S 2974 recante “Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati”
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 30.5.2012
L’atto n. 2974 recante “Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati” presentato alla Senato di iniziativa dal Sen. Rizzotti, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla VIII Commissione (Lavori pubblici e comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).
Il presente disegno di legge propone modifiche nella normativa esistente in tema di mobilità delle persone con disabilità, soprattutto per ciò che concerne i contrassegni per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, intervenendo in tema di concessione impropria di tale contrassegno e di sanzioni conseguenti a un uso scorretto dello stesso. Si riporta di seguito il testo dell’atto con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice RIZZOTTI
comunicato alla presidenza il 19 ottobre 2011
Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge detta nuove norme volte ad istituire e disciplinare, ottimizzandolo, l’utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, di seguito denominato «contrassegno disabili», anche attraverso l’introduzione di disposizioni più opportune in merito alla concessione impropria di tale contrassegno e alle sanzioni conseguenti a un uso scorretto dello stesso. Lo status di invalido comporta il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai soggetti disabili.
La stessa Corte di cassazione ha qualificato il diritto al rilascio del cosiddetto «contrassegno invalidi» come un diritto soggettivo (sentenza n. 2412 del 26 febbraio 1993 e n. 89 del 3 aprile 2000), configurando in tal modo l’esistenza di un più generale diritto soggettivo – quello della mobilità del disabile – non subordinato ad alcuna discrezionalità amministrativa. Un’espressione di questo impegno è il rilascio del contrassegno invalidi che legittima a fruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo.
L’articolo 1 individua i soggetti che possono beneficiare del rilascio del contrassegno disabili nonché la durata di validità del medesimo contrassegno (permanente o temporaneo a seconda del tipo di patologia).
L’articolo 2 detta disposizioni relative all’esposizione del contrassegno nel veicolo utilizzato dal titolare disabile.
L’articolo 3 detta disposizioni relative alle caratteristiche del contrassegno disabili temporaneo.
L’articolo 4 individua i requisiti necessari per il rilascio del contrassegno disabili.
Gli articoli 5 e 6 determinano le norme per il rinnovo del contrassegno per disabili permanente e il ricorso avverso la certificazione rilasciata dalla ASL.
L’articolo 7 individua i costi inerenti al contrassegno disabili permanente.
Gli articoli 8 e 9 prevedono le sanzioni connesse all’utilizzo improprio del contrassegno disabili.
L’articolo 10 detta norme relative ai parcheggi generici per disabili e l’accesso degli stessi nei centri storici
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Contrassegno disabili)
1. La presente legge istituisce e disciplina il contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, di seguito denominato «contrassegno disabili».
2. Il contrassegno disabili permanente è rilasciato, ai sensi dell’articolo 4, ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Esso ha validità quinquennale ed è rinnovabile con le modalità di cui all’articolo 5. In caso di patologie permanenti la validità è di dieci anni.
3. Il contrassegno disabili temporaneo è rilasciato, ai sensi dell’articolo 4, ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà temporanea a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Esso ha validità non superiore a diciotto mesi.
Art. 2.
(Esposizione del contrassegno disabili)
1. Il contrassegno disabili deve essere posto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo solo se il titolare è a bordo del veicolo o nelle sue immediate vicinanze, ovvero se il veicolo si trova nel parcheggio a lui più comodo da raggiungere.
Art. 3.
(Caratteristiche del contrassegno
disabili temporaneo)
1. Il contrassegno disabili, sia temporaneo che permanente, è conforme all’Allegato di cui alla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili temporaneo devono essere ben visibili la data di scadenza e la lettera «T».
Art. 4.
(Requisiti per il rilascio
del contrassegno disabili)
1. Il contrassegno disabili è rilasciato:
a) alle persone deambulanti in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che utilizzano con continuità tutori o protesi, ovvero alle persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;
b) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, o affette da un deficit agli arti superiori tale da compromettere la sicurezza propria o altrui sui mezzi di trasporto pubblico;
c) alle persone affette da cecità totale, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138;
d) ai minori il cui lo sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione, e solo dal momento in cui tale difficoltà si manifesti;
e) alle persone con difficoltà di deambulazione che abbiano superato gli ottanta anni di età.
2. Il soggetto interessato al rilascio del contrassegno disabili presenta la relativa domanda al sindaco del comune di residenza, che si esprime entro trenta giorni. Alla domanda è allegata la certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza, comprovante che il richiedente è affetto da una o più delle patologie di cui al comma 1.
Art. 5.
(Rinnovo del contrassegno
disabili permanente)
1. Il titolare del contrassegno disabili può chiederne il rinnovo al sindaco sessanta giorni prima della scadenza. Qualora la richiesta di rinnovo sia presentata trenta giorni dopo la scadenza del contrassegno, essa è corredata da nuova certificazione medica, rilasciata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 6.
