martedì 26 giugno 2012

Parere su classificazione strade e varie.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4/6/2012
Prot. 2933
Oggetto: Richiesta di parere su classificazione strade e varie. Rif. prot. n. 12740 del 02.05.2012

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette quanto segue.
Secondo la classifica funzionale delle strade esposta al paragrafo 3.1.1 delle Direttive 12.04.1995, le strade locali sono quelle a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.
Secondo la distinzione operata dal successivo paragrafo 3.1,2, l'insieme di tutti i tipi di strade, escluse le strade locali, costituisce la rete principale urbana o viabilità principale, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le generali esigenze di mobilità della popolazione; l'insieme delle strade locali costituisce la rete locale urbana o viabilità locale, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare.
Le isole ambientali costituiscono singole zone urbane, racchiuse nelle maglie della rete di itinerari costituenti la viabilità principale, e composte esclusivamente da strade locali.
Il paragrafo 1.2 dell'Allegato alle Direttive ammette la previsione di strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, anche con funzioni di servizio rispetto alla strade di quartiere, e che tuttavia restano escluse dalla viabilità principale come definita dal paragrafo 3.1.1 delle Direttive stesse.
Per quanto concerne la definizione di "strade residenziali". essa può essere ricompresa sia in quella di "strada locale urbana" di cui all'art. 2, c. 2, lett. F), sia In quella di "zona residenziale" di cui all'art. 3, C. 1, n. 58), del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992),
Ciò premesso, ne consegue che gli interventi di moderazione del traffico, previsti dalla Circolare 06.06.2001 n. 3698 "Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale", possono essere legittimamente realizzati solo sulle strade locali, appartenenti dunque alla viabilità locale, sulle quali non è ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.
Essi devono essere giustificati dall'analisi dell'incidentalità di cui all'Appendice A.2 della citata Circolare n. 3698/2001.
Essi non possono essere realizzati sulla viabilità principale, in quanto finalizzata garantire la massima fluidità possibile ai movimenti veicolari. come espresso del paragrafo 1.6 dell'Allegato alle Direttive.
Per quanto concerne l'installazione dei dossi artificiali. essa deve rispettare le prescrizioni dettate dall'art, 179, cc. 4, 6, 6, 7, e 9 del Regolamento di Esecuzione e dì Attuazione (DPR n. 495/1992); trattandosi di segnaletica complementare ex art. 42, c. 2, del Codice, si rende dunque necessaria l'emanazione di apposita ordinanza motivata ai sensi dell'art. 5, c. 3.
In ogni caso è consigliabile provvedere ad istituire e a delimitare, ai sensi dell'art. 135, c. 12, del Regolamento, opportune zone residenziali, che devono comprendere unicamente strade urbane locali, sulle quali non è ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo, e la cui funzione preminente è quella di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare.
Le particolari regole di circolazione potrebbero consistere, ad esempio, nella imposizione del limite di velocità di 30 km/h, con l'istituzione di una zona a velocità limitata ai sensi dell'art. 135, c. 14, del Regolamento.
Si ritiene utile, infine, allegare un estratto del capitolo 5 "Attraversamenti pedonali colorati o Rialzamenti" della "II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", emanata il 27.04.2006 con prot. n. 777.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.