Farmacie soprannumerarie, pensione dei
farmacisti, limiti di età e trasferimento dei locali: via libera dal
Consiglio dei Ministri a un d.d.l. che ritocca il d.l. 1/2012
Saranno “limitati interventi sull’impianto delle liberalizzazioni”.
Lo aveva assicurato il ministro della salute, Franco Balduzzi,
intervenendo a una trasmissione radiofonica, in merito al d.d.l. sulle farmacie
che è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. “Si
tratta - ha ribadito - di limitati interventi sull’impianto delle
liberalizzazioni collegate a norme che non erano state proposte dal
ministero ma che erano emerse durante la discussione parlamentare”.
Norme forse, ha sottolineato il ministro, “anche un po’ sottovalutate
nella loro portata dalle confederazioni di categoria e che richiedono
una messa a punto”. Uno dei nodi, “il differimento del termine dei 65
anni per i direttori di farmacie. Un differimento - ha spiegato il
ministro - in attesa di riordinare un po’ meglio quel settore e di
renderlo più omogeneo. Non riordiniamo le farmacie - ha ribadito -
inseriamo limitati interventi correttivi”. E in effetti poche ore dopo
l’esecutivo ha approvato il ddl che punta a risolvere una serie di
problemi emersi durante la conversione in legge del decreto1 del 2012.
Intanto la partecipazione dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al
concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie. Alcuni,
spiega una nota di palazzo Chigi, hanno ritenuto che l’espressione
“farmacie soprannumerarie” si riferisca, indiscriminatamente, a tutti i
casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello
spettante al comune, con la conseguenza che tutti i titolari di farmacia
di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare alle
prove concorsuali. Per evitare questa contraddizione, il disegno di
legge chiarisce che per farmacie soprannumerarie si intendono solo
quelle aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza”, come
espressamente previsto dalla più recente disposizione legislativa
intervenuta in materia (legge 362 del 1991). Sul limite dei 40 anni
d’età per la partecipazione al concorso in forma associata, tale limite
appare criticabile poiché, di fatto, rende molto difficoltoso per i
farmacisti di età superiore a 40 anni ottenere l’assegnazione di una
farmacia, non potendo essi né documentare 20 anni di attività, né
ottenere la titolarità associata. La nuova norma consente la
partecipazione al concorso senza limiti d’età. C’è poi come detto la
questione del limite dell’età pensionabile per la direzione di farmacie
private. L’immediata applicazione del vincolo rischia di porre in
difficoltà le farmacie rurali sussidiate e tutti gli altri direttori di
farmacia over 65 che, esercitando direttamente la funzione di direttore,
sarebbero costretti ad attribuirla a un altro professionista. Le nuove
norme dunque escludono dall’applicazione le farmacie rurali e, per tutte
le altre, ne differiscono nel tempo l’entrata in vigore. E infine il
trasferimento dei locali di una farmacia. Il disegno di legge fa
chiarezza sulla procedure da seguire per il farmacista che intenda
trasferire una farmacia in un altro locale e, al tempo stesso, abroga la
disposizione sul “decentramento” delle farmacie che, quando era in
vigore l’istituto della pianta organica, consentiva al farmacista di
spostare il proprio esercizio in un nuovo insediamento abitativo, in
attesa della revisione del comune.
DDL “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE FARMACIE” -CDM 11/5/2012
ART. 1(Modifiche e integrazioni all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio ‘topografico’
o ‘della distanza’ ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente
all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della
popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo”;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: “di età non superiore a 40 anni,” sono soppresse;
c) al comma 17, alle parole: “La direzione della farmacia privata” sono anteposte le seguenti: “A
decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,”.
2. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla
stessa sentiti l’Azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. Il
comune respinge la domanda se il nuovo locale dista meno di duecento metri dagli altri esercizi
farmaceutici o, comunque, non soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 2, primo comma, secondo
periodo.”.
3. E’ abrogato l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 24, il Senato della Repubblica ha
sostituito integralmente l’originario articolo 11 del provvedimento d’urgenza, in materia di
potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria.