(Ricorso avverso la certificazione rilasciata dalla ASL)
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione di cui all’articolo 4, comma 2, il soggetto di cui al medesimo comma può presentare ricorso ad un’apposita commissione regionale. Nel suddetto ricorso egli può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione di disabili alla quale aderisce.
2. Ciascuna regione, con proprio provvedimento e nell’ambito delle proprie competenze, stabilisce la composizione della commissione di cui al comma 1, della quale fa parte un rappresentante della polizia municipale designato dal comandante del corpo del comune capoluogo della regione.
Art. 7.
(Costi inerenti al contrassegno disabili
permanente)
1. Le persone affette da invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero di quella di cui all’articolo 5.
2. Le spese relative a verifiche a campione o ad accertamenti mirati relativi alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, sono poste a carico dell’ente richiedente.
3. Qualora il cittadino disabile rifiuti o non si sottoponga alle verifiche o agli accertamenti di cui al comma 2, il rilascio del contrassegno disabili permanente è revocato, con obbligo di riconsegna entro cinque giorni dalla notifica della revoca.
Art. 8.
(Sanzioni connesse all’utilizzo improprio
del contrassegno disabili)
1. Chiunque faccia uso di un contrassegno disabili senza averne titolo ovvero scaduto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro e il contrassegno medesimo è sospeso per un periodo di un anno.
Art. 9.
(Sanzioni connesse all’utilizzo improprio delle strutture atte a garantire la massima mobilità delle persone disabili)
1. A chiunque utilizza in modo improprio, ostruisce o occupa senza titolo le strutture riservate a favorire la mobilità delle persone disabili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 10.
(Parcheggi per disabili
e accesso nei centri storici)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, è riservato ai disabili il 5 per cento dei parcheggi istituiti presso gli uffici pubblici, le strutture turistiche e balneari, gli impianti sportivi, i centri commerciali, i musei, i teatri, i cinema e le biblioteche.
2. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse pubblico devono essere prive di barriere architettoniche, nonché garantire l’accessibilità e la fruibilità alle persone disabili.
3. È consentito l’accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato ai veicoli muniti di contrassegno disabili, fatti salvi i casi in cui sia necessario chiudere tali aree per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; in tali circostanze le autorità comunali danno tempestiva comunicazione agli interessati.
4. Gli accessi alle aree di cui al comma l controllati da sistemi elettronici devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni disabili dotati di apposito dispositivo elettronico.
Art. 11.
(Coordinamento)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coordinamenti necessari all’adeguamento delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, con quelle introdotte dalla presente legge.
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 30.5.2012
L’atto n. 2974 recante “Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati” presentato alla Senato di iniziativa dal Sen. Rizzotti, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla VIII Commissione (Lavori pubblici e comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).
Il presente disegno di legge propone modifiche nella normativa esistente in tema di mobilità delle persone con disabilità, soprattutto per ciò che concerne i contrassegni per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, intervenendo in tema di concessione impropria di tale contrassegno e di sanzioni conseguenti a un uso scorretto dello stesso. Si riporta di seguito il testo dell’atto con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice RIZZOTTI
comunicato alla presidenza il 19 ottobre 2011
Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge detta nuove norme volte ad istituire e disciplinare, ottimizzandolo, l’utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, di seguito denominato «contrassegno disabili», anche attraverso l’introduzione di disposizioni più opportune in merito alla concessione impropria di tale contrassegno e alle sanzioni conseguenti a un uso scorretto dello stesso. Lo status di invalido comporta il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai soggetti disabili.
La stessa Corte di cassazione ha qualificato il diritto al rilascio del cosiddetto «contrassegno invalidi» come un diritto soggettivo (sentenza n. 2412 del 26 febbraio 1993 e n. 89 del 3 aprile 2000), configurando in tal modo l’esistenza di un più generale diritto soggettivo – quello della mobilità del disabile – non subordinato ad alcuna discrezionalità amministrativa. Un’espressione di questo impegno è il rilascio del contrassegno invalidi che legittima a fruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo.
L’articolo 1 individua i soggetti che possono beneficiare del rilascio del contrassegno disabili nonché la durata di validità del medesimo contrassegno (permanente o temporaneo a seconda del tipo di patologia).
L’articolo 2 detta disposizioni relative all’esposizione del contrassegno nel veicolo utilizzato dal titolare disabile.
L’articolo 3 detta disposizioni relative alle caratteristiche del contrassegno disabili temporaneo.
L’articolo 4 individua i requisiti necessari per il rilascio del contrassegno disabili.
Gli articoli 5 e 6 determinano le norme per il rinnovo del contrassegno per disabili permanente e il ricorso avverso la certificazione rilasciata dalla ASL.
L’articolo 7 individua i costi inerenti al contrassegno disabili permanente.
Gli articoli 8 e 9 prevedono le sanzioni connesse all’utilizzo improprio del contrassegno disabili.
L’articolo 10 detta norme relative ai parcheggi generici per disabili e l’accesso degli stessi nei centri storici
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Contrassegno disabili)
1. La presente legge istituisce e disciplina il contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, di seguito denominato «contrassegno disabili».
