Nuova classificazione rifiuti pericolosi in ADR
di Rosa Bertuzzi
La materia trattata
riguarda i rifiuti pericolosi che entrano in H14 ove, dallo scorso 25
marzo 2012, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure in A.D.R.,
in quanto la nuova norma li fa rientrare tutti nella disciplina
legislativa delle merci pericolose ( ADR 2011) .
Ai sensi dell’art. 183,
comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 152/2006, un rifiuto deve essere
considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche
di pericolosità indicate nell’Allegato I alla Parte IV, D.Lgs. n.
152/2006, il quale individua le classi di pericolosità da H1 “esplosivo”
a H14 “ ecotossico” .
Prima delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n.205/2010, recante «Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»],
nelle premesse all’Allegato D alla Parte IV, contenente il Catalogo
europeo dei rifiuti, veniva precisato che alcune delle caratteristiche
di pericolosità, di cui all’Allegato I, tra le quali la caratteristica
di pericolo H14 «ecotossico» non dovevano essere prese in considerazione
ai fini della classificazione del rifiuto, poiché mancavano, tanto a
livello comunitario quanto a livello nazionale, i criteri di riferimento
per la loro valutazione.
L’articolo 39, comma 5,
D.Lgs. n. 205/2010, ha sostituito i precedenti Allegati D e I alla Parte
IV, D.Lgs. n. 152/2006. In conseguenza di queste modifiche, a partire
dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 (ovvero dal 25 dicembre
2010), la valutazione dell’ecotossicità è divenuta obbligatoria ai fini
della classificazione dei rifiuti.
I criteri per
l’attribuzione di questa caratteristica, indicati nelle due note in
calce all’elenco delle caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato
I, rimandavano a quanto previsto dalla normativa europea in materia di
classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati
pericolosi.
Secondo la normativa in
questione, l’ecotossicità di un rifiuto doveva essere valutata mediante
un metodo convenzionale, basato sulla determinazione analitica, oppure
sperimentale, fondato su una serie di saggi ecotossicologici.
Tuttavia, il rinvio ai
criteri previsti dalla normativa europea per la classificazione di
sostanze e preparati ha creato rilevanti difficoltà applicative, dovute
alla necessità di applicare al settore dei rifiuti una normativa
preordinata per un settore del tutto distinto.
Inoltre la mancanza di
uniformità nell’approccio interpretativo nazionale ha rischiato di
portare all’applicazione, non sempre giustificata, dell’approccio più
cautelativo e alla classificazione del rifiuto come ecotossico anche in
assenza di un effettivo rischio per l’ambiente.
Da tali presupposti si è
determinata la necessità di un intervento legislativo volto a chiarire
le procedure per la valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti e quindi
dell’attribuzione della classe “H14”.
ADR e nuova valutazione sull’ecotossicità dei rifiuti
In base alla nuova
formulazione del punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV, modificato
dall’art. 3, comma 6, legge n. 24 marzo 2012, n. 28 “ Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale “ , tutti i rifiuti che
rientrano nella caratteristica di pericolo H14 devono esser trattati
secondo le modalità dell’Accordo ADR per la classe 9 con riferimento ai
codici di classificazione:
- M6 («Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide»),
- M7 («Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide»).
Questi nuovi criteri di
classificazione dovranno essere applicati a partire dalla data di
entrata in vigore della legge (ovvero dal 25 marzo 2012) e sino
all’adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura
tecnica per la valutazione dell’ecotossicità.
I criteri di
classificazione da adottare sono quelli dell’ultima versione
dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose su strada ADR 2011 che si basa sulla rilevazione mediante
metodi di prova conformi a linee guida OCSE.
Al punto 2.2.9.1.10.3
dell’ADR sono contenuti i criteri per la classificazione delle sostanze,
le quali debbono essere considerate pericolose per l’ambiente qualora
risultino positive ai test di tossicità acuta 1, di tossicità cronica 1 o
di tossicità cronica 2.
La nuova norma – L.
28/2012 – infatti, dispone espressamente : “6. All'allegato D alla parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito
dal seguente: "5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e'
classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da
conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui
all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui
all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente
allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui
all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna
specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico
decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica
viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7"».
Nella precedente
versione, oggi abrogata dalla L. 28/2012 , veniva stabilito che se un
rifiuto è identificato come pericoloso ..solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni ( ad esempio percentuale in peso ) . Per
quanto riguarda la caratteristica H14 tali valori limite non dovevano
essere presi in considerazione.
Pertanto, nello specifico
di quanto interessa in questa sede, le miscele devono essere
classificate in conformità a quanto previsto dal punto 2.2.9.1.10.4
dell’ADR, che riprende i criteri utilizzati per la classificazione delle
sostanze, integrandoli con indicazioni ulteriori per il caso in cui non
siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale o
in relazione a singoli componenti.
In conclusione, come
ulteriore conseguenza a questi nuovi criteri, deriva che indicando la
caratteristica di pericolo H14 su un formulario di identificazione
rifiuti si ammette che tale rifiuto sia classificato come merce
pericolosa ai fini del trasporto su strada (accordo ADR) con gli
obblighi che da ciò conseguono (scelta degli imballaggi, etichettatura,
formazione, ecc.)