giovedì 31 maggio 2012

Il segretario comunale è il responsabile amministrativo su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio sebbene non esprime più il parere di legittimità

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare ripetutamente che l’intervenuta soppressione del parere di legittimità del segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.

N°217/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana composta dai seguenti magistrati:

- prof. Francesco Pezzella Presidente

- dott. Carlo Greco Consigliere

- dott. Angelo Bax Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 58736/Rel del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 27 gennaio 2011 nei confronti dei signori:

a) Roberto Bozzi, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Jannuzzi, presso cui è elettivamente domiciliato in Arezzo, alla via Ristoro D’Arezzo, n. 166;

b) Mario Ciappi, non costituito in giudizio;

c) Rossano Mancusi, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Emilio Paolini, presso cui è elettivamente domiciliato in Arezzo, alla via Ristoro D’Arezzo, n. 166;

d) Gabriele Morandini, rappresentato e difeso dall’avv. Gaia Paolini, presso cui è elettivamente domiciliato in Arezzo, alla via Ristoro D’Arezzo, n. 166;

e) Fulvia Nico, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Pisillo, ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Domenico Iaria, in Firenze, alla via De’ Rondinelli n. 2.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 luglio 2011 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Letizia Dainelli, nonché gli avv.ti Emilio Paolo Paolini per il sig. Rossano Mancusi, Gaia Paolini per il sig. Gabriele Morandini e Giulia Zani, su delega dell’ avv. Fabio Pisillo, per la sig.ra Fulvia Nico.

visto l’ atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO e DIRITTO

1. Con atto introduttivo del giudizio di responsabilità depositato presso la segreteria di questa Sezione il 27 gennaio 2011 la Procura Regionale contabile conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i i sigg.ri Roberto Bozzi, Mario Ciappi, Rossano Mancusi, Gabriele Morandini e Fulvia Nico.

La parte attorea chiedeva la condanna degli odierni convenuti, tutti legati da rapporto di servizio a vario titolo con il Comune di Castelnuovo Berardenga, ed in specie i signori Roberto Bozzi ( sindaco), Mario Ciappi (assessore), Rossano Mancusi( segretario comunale e direttore generale), Gabriele Morandini (responsabile di Ragioneria), Fulvia Nico (responsabile del Settore “servizi ai cittadini ed affari generali”) per il danno erariale pari a € 11.830,25 derivante dalla realizzazione e distribuzione dei rendiconti amministrativi 2004 – 2009 del da parte del Comune di Catelnuovo Berardenga.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio la Procura evidenziava che con delib. G.C. n. 44 dell’11 marzo 2009 il Comune di Berardenga aveva disposto la realizzazione di un libretto contenente il rendiconto del mandato amministrativo del sindaco per gli anni 2007 – 2009 da inviare a tutte le famiglie del territorio comunale, con modifiche al progetto iniziale relative alla anticipazione della tempistica di consegna, per il rendiconto amministrativo.

La esecuzione del menzionato progetto era affidato alla ditta Milc s.r.l. con garanzia dei tempi di consegna entro il 22 marzo 2009.

Con la citata deliberazione la Giunta Comunale disponeva di dare mandato al responsabile del Settore 1 “Servizi al Cittadino ed Affari Generali” affinché effettuasse la necessaria integrazione all’impegno di spesa, tenendo conto della maggiore spesa necessaria pari a € 3.655,00 oltre IVA.

Sulla proposta di deliberazione veniva espresso parere favorevole dal responsabile del Settore “Servizi ai cittadini ed affari generali” (dott.ssa Fulvia Nico) e dal responsabile del servizio ragioneria (Gabriele Morandini).

Il verbale della deliberazione veniva approvato e sottoscritto dall’assessore Mario Ciappi, dal sindaco Roberto Bozzi e dal segretario Comunale Rossano Mancusi.

A seguito di istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Siena emergeva quanto segue.

Con diversi atti amministrativi (delib. del 29 ottobre 2002 n. 159, n. 146 del 26 ottobre 2004 e n. 147 del 30 settembre 2005) il Comune di Berardenga aveva stabilito di gestire il servizio di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico in forma associata tra i comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti, con il coordinamento degli uffici Relazione con il pubblico, e in più con la costituzione di un Ufficio Stampa Unitario.