2. Il contrassegno disabili permanente è rilasciato, ai sensi dell’articolo 4, ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Esso ha validità quinquennale ed è rinnovabile con le modalità di cui all’articolo 5. In caso di patologie permanenti la validità è di dieci anni.
3. Il contrassegno disabili temporaneo è rilasciato, ai sensi dell’articolo 4, ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà temporanea a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Esso ha validità non superiore a diciotto mesi.
Art. 2.
(Esposizione del contrassegno disabili)
1. Il contrassegno disabili deve essere posto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo solo se il titolare è a bordo del veicolo o nelle sue immediate vicinanze, ovvero se il veicolo si trova nel parcheggio a lui più comodo da raggiungere.
Art. 3.
(Caratteristiche del contrassegno
disabili temporaneo)
1. Il contrassegno disabili, sia temporaneo che permanente, è conforme all’Allegato di cui alla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili temporaneo devono essere ben visibili la data di scadenza e la lettera «T».
Art. 4.
(Requisiti per il rilascio
del contrassegno disabili)
1. Il contrassegno disabili è rilasciato:
a) alle persone deambulanti in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che utilizzano con continuità tutori o protesi, ovvero alle persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;
b) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, o affette da un deficit agli arti superiori tale da compromettere la sicurezza propria o altrui sui mezzi di trasporto pubblico;
c) alle persone affette da cecità totale, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138;
d) ai minori il cui lo sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione, e solo dal momento in cui tale difficoltà si manifesti;
e) alle persone con difficoltà di deambulazione che abbiano superato gli ottanta anni di età.
2. Il soggetto interessato al rilascio del contrassegno disabili presenta la relativa domanda al sindaco del comune di residenza, che si esprime entro trenta giorni. Alla domanda è allegata la certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza, comprovante che il richiedente è affetto da una o più delle patologie di cui al comma 1.
Art. 5.
(Rinnovo del contrassegno
disabili permanente)
1. Il titolare del contrassegno disabili può chiederne il rinnovo al sindaco sessanta giorni prima della scadenza. Qualora la richiesta di rinnovo sia presentata trenta giorni dopo la scadenza del contrassegno, essa è corredata da nuova certificazione medica, rilasciata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 6.
(Ricorso avverso la certificazione rilasciata dalla ASL)
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione di cui all’articolo 4, comma 2, il soggetto di cui al medesimo comma può presentare ricorso ad un’apposita commissione regionale. Nel suddetto ricorso egli può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione di disabili alla quale aderisce.
2. Ciascuna regione, con proprio provvedimento e nell’ambito delle proprie competenze, stabilisce la composizione della commissione di cui al comma 1, della quale fa parte un rappresentante della polizia municipale designato dal comandante del corpo del comune capoluogo della regione.
Art. 7.
(Costi inerenti al contrassegno disabili
permanente)
1. Le persone affette da invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero di quella di cui all’articolo 5.
2. Le spese relative a verifiche a campione o ad accertamenti mirati relativi alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, sono poste a carico dell’ente richiedente.
3. Qualora il cittadino disabile rifiuti o non si sottoponga alle verifiche o agli accertamenti di cui al comma 2, il rilascio del contrassegno disabili permanente è revocato, con obbligo di riconsegna entro cinque giorni dalla notifica della revoca.
Art. 8.
(Sanzioni connesse all’utilizzo improprio
del contrassegno disabili)
1. Chiunque faccia uso di un contrassegno disabili senza averne titolo ovvero scaduto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro e il contrassegno medesimo è sospeso per un periodo di un anno.
Art. 9.
(Sanzioni connesse all’utilizzo improprio delle strutture atte a garantire la massima mobilità delle persone disabili)
1. A chiunque utilizza in modo improprio, ostruisce o occupa senza titolo le strutture riservate a favorire la mobilità delle persone disabili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 10.
(Parcheggi per disabili
e accesso nei centri storici)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, è riservato ai disabili il 5 per cento dei parcheggi istituiti presso gli uffici pubblici, le strutture turistiche e balneari, gli impianti sportivi, i centri commerciali, i musei, i teatri, i cinema e le biblioteche.
2. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse pubblico devono essere prive di barriere architettoniche, nonché garantire l’accessibilità e la fruibilità alle persone disabili.
3. È consentito l’accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato ai veicoli muniti di contrassegno disabili, fatti salvi i casi in cui sia necessario chiudere tali aree per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; in tali circostanze le autorità comunali danno tempestiva comunicazione agli interessati.
4. Gli accessi alle aree di cui al comma l controllati da sistemi elettronici devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni disabili dotati di apposito dispositivo elettronico.
Art. 11.
(Coordinamento)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coordinamenti necessari all’adeguamento delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, con quelle introdotte dalla presente legge.
Fonte: http://www.rivistagiuridica.aci.it