Il nuovo testo dell’articolo, rimasto invariato durante il passaggio del disegno di legge di
conversione alla Camera dei Deputati e, quindi, divenuto definitivo con la legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, contiene rilevanti innovazioni rispetto all’iniziale testo del decreto-legge.
Un’attenta analisi tecnica del testo definitivo, condotta dal Ministero della salute in collaborazione
con i rappresentanti delle regioni, ha, tuttavia, verificato che alcune delle integrazioni e modifiche
apportate dal Senato possono dar luogo a difficoltà interpretative o, comunque, di applicazione,
superabili, in via definitiva, soltanto con un ulteriore intervento legislativo.
Le quattro questioni che destano preoccupazione sono di seguito descritte.
a) Il comma 3 dell’articolo 11 ha previsto che al concorso straordinario per l’assegnazione
delle nuove farmacie che dovranno essere istituite per effetto della modifica del rapporto
numerico fra popolazione residente ed esercizi farmaceutici possano partecipare - oltre ai
farmacisti non titolari di farmacia, ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e ai
farmacisti titolari degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decretolegge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 223,
tutti già legittimati in base al testo originario del decreto legge – anche i “titolari di farmacia
soprannumeraria”.
In mancanza di un chiarimento legislativo a questo riguardo, alcuni interessati potrebbero
intendere che l’espressione “farmacie soprannumerarie” si riferisca, indiscriminatamente, a
tutti i casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello spettante al
comune in applicazione del criterio demografico. Poiché diversi capoluoghi di regione o di
provincia, anche di grandissima dimensione (come Milano), a causa di una contrazione nel
tempo delle rispettive popolazioni residenti, si trovano oggi ad avere un numero di farmacie
superiore a quello individuabile in base all’applicazione del “criterio demografico”, tutti i
titolari di farmacia di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare al concorso
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c) della legge in esame, mancando una specifica
individuazione delle farmacie soprannumerarie (in quanto gli atti comunali danno conto
della numerosità delle farmacie eccedenti senza individuarle singolarmente). Ma, in tal
modo, verrebbe vanificato il chiaro intento del legislatore di escludere, in linea di massima,
dal concorso straordinario i titolari di farmacia.
Al superamento di questa criticità è diretta la formulazione di cui alla lettera a) del disegno
di legge in esame, il quale – aggiungendo un periodo al comma 3 dell’articolo 11 del
decreto-legge n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, chiarisce
che per farmacie soprannumerarie, agli effetti del concorso straordinario, si intendono
esclusivamente le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai
sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente
all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della
popolazione di cui al comma 1, lettera a) dell’ articolo 11 in esame. L’esplicito riferimento
alla legge del 1991 è giustificato dal fatto che tale atto normativo è stato l’ultimo, in ordine
di tempo, a statuire in materia di farmacie soprannumerarie, stabilendo nuove regole per
l’apertura di farmacie secondo il c.d. criterio topografico o della distanza e, al tempo stesso,
chiarendo che le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza non “riassorbite”
in applicazione del criterio della popolazione dovessero considerarsi “soprannumerarie” ai
sensi dell’articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934.
b) Il comma 7 dell’articolo 11 , limita ai farmacisti di età non superiore a 40 anni la possibilità
di partecipare al concorso in forma associata. Tale limitazione, che non compariva nel
decreto-legge originario, può essere censurata sotto il profilo costituzionale e del rispetto
della normativa comunitaria, in quanto, di fatto, preclude l’assegnazione di una farmacia a
farmacisti di età non molto superiore a 40 anni, considerato che questi, da un lato, non
possono raggiungere il massimo del punteggio per titoli relativi all’esercizio professionale
(in quanto non possono documentare 20 anni di attività), dall’altro non possono aspirare
neppure alla titolarità per una gestione associata, avendo superato il limite di età consentito.