Successivamente in data 4 dicembre 2007, vista la decisione della conferenza dei Sindaci dei suddetti Comuni del 23 novembre 2007, e ritenuto il ruolo di capofila del consorzio dei Comuni del Chianti Senese assegnato al Comune di Berardenga, si decideva di affidare il servizio ufficio stampa associato mediante concessione a terzi con gara di cottimo fiduciario da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La Robespierre s.a.s. si aggiudicava il servizio per il periodo 1 marzo 2008 – 31 dicembre 2009 con sottoscrizione della relativa convenzione in data 26 febbraio 2008.

Dal capitolato relativo allo svolgimento della suddetta attività emergeva anche la “realizzazione, con cadenza quadrimestrale di un periodico inerente le attività ed i servizio dei Comuni del circondario del Chianti Senese”, ed in relazione a tale prestazione veniva stabilito che le spese inerenti la stampa del periodico e la relativa distribuzione erano a carico al comune di Castelnuovo Berardenga.

Tra le prestazioni inerenti l’ufficio stampa veniva prevista la “realizzazione di prodotti informativi (brochure, opuscoli, manifesti, locandine) a supporto dell’attività di comunicazione relativa alle funzioni gestite ed ai servizi svolti dai Comuni del Circondario del Chianti Senese.”

Con determinazione n. 1S/158 in data 20 novembre 2008 ad oggetto “Rendiconto della Amministrazione Comunale per gli anni 2007 – 2009 – Impegno di Spesa”, il Funzionario Responsabile del Settore I “Servizi al cittadino ed affari generali” e del “Servizio “Informazione e Comunicazione”, vista la volontà del sindaco di realizzare il rendiconto del suo mandato amministrativo per gli anni 2006 – 2009 da inviare a tutte le famiglie del territorio comunale, determinava:

a) di affidare alla ditta Robespierre s.a.s. l’attività di produzione testi, il reperimento e la correzione di dati e documenti, la supervisione sulla impaginazione di testi e grafica, nonché la consulenza della stesura del rendiconto amministrativo, per un importo pari a € 1.200,00 oltre IVA;

b) di affidare alla ditta Milc s.r.l. il lavoro di progettazione grafica per la realizzazione della brochure, nonché la realizzazione degli esecutivi di stampa, pari a € 1800,00, oltre IVA;

c) di assegnare alla cooperativa Roto Stampa la stampa di n. 5000 copie (di cui 4.000 da consegnare alle Poste e 1.000 al Comune di Castelnuovo Berardenga del “rendiconto amministrativo per gli anni 2007 – 2009”, secondo le specifiche tecniche richieste, per un importo pari a € 2.195,00 oltre IVA;

d) di impegnare per il menzionato scopo la somma di € 6.324,00, comprensiva di IVA, nonché l’ulteriore somma presunta di € 2.500,00 per la spedizione degli opuscoli alle famiglie del territorio comunale.

La cooperativa Roto Stampa in data 6 marzo 2009, a fronte della variazioni e della abbreviazione dei tempi concessi, comunicava di rinunciare alla fornitura, non potendo consegnare tempestivamente i fascicoli relativi al “rendiconto 2007 – 2009”.

Il complesso delle spese sostenute dal Comune di Berardenga per la realizzazione e l’invio dei “rendiconti amministrativi” per il periodo 2007 – 2009 era pari a € 11.830,025, afferente alla: a) produzione di testi (realizzata dalla Robespierre s.a.s.) b) creatività e consulenza grafica, realizzazione esecutivi per la stampa, impianti e stampa (eseguita dalla Milc Srl) c) spedizione del rendiconto alle famiglie (poste italiane s.p.a.).

La spesa gravante sull’Erario del Comune di Berardenga era contestata dalla Procura contabile in quanto causativa di danno erariale ed addebitata agli odierni convenuti in giudizio, vista l’inutilità della spesa e la evitabilità del danno patrimoniale, anche ai sensi della normativa di specie primaria (artt. 2, comma 2, e 9 della l. 7 giugno 2000 n. 150), e delle indicazioni in ordine alla sua applicazione (Dir. Min. 7 febbraio 2002).

