L’art. 28 del dlgs. n. 165/2001 prevede che l’accesso alla qualifica
dirigenziale avviene mediante procedura pubblica, cui vanno ammessi
concorrenti muniti di laurea. Tale disposizione, rivolta direttamente
alle amministrazioni statali, risulta applicabile anche alla dirigenza
locale, in virtù dell’articolo 88 del dlgs. n. 267/2000 che, entrato in
vigore il 13 ottobre 2000, aveva già esteso il complesso di principi e
disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego (e successive
modificazioni) al mondo delle autonomie con una formula amplissima
«…all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi
compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni…»
Assume rilievo, però, la circostanza che nessuna delle due disposizioni
succedutesi nel tempo, era vigente per i comuni all’epoca del bando di
concorso interno, per titoli tesi e colloquio, per la copertura del
posto di dirigente delle attività finanziarie e contabili, atteso esso
che è stato bandito dal Comune di con deliberazione della G.M. del 12
aprile 2000.
Il quadro normativo vigente all’epoca di approvazione del bando in
questione era, invero, indefinito, poiché la dirigenza locale non
disponeva di disciplina differenziata rispetto al personale inquadrato
nei livelli, nè di norme di rinvio alla disciplina dell’accesso alla
dirigenza statale, salvo un generico riferimento all’articolo 51, comma
8) della legge n. 142/1990 (« … rimane riservata alla legge la
disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego…»), con
riferimento, nella specie, al DPR n. 487/1994, che all’art. 1, comma 1,
attribuisce alle singole amministrazioni l’individuazione, nei bandi,
dei «…requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione
all'impiego» (articolo 2, comma 3).
Vigeva, inoltre, per gli enti locali, una disposizione legislativa
derogatrice alla regola del concorso pubblico, rimessa alla autonomia
dell’ente locale:.L’articolo 6, comma 12, della legge 127 del 15 maggio
1997, legittimava infatti gli enti locali economicamente sani a
prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente: «Gli
enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente».
Tale norma era volta ad identificare unità di personale, per consentire
loro uno speciale sviluppo professionale, interamente riservato, in
relazione ad una professionalità acquisita tutta all’interno, per la
particolare natura del ruolo rivestito. .
Dalla disamina effettuata si deve concludere che la deliberazione del
comune non si presenta di per sè, ratione temporis, in contrasto con le
disposizioni che regolavano all’epoca della sua adozione l’accesso alla
dirigenza locale, in quanto la deroga al concorso pubblico trovava
legittimazione nella disposizione dell’articolo 6, comma 12, della legge
n. 127 del 15 maggio 1997, applicabile anche ai dirigenti per il suo
carattere di principio ordinamentale.
Il divieto alla assunzione di dirigenti, in deroga al ricorso al
pubblico concorso, è invece divenuto cogente per gli enti locali solo
successivamente al 13 ottobre 2000, a termini dell’art. 88 del T.U.E.L.
approvato con dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che ha esteso agli stessi
le limitazioni imposte per la dirigenza statale dal dlgs. n. 29 del 3
febbraio 1993 e, successivamente, dall’articolo del dlgs. n. 165/2001.