giovedì 3 maggio 2012

Requisiti per l’omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi

REGOLAMENTO (UE) N. 249/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 1 ), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») ( 2 ).
(2) Il regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ( 3 ) è una delle misure di attuazione per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 661/2009.
(3) Il regolamento (UE) n. 19/2011 ha introdotto la possibilità per i costruttori di autoveicoli di utilizzare etichette autoadesive per la realizzazione delle targhette regolamentari. Al fine di facilitare la realizzazione di tali etichette con il trattamento elettronico dei dati, nonché la loro stampa per via elettronica, è necessario adeguare le vigenti prescrizioni tecniche alle specificità di tali tecniche moderne.
(4) Occorre perciò modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 19/2011.
(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 19/2011 è così modificato:
1. il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. L’altezza dei caratteri del numero di identificazione del veicolo di cui al punto 2.1, lettera c), è di almeno 4 mm.»;
2. dopo il punto 2.2, è inserito il seguente punto 2.3:
«2.3. L’altezza dei caratteri delle informazioni di cui al punto 2.1, diverse dal numero di identificazione del veicolo, è di almeno 2 mm.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.IT 22.3.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 82/1
( 1 ) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
( 2 ) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
( 3 ) GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSOIT L 82/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.3.2012