In particolare le attività oggetto dell’incarico conferito (con determinazione n. 1S/158 del 20 novembre 2008) alla ditta Robespierre s.a.s. ed alla Milc s.r.l. potevano ritenersi comprese tra quelle previste dall’art. 1 del capitolato allegato alla convenzione sottoscritta il 26 febbraio 2008 tra l’Agenzia Robespierre ed il comune di Castelnuovo Berardenga.

Inoltre la maggiore spesa pari a € 4.386,00, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dell’11 marzo 2009, era da considerarsi illegittima e non correlata ad alcuna finalità pubblica, e tale aggravio di spesa era riconducibile alla condotta del sindaco ed al suo interesse personale a far sì che le brochure (ad oggetto il rendiconto amministrativo del mandato amministrativo) contenessero le variazioni progettuali da lui richieste e venissero distribuite ai cittadini prima delle “elezioni primarie” (che si sarebbero tenute il 22 marzo 2009).

La Giunta Comunale ed i funzionari amministrativi avevano, in sostanza, “sanato” la condotta illecita e arbitraria del sindaco, ritenuto che, peraltro, alla data dell’11 marzo 2009 gli opuscoli erano stati già stampati, in parte consegnati al Comune ed in parte in distribuzione alle famiglie del territorio comunale tramite le Poste Italiane.

Secondo la Procura contabile la somma complessiva di redazione, stampa e distribuzione del “rendiconto amministrativo”, pari a € 11.830,25 costituiva danno erariale, sia per il contenuto autoreferenziale e di promozione personale del sindaco, sia perché non poteva ritenersi idoneo strumento di attuazione dei principi che devono connotare la rendicontazione di un’amministrazione pubblica relativa all’operato in un determinato periodo.

La gestione “personalistica” da parte del sindaco della vicenda di cui è causa determinava la responsabilità a carico degli odierni convenuti, ed in particolare, secondo la parte attorea nella misura del 70% a carico del sindaco, principale “attore” della vicenda, mentre la residua quota era da assegnare in parti uguali agli altri convenuti: a) Mario Ciappi, il quale nella sua qualità di assessore, dopo aver partecipato alla seduta della Giunta Comunale esprimendo voto favorevole, unitamente agli altri assessori, aveva successivamente sottoscritto il relativo verbale senza sollevare alcun rilievo in merito alla palese illegittimità; b) Rossano Mancusi, segretario comunale nonché direttore generale del Comune, il quale aveva dichiarato di aver firmato il verbale della delib. della Giunta Comunale senza preoccuparsi di leggerla, manifestando grave negligenza e non tutelando in maniera adeguata gli interessi finanziari dell’ente, a fronte della illegittimità ed inutilità della spesa; c) Gabriele Morandini, responsabile del settore servizio economico e finanziario, il quale aveva espresso parere di regolarità contabile; d) Fulvia Nico, funzionario responsabile del Settore 1 “Servizi al cittadino ed affari generali” e “Servizio “informazione e Comunicazione” che, nonostante un comportamento successivo all’illecito erariale, finalizzato ad evitare un pregiudizio patrimoniale, aveva in ogni caso adottato atti presupposti agevolativi della decisione del Sindaco ed aveva reso parere favorevole alla delibera di cui trattasi.

Ritenute infondate le deduzioni, con riferimento all’indebito esborso il P.M. contabile citava in giudizio gli odierni convenuti per quivi sentirli condannare al pagamento in favore dell’Erario del Comune di Castelnuovo Berardenga della somma di € 11.830,25 costituita per una parte, pari a € 7.444,25, dalla determinazione della sig.ra Nico ad oggetto la stampa e la spedizione dell’ elaborato – Rendiconto di fine mandato, e per altra parte, pari a € 4.386,00, per rinuncia all’ incarico da parte della tipografia Roto Stampa ed affidamento ad altra ditta.

La richiesta attorea comprendeva, inoltre, la rivalutazione, gli interessi legali e le spese di giudizio.

2. In data 1 luglio 2001 la Procura Regionale depositava documentazione attestante il decesso del sig. Mario Ciappi in data 11 giugno 2011.

