Il trasporto di rifiuti senza FIR o con FIR incompleto/inesatto è reato?
Il D.Lgs n. 205/2010 ha introdotto nel D.Lgs n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) un nuovo sistema sanzionatorio e ulteriori sanzioni amministrative e nuove responsabilità penali legate al funzionamento del SISTRI.
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 152/06, la ridefinizione degli obblighi dei produttori di rifiuti in materia di tenuta dei registri di c/s e di compilazione dei formulari di trasporto.
Il nuovo art. 188-bis stabilisce che il soggetto che aderisce al SISTRI non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di c/s e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
E il nuovo comma 4 dell’articolo 258 dispone che: “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
Mentre la vecchia stesura disponeva che "Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti" è punito con una sanzione amministrativa “ e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi" ovvero a "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".
Il testo dell'art. 258,comma 4, attualmente in vigore, quindi, si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e comunque non prevede più l'applicazione della sanzione penale per chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o indica nel formulario dati incompleti o inesatti.
Contemporaneamente, peraltro, è stato introdotto l'art. 260 bis, che al comma 7 stabilisce che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa" e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi".
La giurisprudenza (1), con una rivoluzionaria sentenza, ne conclude che il nuovo reato introdotto da questa disposizione, riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri, e non quello non accompagnato dal formulario, di cui all'art. 193 o con un formulario con dati incompleti o inesatti.
E, ancora, si dice che con la modifica dell’ art. 258 si sarebbe determinato anche il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. La condotta, infatti, non sarebbe più sanzionata penalmente, in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari2.
Ne discende che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c. p. - che regola la successione di leggi penali nel tempo - il trasporto di rifiuti, effettuato senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, non è punibile, in quanto ritenuto non più riconducibile alle ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.
Vero è che il D.Lgs n. 121/2011, però, ribadisce che, nelle more della piena entrata in vigore del SISTRI, si applicano per il trasporto dei rifiuti pericolosi le pregresse sanzioni penali del sistema sanzionatorio per i casi di trasporto di rifiuti pericolosi in violazione della disciplina del formulario. E, quindi, ha introdotto una ripenalizzazione (vacatio legis apportata dal D.Lgs n. 205/2010), se pur temporanea, del trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR. contenente dati incompleti od inesatti.
La sentenza in oggetto si interessa, comunque, di condotte avvenute prima della ripenalizzazione e da seguito alle teorie che affermavano la “vacatio legis” all’indomani delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 205/2010 al Codice ambientale.
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 152/06, la ridefinizione degli obblighi dei produttori di rifiuti in materia di tenuta dei registri di c/s e di compilazione dei formulari di trasporto.
Il nuovo art. 188-bis stabilisce che il soggetto che aderisce al SISTRI non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di c/s e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
E il nuovo comma 4 dell’articolo 258 dispone che: “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
Mentre la vecchia stesura disponeva che "Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti" è punito con una sanzione amministrativa “ e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi" ovvero a "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".
Il testo dell'art. 258,comma 4, attualmente in vigore, quindi, si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e comunque non prevede più l'applicazione della sanzione penale per chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o indica nel formulario dati incompleti o inesatti.
Contemporaneamente, peraltro, è stato introdotto l'art. 260 bis, che al comma 7 stabilisce che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa" e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi".
La giurisprudenza (1), con una rivoluzionaria sentenza, ne conclude che il nuovo reato introdotto da questa disposizione, riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri, e non quello non accompagnato dal formulario, di cui all'art. 193 o con un formulario con dati incompleti o inesatti.
E, ancora, si dice che con la modifica dell’ art. 258 si sarebbe determinato anche il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. La condotta, infatti, non sarebbe più sanzionata penalmente, in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari2.
Ne discende che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c. p. - che regola la successione di leggi penali nel tempo - il trasporto di rifiuti, effettuato senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, non è punibile, in quanto ritenuto non più riconducibile alle ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.
Vero è che il D.Lgs n. 121/2011, però, ribadisce che, nelle more della piena entrata in vigore del SISTRI, si applicano per il trasporto dei rifiuti pericolosi le pregresse sanzioni penali del sistema sanzionatorio per i casi di trasporto di rifiuti pericolosi in violazione della disciplina del formulario. E, quindi, ha introdotto una ripenalizzazione (vacatio legis apportata dal D.Lgs n. 205/2010), se pur temporanea, del trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR. contenente dati incompleti od inesatti.
La sentenza in oggetto si interessa, comunque, di condotte avvenute prima della ripenalizzazione e da seguito alle teorie che affermavano la “vacatio legis” all’indomani delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 205/2010 al Codice ambientale.
1 Cass., 21 giugno 2011, n. 29973.
2 Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732.
2 Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732.
Fonte:www.ambientelegale.it