DECRETO-LEGGE “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE” a breve pubblicato sulla G.U.
Art. 18
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed
enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla
pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di
accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o
regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa
o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a
base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del
beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella
homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di
facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che
ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di
legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad
esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali,
regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente
partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano
entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi
all’entrata in vigore del presente decreto legge, la pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è
rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o
attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione
è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da
parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7
marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del
decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità.
Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi
trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il
Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il
31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le
predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di
pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento
potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai
pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del
medesimo titolo.
7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.