3. Con memoria del 16 giugno 2011 si costituiva in giudizio il sig. Roberto Bozzi, il quale deduceva che: a) l’obbligo della stampa del rendiconto non era compreso tra i doveri della ditta Robespierre; b) il compenso aggiuntivo a quello onnicomprensivo stabilito in convenzione era stato effettuato dalla dott.ssa Nico che, peraltro, aveva sottoscritto la convenzione con l’agenzia Robespierre in data 26 febbraio 2008; c) le variazioni al rendiconto di fine mandato (su cui si era lavorato dal novembre 2008 al gennaio 2009) erano state decise non solo dal sindaco ma anche da altri assessori, siccome si poteva evincere dal testo della stessa delibera n. 44/2009, ed il riferimento alle primarie come dies ad quem (22 marzo 2009), entro cui pubblicare il rendiconto, era stata un’ iniziativa della sig.ra Nico, e non un inciso determinato dal sindaco, per cui la delibera sotto il profilo contabile non costituiva un’inammissibile sanatoria a fronte del comportamento del sindaco che si era attivato per la conclusione in tempi brevi e certi della vicenda della pubblicazione del rendiconto.

4. Con memoria di costituzione del 16 giugno 2011 il sig. Rossano Mancusi osservava che:

a) nella seduta dell’11 marzo 2009 (data della delib. 44/2009) la discussione fu sommaria, e non furono oggetto di discussione le modifiche tecniche autorizzate direttamente dal sindaco al progetto originario, l’esibizione del preventivo della Milc srl e quello riguardante la giustificazione della maggiore spesa;

b) non poteva ravvisarsi una colpa grave a carico del sig. Mancusi per non aver letto, come segretario comunale, la delib. 44/2009 prima della pubblicazione, vista la competenza e la correttezza dei responsabili dei vari servizi;

c) per quanto concerne la omissione della tutela degli interessi finanziari dell’ Ente, la sig.ra Nico con nota n. 6070 del 27 aprile aveva invitato la Giunta ed il sindaco a rimeditare in ordine alla delibera, anche con un provvedimento di autotutela, ed il segretario comunale aveva portato la questione in giunta per le decisione del caso, ed in particolare per eliminare nella delibera 44 dell’11 marzo 2009 il riferimento alle elezioni primarie come termine utile per la pubblicazione del rendiconto, considerato che il sindaco aveva dichiarato di non avervi fatto mai cenno;

d) che in ogni caso la questione era stata gestita sempre in prima persona dalla sig. ra Nico, referente del Comune in merito alla vicenda.

5. Il sig. Gabriele Morandini con memoria di costituzione del 30 giugno 2011 lamentava che:

a) il parere favorevole di regolarità contabile non investiva la legittimità ex se delle deliberazioni proposte, ma andava circoscritto all’ambito delle specifiche e tecniche competenze del proprio settore, non potendo pronunciarsi sul merito o sull’opportunità della proposta di deliberazione;

b) l’aver verificato 1) la competenza dell’organo che aveva adottato la determinazione in materia 2) la copertura finanziaria per l’integrazione dell’impegno di spesa con corretta imputazione al relativo capitolo; 3) la completezza della documentazione, esonerava il convenuto da qualunque responsabilità;

c) spettava alla sig.ra Nico verificare che la proposta di deliberazione rispettasse tutte le norme tecniche in materia e la rispondenza della medesima ai fini istituzionali dell’ ente.

6. Con memoria del 15 giugno 2011 la sig.ra Fulvia Nico si costituiva in giudizio e deduceva che:

a) non sussisteva un pregiudizio in capo all’ente, atteso che la rendicontazione, momento a valenza politica, non sindacabile in siffatta sede, era stata posta in essere dal Comune con risorse proprie in via autonoma rispetto al servizio associato di informazione; il rendiconto, già previsto nel PEG del 2008 ( progetto n. 636) , non poteva essere ricompreso nella convenzione del 2008. che atteneva a servizi anche nell’interesse degli altri comuni del Circondario del Chianti senese;

b) il parere favorevole emesso sulla delib. 44/99 atteneva alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, senza avere alcuna incidenza né portata caducatoria sul contenuto della deliberazione emessa dall’organo politico, e pur costituendo i presupposti di diritto per la validità formale delle deliberazioni, i pareri, non potevano interferire sull’autonomo e corretto esercizio dei poteri spettanti all’organo deliberante. Occorreva anche considerare che la regolarità contabile era stata attestata mediante specifico parere ad hoc reso dal responsabile di ragioneria ;

