impianti fotovoltaici - Edizione 2012"
Ministero dell'Interno, nota 04.05.2012 n. 6334 di prot.
Si segnala, inoltre, la recente sentenza:
Tar Puglia (LE) n. 821 del 10 maggio 2012
N. 00821/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2012 REG.RIC.
N. 00345/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2012, proposto da:
Projetto Farming Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca Vergine in Lecce, via Liborio Romano,51;
contro
Comune di Erchie;
per l'annullamento
della nota del 05.3.2012 n. 2378 del Comune di Erchie, comunicata in data 09.3.2012, con la quale è stata diffidata la società a installare l'aerogeneratore di cui alla nota del 14.02.2012; della nota del 17.02.2012 n. 1778 del Comune di Erchie con la quale sono state comunicate le motivazioni ostative all'installazione dell'aerogeneratore della società ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente l’avv.Vergine Luca.;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
È impugnata la nota prot. n. 2378 del 5.3.2012, con cui il Comune di Erchie ha negato alla ricorrente l’autorizzazione alla sostituzione dell’aerogeneratore previsto nella DIA prot. 3182 del 14.4.2008, con altro di dimensioni più ridotte.
All’udienza del 12.4.2012, fissata per la discussione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Con l’unico motivo di ricorso, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, per violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 28/11 e delle relative prescrizioni del PUTT, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.
In particolare, rileva la ricorrente che, poiché l’aerogeneratore da sostituire reca le medesime caratteristiche tecniche di quello assentito con DIA n. 3182/08, esso non influirebbe sul circostante assetto territoriale, e non necessiterebbe pertanto di nuova autorizzazione.
Il motivo è fondato.
Dall’analisi comparata dei dati tecnici dei due aerogeneratori emerge che:
1) la potenza elettrica del primo è pari a 660 kw, mentre quella del secondo è pari a 200 kw;
2) l’altezza del primo è pari a 65 mt, mentre quella del secondo a 28,7 mt;
3) il diametro del rotore del primo è pari a 47 mt a tre pale, mentre quello del secondo a 25 mt.
Orbene, emerge da tali dati che il nuovo impianto presenta le medesime caratteristiche generali del primo, assentito con DIA n. 3182/08, ma è di potenza più ridotta. Trattasi, in altri termini, di una versione riconducibile al medesimo genus di quella originaria, ma di dimensioni più modeste.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi del par. 11.5 del d.m. 10.9.2010, : “sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”.
Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a DIA - e non ad autorizzazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla resistente - le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell’impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.
E poiché la ricorrente ha comunicato all’amministrazione apposita DIA - tale dovendosi intendere la nota del 17.1.2012, con cui la società ha reso noto al Comune l’acquisizione del progetto relativo alla realizzazione del suddetto impianto eolico – nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario.
E tali conclusioni non solo non sono smentite dalle prescrizioni del PUTT, ma sono anzi da quest’ultimo espressamente confermate. Invero, dispone l’art. 5.02 – 1.02 del predetto strumento urbanistico, che l’autorizzazione paesaggistica non va richiesta: “per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.
Pertanto, è evidente che, anche sotto tale profilo, il progetto in esame non richiedeva una specifica autorizzazione paesaggistica, ma una semplice denuncia di inizio di attività.
Se per un verso si deve considerare che l’aspetto esteriore dell’impianto eolico viene a mutare,infatti,si deve considerare che tale mutamento,per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l’aspetto standardizzato delle pale eoliche,non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica,costituendo la precedente valutazione,figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala,di dimensioni maggiori rispetto a quest’ultimo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato.
Reputa il Collegio di dichiarare l’irripetibilità delle spese di lite.
All’udienza del 12.4.2012, fissata per la discussione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Con l’unico motivo di ricorso, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, per violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 28/11 e delle relative prescrizioni del PUTT, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.
In particolare, rileva la ricorrente che, poiché l’aerogeneratore da sostituire reca le medesime caratteristiche tecniche di quello assentito con DIA n. 3182/08, esso non influirebbe sul circostante assetto territoriale, e non necessiterebbe pertanto di nuova autorizzazione.
Il motivo è fondato.
Dall’analisi comparata dei dati tecnici dei due aerogeneratori emerge che:
1) la potenza elettrica del primo è pari a 660 kw, mentre quella del secondo è pari a 200 kw;
2) l’altezza del primo è pari a 65 mt, mentre quella del secondo a 28,7 mt;
3) il diametro del rotore del primo è pari a 47 mt a tre pale, mentre quello del secondo a 25 mt.
Orbene, emerge da tali dati che il nuovo impianto presenta le medesime caratteristiche generali del primo, assentito con DIA n. 3182/08, ma è di potenza più ridotta. Trattasi, in altri termini, di una versione riconducibile al medesimo genus di quella originaria, ma di dimensioni più modeste.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi del par. 11.5 del d.m. 10.9.2010, : “sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”.
Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a DIA - e non ad autorizzazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla resistente - le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell’impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.
E poiché la ricorrente ha comunicato all’amministrazione apposita DIA - tale dovendosi intendere la nota del 17.1.2012, con cui la società ha reso noto al Comune l’acquisizione del progetto relativo alla realizzazione del suddetto impianto eolico – nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario.
E tali conclusioni non solo non sono smentite dalle prescrizioni del PUTT, ma sono anzi da quest’ultimo espressamente confermate. Invero, dispone l’art. 5.02 – 1.02 del predetto strumento urbanistico, che l’autorizzazione paesaggistica non va richiesta: “per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.
Pertanto, è evidente che, anche sotto tale profilo, il progetto in esame non richiedeva una specifica autorizzazione paesaggistica, ma una semplice denuncia di inizio di attività.
Se per un verso si deve considerare che l’aspetto esteriore dell’impianto eolico viene a mutare,infatti,si deve considerare che tale mutamento,per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l’aspetto standardizzato delle pale eoliche,non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica,costituendo la precedente valutazione,figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala,di dimensioni maggiori rispetto a quest’ultimo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato.
Reputa il Collegio di dichiarare l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2012
Il 10/05/2012