.04.1995, le strade
locali sono quelle a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti
pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari
privati; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di
trasporto pubblico collettivo.
Secondo la distinzione operata dal
successivo paragrafo 3.1,2, l'insieme di tutti i tipi di strade, escluse
le strade locali, costituisce la rete principale urbana o viabilità
principale, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le
generali esigenze di mobilità della popolazione; l'insieme delle strade
locali costituisce la rete locale urbana o viabilità locale, con
funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta
veicolare.
Le isole ambientali costituiscono
singole zone urbane, racchiuse nelle maglie della rete di itinerari
costituenti la viabilità principale, e composte esclusivamente da strade
locali.
Il paragrafo 1.2 dell'Allegato alle
Direttive ammette la previsione di strade locali interzonali, intermedie
tra quelle di quartiere e quelle locali, anche con funzioni di servizio
rispetto alla strade di quartiere, e che tuttavia restano escluse dalla
viabilità principale come definita dal paragrafo 3.1.1 delle Direttive
stesse.
Per quanto concerne la definizione di
"strade residenziali". essa può essere ricompresa sia in quella di
"strada locale urbana" di cui all'art. 2, c. 2, lett. F), sia In quella
di "zona residenziale" di cui all'art. 3, C. 1, n. 58), del Nuovo Codice
della Strada (DLs n. 285/1992),
Ciò premesso, ne consegue che gli
interventi di moderazione del traffico, previsti dalla Circolare
06.06.2001 n. 3698 "Linee guida per la redazione dei piani urbani della
sicurezza stradale", possono essere legittimamente realizzati solo sulle
strade locali, appartenenti dunque alla viabilità locale, sulle quali
non è ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico
collettivo.
Essi devono essere giustificati dall'analisi dell'incidentalità di cui all'Appendice A.2 della citata Circolare n. 3698/2001.
Essi non possono essere realizzati
sulla viabilità principale, in quanto finalizzata garantire la massima
fluidità possibile ai movimenti veicolari. come espresso del paragrafo
1.6 dell'Allegato alle Direttive.
Per quanto concerne l'installazione dei
dossi artificiali. essa deve rispettare le prescrizioni dettate
dall'art, 179, cc. 4, 6, 6, 7, e 9 del Regolamento di Esecuzione e dì
Attuazione (DPR n. 495/1992); trattandosi di segnaletica complementare
ex art. 42, c. 2, del Codice, si rende dunque necessaria l'emanazione di
apposita ordinanza motivata ai sensi dell'art. 5, c. 3.
In ogni caso è consigliabile provvedere
ad istituire e a delimitare, ai sensi dell'art. 135, c. 12, del
Regolamento, opportune zone residenziali, che devono comprendere
unicamente strade urbane locali, sulle quali non è ammessa la
circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo, e la cui
funzione preminente è quella di soddisfare le esigenze dei pedoni e
della sosta veicolare.
Le particolari regole di circolazione
potrebbero consistere, ad esempio, nella imposizione del limite di
velocità di 30 km/h, con l'istituzione di una zona a velocità limitata
ai sensi dell'art. 135, c. 14, del Regolamento.
Si ritiene utile, infine, allegare un
estratto del capitolo 5 "Attraversamenti pedonali colorati o
Rialzamenti" della "II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l'installazione e la manutenzione", emanata il 27.04.2006 con prot.
n. 777.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.