Vieppiù non poteva la funzionaria sindacare la deliberazione, non sussistendo macroscopici profili di illegittimità, atteso che la Giunta ed il Sindaco in primis avevano determinato modifiche ad un progetto già previsto ed impegnato, ed avevano deciso di anticipare i tempi di consegna del documento;

c) non sussisteva l’elemento psicologico, nella specie della colpa grave, atteso che la sig.ra Nico si era fattivamente operata per evitare l’esborso di spese da parte del Comune in favore della ditta Milc, al fine di scongiurare il danno patrimoniale (nota del 27 aprile 2009);

d) la sig.ra Nico non aveva, inoltre, predisposto il provvedimento separato relativo all’impegno di spesa integrativo e (all. 6,7,8) aveva provveduto alla liquidazione della fattura solo a seguito di insistenti richieste del sindaco, e nella convinzione di ottemperare ad un ordine interno, anche per evitare la contestazione di un inadempimento dell’obbligazione da parte della società creditrice;

e) in subordine, ove ritenuta la sussistenza dell’elemento psicologico della colpevolezza (dolo o colpa grave) la parte convenuta chiedeva la riduzione dell’addebito.

7. Tutti i convenuti chiedevano l’assoluzione con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Nell’odierna udienza di discussione il Collegio prendeva atto della dichiarazione del rappresentante della pubblica accusa di non voler proseguire l’azione nei confronti degli eredi del defunto Ciappi e, a seguito della discussione in cui i difensori delle parti convenute insistevano per il proscioglimento da ogni addebito, mentre il Pubblico Ministero, di converso, insisteva per l’accoglimento delle pretese attoree, la causa veniva introitata per la decisione.

8. Osserva il Collegio in via preliminare, per quanto attiene alla vicenda processuale del sig. Mario Ciappi, che in presenza della volontà manifestata dalla Procura contabile di non riassumere il giudizio nei confronti degli eredi si deve procedere a pronuncia di estinzione dell’azione di responsabilità per decesso del responsabile, atteso che spetterebbe solo alla parte attorea promuovere l’ accertamento dei presupposti della trasmissione ereditaria del debito risarcitorio: in termini Sez. I Centr. 16 marzo 2012 n. 139, 27 gennaio 2010 n. 62 e 19 maggio 2006 n. 116.

9. Entrando nel merito, la richiesta della parte attorea è parzialmente fondata ed è parzialmente da accogliere nei sensi di cui in motivazione.

La Procura contesta agli odierni convenuti l’inutilità della spesa e la evitabilità del danno patrimoniale sopportato dal Comune di Berardenga per la realizzazione e l’invio dei rendiconti amministrativi per il periodo 2007 – 2009.

Occorre osservare che nell’ambito degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche assume rilevanza l’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione diretti a realizzare un rapporto aperto con i cittadini.

Alcune disposizioni di legge, e tra esse la legge 7 agosto 1990 n. 241 e la legge 7 giugno 2000 n. 150, nell’ottica di tale orientamento, hanno introdotto principi operativi e strutture organizzative volti a questo scopo.

Tra le iniziative adottate dalle Amministrazioni vi è quella della rendicontazione sociale che risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori (singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private), cui è consentito di comprendere e valutare gli effetti dell’azione amministrativa.

Gli strumenti per realizzare la rendicontazione sociale sono molteplici, e tra essi il bilancio sociale pubblico può essere considerato il principale, “in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell’Amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati”: in termini la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica 17 febbraio 2006 (G:U. n. 63 del 16 marzo 2006).

La base normativa primaria di riferimento è costituita dalla l. 7 giugno 2000 n. 150, art. 2 che dispone: “1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico – editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”.

L’art. 9 della citata legge prevede, inoltre, che le Amministrazioni pubbliche possano dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

In particolare (Dir. Min. 7 febbraio 2002) l’Ufficio Stampa si occupa: a) della redazione di comunicati riguardanti sia l’ attività dell’ Amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; b) dell’organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica anche attraverso strumenti informatici; c) del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali.

9.1. La finalità istituzionale disegnata dal quadro normativo suddetto, secondo la Procura, è stato implementata con un uso scorretto delle risorse finanziarie e con consequenziale danno erariale.