Con la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del presente disegno di
legge, si intende, pertanto, sopprimere la limitazione in parola, consentendo la
partecipazione al concorso in forma associata senza limitazioni di età. In sede di esame
parlamentare del provvedimento, considerati i tempi necessari, si valuterà l’opportunità di
applicare tale disposizione già a partire dal concorso in via di indizione ovvero per prossimi
concorsi
c) Il comma 17 dell’articolo 11, stabilisce che “La direzione della farmacia privata, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell’articolo 11 della legge 2 aprile
1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile
da parte del farmacista iscritto all’albo professionale”. Premesso che per “raggiungimento
del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale”
sembra doversi il compimento del 65° anno di età, ai sensi del vigente regolamento di
previdenza E.N.P.A.F, va evidenziato che, non avendo il legislatore introdotti disposizioni
transitorie, il vincolo derivante da questa norma dovrebbe trovare immediata applicazione.
Ciò può porre in gravi difficoltà, innanzi tutto, le farmacie rurali sussidiate, che hanno un
reddito che difficilmente può consentire di retribuire un direttore di farmacia, ma anche tutti
gli altri titolari ultrasessantacinquenni, i quali, esercitando direttamente la funzione di
direttore, dovrebbero attribuire la funzione ad altro professionista. La disposizione di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge proposto ha il duplice scopo di
differire nel tempo l’entrata in vigore della disposizione di cui trattasi (eliminando i rischi di
un prevedibile contenzioso determinato dall’immediatezza della sua applicazione) e di
escludere, comunque, dall’ambito di operatività del comma 17 le farmacie rurali sussidiate
(come da odg approvato alla Camera in sede di conversione del decreto).
Con il comma 1, lettera c) dell’articolo 11 del decreto-legge n.1/2012 il Senato ha voluto
semplificare la gestione, da parte delle autorità competenti, della rete delle farmacie presenti in
ciascun comune, sopprimendo l’istituto della “pianta organica”, cioè di quell’atto a contenuto
ricognitivo/programmatorio, che comportava la suddivisione del territorio comunale in tante
aree quante erano le farmacie spettanti al comune. Ogni variazione della pianta organica per
accrescimento o spostamento della popolazione comportava la necessità di riperimetrare le sedi
farmaceutiche, con una procedura amministrativa di una certa complessità e dall’esito non
sempre esente da rischio di contenzioso. Con la nuova previsione introdotta dal Senato spetta
ora al comune, sentiti l’azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti competenti
per territorio, “identificare” le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”, senza più necessità
di definire le perimetrazioni delle nuove sedi e di ridefinire quelle delle sedi preesistenti.
Questa rilevante norma di semplificazione non ha chiarito, però, come possa avvenire, d’ora in
avanti, lo spostamento della farmacia in ambito comunale, sia delle nuove farmacie (che non
hanno una area territoriale di propria competenza) sia delle preesistenti (che avevano la
possibilità di trasferirsi in altri locali all’interno della propria sede, come delimitata dalla pianta
organica), tuttora richiamata nelle formulazioni, rimaste immutate, del quarto comma
dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e dell’articolo 5
della legge 8 novembre 1991, n. 362.
A questa lacuna normativa intendono sopperire i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del presente
disegno di legge.
Il comma 2 stabilisce che il farmacista che intenda trasferire una farmacia in un altro locale
deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l’Azienda sanitaria locale e
l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. E’ precisato, inoltre, che il
comune respinge la domanda soltanto se il nuovo locale dista meno di duecento metri dagli altri
esercizi farmaceutici o, comunque, la sua ubicazione non modifichi gli altri requisiti di cui
all’articolo 2, primo 1, secondo periodo della legge 468 del 1975 , come modificata
dall’articolo 11 del d.l. liberalizzazioni, convertito nella legge n. 27 del 2012.
Il comma 3 è diretto, invece, ad abrogare l’istituto del decentramento delle farmacie, non più
compatibile con la nuova disciplina, perché basato sulla soppressa “pianta organica”.
Il disegno di legge proposto non ha conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.