Secondo il disposto dell’art. 9 L. 729/61, “Lungo i tracciati
delle autostrade e i relativi accessi, previsti sulla base dei progetti
regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25
dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa. La
distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare”.
N. 00682/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2006, proposto da:
Picheo Giustina, rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli, Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, piazza Umberto I, 62;
Picheo Giustina, rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli, Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Vittorio Nardelli in Bari, piazza Umberto I, 62;
contro
Comune di Molfetta;
A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Autostrade S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Ferrari, con domicilio eletto con l’avv. Luigi Ferrari in Bari,
presso la Segreteria del Tar Puglia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Corrado Bufi, rappresentato e difeso dagli avv. Sante Nardelli, Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Sante Nardelli in Bari, piazza Umberto I, 62;
Corrado Bufi, rappresentato e difeso dagli avv. Sante Nardelli, Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Sante Nardelli in Bari, piazza Umberto I, 62;
per l'annullamento
del provvedimento n. 6926 del 3.2.2006
con il quale il Comune di Molfetta ha disposto la “non concessione”
esprimendo parere sfavorevole alla sanatoria di cui alla D.I.A. n. 4028
del 12.4.2005 nonché di ogni atto presupposto, ivi compresi sia la
nota della società Autostrade per l’Italia s.p.a. del 30.5.2005 che,
ove ritenuto lesivo e presupposto, il D.M. dei Lavori Pubblici n. 962
del 16.12.1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di Autostrade S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 8 marzo 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l'avv.
Giovanni Vittorio Nardelli per la ricorrente, nessuno comparso per le
Amministrazioni resistenti e per la società Autostrade;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Giustina
Picheo ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Molfetta
ha respinto l’istanza di sanatoria relativa alle opere dalla stessa
realizzate sul fondo di sua proprietà.
La ricorrente ha esposto che con
ordinanza n. 33319 del 5.10.1994 il Comune di Molfetta le aveva
ingiunto la demolizione di alcune opere eseguite in assenza di
concessione e, in particolare, di 11 serre ad uso floricolo e alcuni
manufatti di vecchissima costruzione, tra cui un vano rurale in tufo,
una struttura in ferro e una in ondulato plastificato.
Con istanza del 1.12.1994 la ricorrente
aveva presentato una prima istanza di sanatoria, impugnando
contestualmente l’ordinanza di demolizione; quindi, a seguito
dell’assoluzione in sede penale per i reati edilizi, il 25.2.2005 la
ricorrente aveva presentato una nuova istanza di sanatoria, depositando
altresì una D.I.A. tardiva in data 12.4.2005; su tali basi il TAR aveva
dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di
demolizione, dovendo il Comune pronunciarsi sulla sanatoria.
In data 11.5.2005 il Dirigente del
Settore Territorio del Comune di Molfetta aveva rilasciato il proprio
nulla-osta sotto il profilo urbanistico e aveva poi richiesto il parere
di competenza della società Autostrade; questa aveva espresso in data
30.5.2005 parere negativo, la ricorrente aveva presentato osservazioni
avverso lo stesso, ma il Comune aveva emesso il provvedimento
impugnato.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione di legge, violazione
dell’art. 37 d.p.r. 380/2001 in relazione agli artt. 21, 10 bis, 19 e
20 della L. 241/90, in quanto dopo l’acquisizione del parere negativo
della società Autostrade e delle osservazioni al riguardo della
ricorrente l’amministrazione non aveva assunto alcun provvedimento nel
termine fissato dall’art. 20 L. 241/90, con conseguente perfezionamento
dell’assenso tacito in ordine alla D.I.A. presentata in data 12.5.2005
prima dell’emissione del provvedimento impugnato;
2. violazione e falsa applicazione
dell’art. 10 bis L. 241/90, eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione, non avendo l’amministrazione fornito alcuna ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni della ricorrente;
3. violazione di legge, violazione e
falsa applicazione della normativa in materia di distanze dalle
autostrade, violazione dell’art. 59 L.R. 1/2005, violazione dell’art. 9
L. 729/61, violazione del d.m. 1404/68, violazione degli artt. 18-20
del d.lgs. 285/92 e dell’art. 26 d.p.r. 495/92, violazione degli artt.
892 e 893 c.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea
presupposizione, in quanto le serre sono collocate in linea d’aria a
19 metri dal ciglio autostradale e a metri 2 dal confine della
proprietà autostradale; l’art. 59 l.r. 1/2005 prescrive che le serre e i
loro annessi, a prescindere dai materiali usati, non debbano
considerarsi costruzioni e debba essere applicata in tal caso la
distanza dalle strade e dai confini prevista per la piantagione degli
alberi, con conseguente applicabilità della distanza prevista
dall’art. 9 L. 729/1961 non per le costruzioni (m. 25) ma per gli
alberi (m.10), rispettata nel caso di specie; peraltro la società
Autostrade ha calcolato la distanza di m. 1,5 dal confine della
proprietà autostradale mentre, pacificamente, la distanza va computata a
partire dal ciglio autostradale.
Si sono costituiti l’ANAS s.p.a., il
Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la società Autostrade
chiedendo il rigetto del ricorso; non si è costituito il Comune di
Molfetta.
Alla pubblica udienza dell’8.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Al riguardo va prioritariamente
esaminato il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione
sostanziale delle norme in materia di distanze delle costruzione e
delle piantagioni dalla sede autostradale.
In proposito va riportato, in primo
luogo, il disposto dell’art. 9 L. 729/61, secondo cui “Lungo i
tracciati delle autostrade e i relativi accessi, previsti sulla base
dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a
metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa.
La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare”.
La lettura della norma chiarisce quindi
expressis verbis, innanzitutto, che la distanza va misurata a partire
dalla zona di occupazione dell’autostrada, e non dal confine della
proprietà autostradale; pertanto il parere negativo espresso dalla
società Autostrade, sulla cui base è stata negata dal Comune la
sanatoria, risulta viziato nella parte in cui quantifica la distanza
minima delle opere dal confine autostradale, riportando la misura di m.
1,50.
Ma deve anche rilevarsi che, nel caso
di specie, non è applicabile, come sostenuto dalla ricorrente, la
distanza prevista per le costruzioni: a tale conclusione conducono
infatti sia il disposto del decreto del Ministro dei lavori pubblici del
16.12.1987, secondo cui la costruzione di serre smontabili in fregio
all’autostrada non costituisce edificazione, sia la disciplina dell’art.
59 l.r. 1/2005, secondo cui “le serre e i loro annessi non sono da
considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la
loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi”.
I dati normativi convergono dunque nel
disporre che le serre non debbano essere qualificate come costruzioni
e, pertanto, nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicata non la
distanza per le edificazioni ma quella prevista per la piantagione
degli alberi, misurata, per le ragioni esposte, a partire dalla sede di
occupazione dell’autostrada.
Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati, con annullamento degli stessi e assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza
e si liquidano come in dispositivo nei confronti delle parti
resistenti costituite A.N.A.S., Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio,
mentre vanno compensate nei confronti del Comune di Molfetta non
costituito e dell’interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
condanna le amministrazioni resistenti
A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade di Roma, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio, in solido tra loro, alla rifusione in favore
della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000
oltre accessori di legge;
compensa le spese nei confronti del Comune di Molfetta e dell’interveniente Corrado Bufi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012