In specie la parte attorea ritiene che “le attività oggetto dell’incarico conferito, con determinazione n. 1S/158 del 20 novembre 2008, alla ditta Robespierre s.a.s. nonché del correlato incarico alla Milc s.r.l. possano ritenersi comprese tra quelle previste dall’art. 1 del Capitolato allegato alla Convenzione sottoscritta, in data 26 febbraio 2008, tra l’Agenzia Robespierre ed il Comune di Castelnuovo Berardenga.

“Per quanto concerne , poi, la maggiore spesa pari a € 4.386,00 (IVA compresa) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dell’11 marzo 2009, si rileva che la stessa si palesa illegittima e non correlata ad alcuna finalità pubblica, stante il fatto che tale aumento di spesa è riconducibile alla condotta del Sindaco connotata da un interesse personale dello stesso a far sì che le brochure – aventi ad oggetto il rendiconto amministrativo del proprio mandato – contenessero le variazioni progettuali da lui richieste e venissero distribuite ai cittadini prima delle “elezioni primarie” che si sarebbero tenute in data 22 marzo 2009 per la scelta del candidato a Sindaco”.

Le poste fonte di presunto danno erariale sono, nella prospettazione di parte attorea, due: a) l’una, pari a € 7.444,25, derivante dall’aver il Comune pagato nuovamente una spesa già prevista nella convenzione sottoscritta, in data 26 febbraio 2008, tra l’Agenzia Robespierre ed il Comune di Castelnuovo Berardenga; b) l’altra, pari ad € 4.386,00, derivante dall’aver il Sindaco, per fini personali (competizione elettorale delle cd. primarie elettorali, afferenti cioè la elezione di un candidato in uno o più partiti politico coalizzati) aver accelerato il tempo per la realizzazione del rendiconto amministrativo.

Delle due poste il Collegio ritiene fondata unicamente la seconda.

La prima posta è priva di fondamento per assenza del danno erariale, atteso che l’attività svolta per la stampa del rendiconto di fine mandato non era ricompresa tra le attività che la ditta Robespierre avrebbe dovuto in ogni caso prestare in base alla convenzione stipulata con il consorzio dei comuni.

Dal testo allegato alla convenzione (del 26 febbraio 2008), siccome deduce in maniera convincente il legale difensore di Bozzi, non si evince un obbligo per la Robespierre s.a.s. di stampare, alla fine del relativo quinquennio, il rendiconto di fine mandato, ma altri obblighi quali: stampare un periodico (con cadenza quadrimestrale) delle attività dei servizi e di Comuni consorziati, provvedere alla redazione degli articoli di “Chiantinsieme”, organizzare conferenze stampa e curare la redazione e l’invio di comunicati stampa su iniziative promosse da associazioni con il territorio con il patrocinio di almeno uno degli enti locali del circondario del Chianti senese, elaborare cartelle stampa (comparabile ad un biglietto da visita dell’ente).

Anche nell’elencazione delle prestazioni secondarie (raccolta e archivio rassegna stampa, attività di consulenza per individuare strategie di comunicazione mirate ed innovative) ed aggiuntive (redazione di un piano di comunicazione annuale per ogni comune, attività di consulenza per l’ elaborazione di testi per lettere mirate alla popolazione, elaborazione di interventi audio ed invio alle redazioni radiofoniche, creazione di moduli standardizzati e suggerimenti) non si evince un’obbligazione gravante sulla Robespierre per la produzione del rendiconto di fine mandato.

In sintonia con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza in tema di interpretazione degli atti amministrativi, che ritiene operativi i principi elaborati in materia contrattuale, può quindi affermarsi che dal tenore letterale della convenzione non può ritenersi la produzione del rendiconto di fine mandato tra le obbligazioni da eseguire da parte della Robespierre.

L’esborso operato dall’ Amministrazione comunale pari a € 7.444,25, pertanto, non costituisce un aggravio di spesa (in quanto duplicazione di spesa), e non sussiste, quindi, la responsabilità amministrativa per assenza del danno, primo elemento della responsabilità amministrativa.

