martedì 15 maggio 2012

Rifiuti. Rifiuti pericolosi in ADR

Nuova classificazione rifiuti pericolosi in ADR
di Rosa Bertuzzi
La materia trattata riguarda i rifiuti pericolosi che entrano in H14 ove, dallo scorso 25 marzo 2012, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure in A.D.R., in quanto la nuova norma li fa rientrare tutti nella disciplina legislativa delle merci pericolose ( ADR 2011) .
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 152/2006, un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicate nell’Allegato I alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità da H1 “esplosivo” a H14 “ ecotossico” .
Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.205/2010, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»], nelle premesse all’Allegato D alla Parte IV, contenente il Catalogo europeo dei rifiuti, veniva precisato che alcune delle caratteristiche di pericolosità, di cui all’Allegato I, tra le quali la caratteristica di pericolo H14 «ecotossico» non dovevano essere prese in considerazione ai fini della classificazione del rifiuto, poiché mancavano, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, i criteri di riferimento per la loro valutazione.
L’articolo 39, comma 5, D.Lgs. n. 205/2010, ha sostituito i precedenti Allegati D e I alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. In conseguenza di queste modifiche, a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 (ovvero dal 25 dicembre 2010), la valutazione dell’ecotossicità è divenuta obbligatoria ai fini della classificazione dei rifiuti.
I criteri per l’attribuzione di questa caratteristica, indicati nelle due note in calce all’elenco delle caratteristiche di pericolo di cui all’Allegato I, rimandavano a quanto previsto dalla normativa europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati pericolosi.
Secondo la normativa in questione, l’ecotossicità di un rifiuto doveva essere valutata mediante un metodo convenzionale, basato sulla determinazione analitica, oppure sperimentale, fondato su una serie di saggi ecotossicologici.
Tuttavia, il rinvio ai criteri previsti dalla normativa europea per la classificazione di sostanze e preparati ha creato rilevanti difficoltà applicative, dovute alla necessità di applicare al settore dei rifiuti una normativa preordinata per un settore del tutto distinto.
Inoltre la mancanza di uniformità nell’approccio interpretativo nazionale ha rischiato di portare all’applicazione, non sempre giustificata, dell’approccio più cautelativo e alla classificazione del rifiuto come ecotossico anche in assenza di un effettivo rischio per l’ambiente.
Da tali presupposti si è determinata la necessità di un intervento legislativo volto a chiarire le procedure per la valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti e quindi dell’attribuzione della classe “H14”.

ADR e nuova valutazione sull’ecotossicità dei rifiuti
In base alla nuova formulazione del punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV, modificato dall’art. 3, comma 6, legge n. 24 marzo 2012, n. 28 “ Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale “ , tutti i rifiuti che rientrano nella caratteristica di pericolo H14 devono esser trattati secondo le modalità dell’Accordo ADR per la classe 9 con riferimento ai codici di classificazione:
- M6 («Materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide»),
- M7 («Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide»).
Questi nuovi criteri di classificazione dovranno essere applicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero dal 25 marzo 2012) e sino all’adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell’ecotossicità.
I criteri di classificazione da adottare sono quelli dell’ultima versione dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ADR 2011 che si basa sulla rilevazione mediante metodi di prova conformi a linee guida OCSE.
Al punto 2.2.9.1.10.3 dell’ADR sono contenuti i criteri per la classificazione delle sostanze, le quali debbono essere considerate pericolose per l’ambiente qualora risultino positive ai test di tossicità acuta 1, di tossicità cronica 1 o di tossicità cronica 2.
La nuova norma – L. 28/2012 – infatti, dispone espressamente : “6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7"».
Nella precedente versione, oggi abrogata dalla L. 28/2012 , veniva stabilito che se un rifiuto è identificato come pericoloso ..solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni ( ad esempio percentuale in peso ) . Per quanto riguarda la caratteristica H14 tali valori limite non dovevano essere presi in considerazione.
Pertanto, nello specifico di quanto interessa in questa sede, le miscele devono essere classificate in conformità a quanto previsto dal punto 2.2.9.1.10.4 dell’ADR, che riprende i criteri utilizzati per la classificazione delle sostanze, integrandoli con indicazioni ulteriori per il caso in cui non siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale o in relazione a singoli componenti.
In conclusione, come ulteriore conseguenza a questi nuovi criteri, deriva che indicando la caratteristica di pericolo H14 su un formulario di identificazione rifiuti si ammette che tale rifiuto sia classificato come merce pericolosa ai fini del trasporto su strada (accordo ADR) con gli obblighi che da ciò conseguono (scelta degli imballaggi, etichettatura, formazione, ecc.)