Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 2 febbraio – 10 maggio 2012; n. 7204
Presidente Goldoni – Relatore Bucciante
La Corte ritenuto che:
- si è proceduto nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c.;
- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
“Con sentenza n. 411/2009 il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da A..F. avverso il verbale con cui gli era stato contestato che un veicolo di sua proprietà sostava in zona di sosta a pagamento con scontrino di pagamento esposto scaduto di validità.
Adito in appello dal Comune di Ascoli Piceno, con sentenza n. 251/2010 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato il gravame, per una tra le varie ragioni di illegittimità del verbale in questione, che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti: la coincidenza delle date del verbale e del rilievo dell'infrazione, con conseguente impossibilità per il trasgressore di avvalersi della regolarizzazione prevista da una delibera comunale, che consente di evitare la sanzione pagando entro 96 ore il corrispettivo dovuto per la sosta fino a quel momento e una penale.
Il Comune di Ascoli Piceno ha proposto ricorso per cassazione.
A..F. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata appaiono manifestamente fondate.
Risulta dagli atti di causa - che questa Corte può direttamente esaminare, stante la natura di error in procedendo del vizio denunciato - che il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ravvisando nel verbale di cui si tratta diverse cause di illegittimità. Per ognuna di esse il Comune di Ascoli Piceno aveva contestato l'esattezza della decisione, deducendo tra l'altro (per quanto rileva in questa sede) che l'impossibilità per il trasgressore di avvalersi della regolarizzazione entro 96 ore non era stata dedotta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sicché sul punto la sentenza del Giudice di pace era affetta da extrapetizione. Il Tribunale, senza prendere posizione su questo motivo di appello, ha rigettato il gravame ribadendo l'illegittimità del verbale proprio e soltanto per la ragione suddetta, evidentemente considerandola assorbente rispetto a ogni altra.
Risulta pertanto palese 1 'omissione di pronuncia che inficia la sentenza impugnata, con la quale è stata affrontata e risolta la questione di cui si è detto, senza prioritariamente valutare e decidere se in ipotesi essa fosse preclusa, come l'appellante aveva dedotto.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, n. 5, prima ipotesi, c.p.c.”;
- le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Fermo, cui è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Fermo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Presidente Goldoni – Relatore Bucciante
Fatto e diritto
La Corte ritenuto che:
- si è proceduto nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c.;
- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
“Con sentenza n. 411/2009 il Giudice di pace di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da A..F. avverso il verbale con cui gli era stato contestato che un veicolo di sua proprietà sostava in zona di sosta a pagamento con scontrino di pagamento esposto scaduto di validità.
Adito in appello dal Comune di Ascoli Piceno, con sentenza n. 251/2010 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato il gravame, per una tra le varie ragioni di illegittimità del verbale in questione, che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti: la coincidenza delle date del verbale e del rilievo dell'infrazione, con conseguente impossibilità per il trasgressore di avvalersi della regolarizzazione prevista da una delibera comunale, che consente di evitare la sanzione pagando entro 96 ore il corrispettivo dovuto per la sosta fino a quel momento e una penale.
Il Comune di Ascoli Piceno ha proposto ricorso per cassazione.
A..F. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata appaiono manifestamente fondate.
Risulta dagli atti di causa - che questa Corte può direttamente esaminare, stante la natura di error in procedendo del vizio denunciato - che il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ravvisando nel verbale di cui si tratta diverse cause di illegittimità. Per ognuna di esse il Comune di Ascoli Piceno aveva contestato l'esattezza della decisione, deducendo tra l'altro (per quanto rileva in questa sede) che l'impossibilità per il trasgressore di avvalersi della regolarizzazione entro 96 ore non era stata dedotta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sicché sul punto la sentenza del Giudice di pace era affetta da extrapetizione. Il Tribunale, senza prendere posizione su questo motivo di appello, ha rigettato il gravame ribadendo l'illegittimità del verbale proprio e soltanto per la ragione suddetta, evidentemente considerandola assorbente rispetto a ogni altra.
Risulta pertanto palese 1 'omissione di pronuncia che inficia la sentenza impugnata, con la quale è stata affrontata e risolta la questione di cui si è detto, senza prioritariamente valutare e decidere se in ipotesi essa fosse preclusa, come l'appellante aveva dedotto.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, n. 5, prima ipotesi, c.p.c.”;
- le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Fermo, cui è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Fermo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.