9.2. Sussiste, a parere del Collegio, il danno erariale in ordine alla seconda posta, atteso che il sindaco ha “accelerato” i tempi di pubblicazione del rendiconto di fine mandato, non per giuste e legittime finalità istituzionali, cioè per informare in maniera chiara ed intellegibile i cittadini ed i diversi interlocutori al fine di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’Amministrazione ha interpretato e realizzato la sua missione istituzionale ed il suo mandato e sviluppando in siffatto modo meccanismi di controllo sociale (cfr. par. 2 delle linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali del Ministero dell’Interno 7 giugno 2007), ma per una promozione personale del sindaco e quindi per una mera finalità personale ed autoreferenziale.

L’obiettivo perseguito dal sindaco era, quindi, la distribuzione ai cittadini del rendiconto amministrativo prima delle “elezioni primarie” che si sarebbero tenute il 22 marzo 2009 per la scelta del candidato a sindaco.

Né, come osservato dalla Procura, rilevava l’operatività del divieto previsto dalla l. 28/2000 (art. 9) per tutte le pubbliche amministrazioni di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per lo svolgimento delle proprie funzioni; infatti ove anche la consegna delle brochure sul rendiconto amministrativo fosse avvenuta entro il 26 marzo 2009 (da parte della ditta Milc) sarebbe intercorso ancora circa un mese prima dello svolgimento delle operazioni elettorali con l’osservanza del limite temporale previsto dalla legge.

Le maggiori spese pari a € 4.386,00 determinate dalla condotta del sindaco, e di cui alla deliberazione n. 44/2009, costituiscono di conseguenza un danno ingiusto.

Ritenuta la sussistenza del danno e, passando all’elemento soggettivo, si evidenzia un comportamento gravemente colposo a carico degli odierni convenuti signori Roberto Bozzi, Rossano Mancusi e Fulvia Nico.

Maggiore incidenza causale deve assegnarsi al sindaco sig. Bozzi il quale, come evidenziato dalla Procura: a) ha incaricato direttamente il responsabile del “Servizio informazione e comunicazione” b) ha commissionato alla Milc le variazioni da apportare a quanto già stabilito; c) ha valutato rispondente ad un concreto interesse pubblico e quindi lecito far sì che la consegna della brochure avvenisse prima del 26 marzo 2009; d)ha consapevolmente illustrato alla Giunta Comunale - nella seduta dell’11 marzo 2009 – la necessità di deliberare in ordine a fatti che si erano già compiutamente realizzati.

Il reiterato comportamento posto in essere e derivante da una negligente interpretazione del bilancio sociale, visto come strumento di propaganda politica, con illeciti riflessi finanziari sulle risorse dell’ ente comunale e non di trasparenza e di partecipazione democratica, è causativo di danno erariale, e determina una responsabilità amministrativa, in quanto è configurabile una colpa grave che, con terminologia penalistica, si potrebbe definire colpa con previsione.

Parimenti responsabile è il sig. Rossano Mancusi (segretario comunale nonché direttore generale) che ha dichiarato (anche in sede di audizione personale) di aver firmato il verbale della delib. della Giunta Comunale n. 44/2009, senza preoccuparsi di leggerla, e quindi ponendo in essere una condotta connotata da grave negligenza.

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare ripetutamente che l’intervenuta soppressione, ai sensi dell’art. 17, comma 85, della l. n. 127/1997, del parere di legittimità del segretario (comunale o provinciale) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, già previsto dall’ art. 53 della l. n. 142/1990, non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.

Ciò in quanto il suddetto art. 17 della l. 127/1997 e, successivamente, l’art. 97 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267, mantiene per il segretario comunale la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale. Infatti il T.U. n. 267/20000 ha assegnato al segretario dell’ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati dal menzionato art. 97, le “funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e quelle di “sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività”.

Sicché la predetta modifica normativa non esclude che il segretario comunale, proprio in virtù di tali specifici compiti di consulenza giuridico – amministrativa, possa essere responsabile in riferimento alla conformità dell’ azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti: cfr. Sez. I Centr. 7 aprile 2008 n. 1534 e Sez. II Centr. 23 giugno 2004 n. 197/A.

In sostanza l’affidamento al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridico ed amministrativa imponeva nella specie di esercitare il controllo di legittimità, seppure, come ha affermato questa Sezione (27 marzo 2012 n. 164), non sia sufficiente la mera attività di verbalizzazione per la sussistenza dell’elemento soggettivo.

Parimenti responsabile è la sig. Fulvia Nico che ha consentito la realizzazione degli intendimenti del sindaco, adottando i relativi atti e rendendo il parere favorevole alla delibera di cui si tratta, seppure si sia in seguito fattivamente adoperata al fine di evitare un pregiudizio patrimoniale consequenziale all’accollo al bilancio comunale degli oneri derivanti dall’ esecuzione di quanto deliberato: cfr. sulla responsabilità del responsabile del servizio questa Sezione 17 settembre 2009 n. 523 e Sez. II Centr. 14 gennaio 2009 n. 17.

Diversa la posizione del sig. Gabriele Morandini il quale, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizio Economico Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, non idoneo ex se, siccome statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione, ad ascrivere la responsabilità amministrativa: cfr. questa Sezione 20 febbraio 2012 n. 85

Va, quindi, assolto per assenza dell’elemento soggettivo, il sig. Gabriele Morandini dalle contestazioni mosse nell’odierno giudizio.

Nella ripartizione del danno, atteso che si è in presenza di un concorso soggettivo colposo per cui opera la ripartibilità del danno, cfr. Sez. I Centr. 13 marzo 2008 n. 137, occorre dedurre le quote ascrivibili al sig. Mario Ciappi e Morandini Gabriele (e pari alla misura del 7,5% per ognuno dell’ importo contestato secondo quanto richiesto dalla parte attorea), da quantificare globalmente in € 657,90.

Tale importo deriva dal 30% (di € 4.386,00) astrattamente ascritto ai soggetti Mario Ciappi, Rossano Mancusi, Gabriele Morandini e Fulvia Nico, a fronte del 70% contestato al sig. Roberto Bozzi e da ripartire tra i suddetti quattro convenuti responsabili in via secondaria.

Il restante danno da ripartire tra gli altri convenuti, in relazione alla rilevanza dell’ apporto partecipativo di essi, è pari a € 3.728,10 che il Collegio ritiene di distribuire in siffatto modo: a) € 2.609,67 (ovvero il 70%) a carico del sig. Roberto Bozzi; b) € 745,62 (ovvero il 20%) a carico del sig. Rossano Mancusi; c) € 372,81 (il 10%) a carico della sig.ra Fulvia Nico.

Sulle somme, per le quali è pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità all’indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data del depauperamento patrimoniale patito dal Comune di Castelnuovo Berardenga che, nella fattispecie, va individuato nella data dell’1 aprile 2009, primo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati posti in essere i comportamenti dannosi, e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in € 949,04.=(Euro novecentoquarantanove/04.=)

Relativamente al sig. Gabriele Morandini, prosciolto nel merito, le spese legali ex art. 10 bis, comma 10, del d.l. 203/2005 vengono liquidate in € 730,00 di cui € 29,12 per spese non imponibili, € 308,00 per diritti € 315,00 per onorari oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. applicando orientativamente le tariffe professionali soppresse dall’art. 9 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 e non ancora sostituite, per il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dagli appositi parametri che, ai sensi dello stesso art. 9 predetto, debbono essere individuati dal Ministro della Giustizia (calcolo effettuato sulla base di un valore di causa pari a € 887,15, con applicazione della tariffa disposta dall’art. 6 del D.M. n. 127 del 2004).

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei sigg.ri Roberto Bozzi, Mario Ciappi, Rossano Mancusi, Gabriele Morandini e Fulvia Nico, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: a) dichiara l’estinzione dell’azione di responsabilità nei confronti del sig. Mario Ciappi; b) condanna il sig. Roberto Bozzi alla somma di €. 2.609,67; c) condanna il sig. Rossano Mancusi alla somma di € 745,62, d) condanna la sig.ra Fulvia Nico alla somma di € 372,81; e) assolve il sig. Gabriele Morandini con rimborso delle spese legali così come quantificate in motivazione.

Gli importi dei condannati dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione; su dette somme dovranno essere altresì corrisposti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all’integrale soddisfo.

Il pagamento delle spese processuali per i convenuti condannati va quantificato nel complesso, fino alla presente decisione, in € 949,04.=(Euro novecentoquarantanove/04.=)

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2011.

L’ Estensore Il Presidente

F.to Angelo Bax F.to Francesco Pezzella



Depositata in Segreteria il 7 MAGGIO 2012

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini