giovedì 31 maggio 2012

Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.Deroga per carico/scarico.


M.I.T. - Parere 24/04/2012 n. 2159

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
24/04/2012
Prot. 2159
Oggetto: Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Deroga per carico/scarico. Richiesta di parere. Rif. prot. n. 3.765/GF/gb del 03.04.2012.

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che ai sensi dell'art. 7, c. 1, letl. a) e b), del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), nei centri abitati i sindaci dei comuni hanno Il potere di emanare i provvedimenti di cui all'art. 6, cc. 1, 2 e 4, del Codice.
Fuori dei centri abitati resta ferma la competenza del Prefetto sancita dalla vigente normativa statale, ex art. 6 c. 1 del Nuovo Codice della Strada, in merito ai provvedimenti di limitazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione e di tutela della salute.
In via generale, tali provvedimenti dovranno essere organicamente inseriti nei piani urbani del traffico limitatamente ai comuni tenuti alla loro adozione ed in ogni caso, nei piani della viabilità extraurbana previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al riguardo si osserva che è tuttora vigente la circolare ministeriale 05.08.1993, n. 62 (G.U. n. 187 de1l'11.08.1993) avente per oggetto "Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori e in attraversamento dei centri abitati", trasmessa all'origine a tutti i soggetti interessati.
Ciò premesso, a parere di questo Ufficio, se il provvedimento speCifico è relativo alle fattispecie di cui all'art. 6, c. 4, lett. a) e b), del Codice, non appare razionale stabilire una limitazione solo in base alla massa complessiva dei veicoli, in quanto la geometria delle strade interessate sembra piuttosto richiedere una limitazione sulle dirnensioni; tanto meno appare razionale la previsione di deroghe.
Diversamente, come indicato dalla citata circolare ministeriale, i prefetti ed i sindaci, prima di procedere all'Emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno attentamente valutare i riflessi che tali provvedimenti avranno nell'organizzazione della circolazione stradale su tutto il territorio di competenza e sui territori limitrofi nonché sulle attività economiche che si svolgono sia in ambito locale sia in un più ampio contesto territoriale.
Le soluzioni dovranno pertanto essere concordate con le amministrazioni locali competenti, sentite anche le associazioni di categorie interessate; ogni provvedimento dovrà indicare uno o più percorsi alternativi; detti percorsi dovranno essere individuati in modo che almeno uno non renda obbligatorio l'utilizzo di tratti autostradali a pedaggio.
Circa i criteri di individuazione dei veicoli "mezzi pesanti" da sottoporre ai prowedimenti di limitazione, la circolare individua gli stessi negli autoveicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. in quanto gli autoveicoli di massa inferiore sono di norma utilizzati per esigenze di distribuzione o di trasporto in ambito locale.
I prowedimenti di limitazione della circolazione dovranno altresl prevedere l'esclusione degli autoveicoli che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio ove si applicano le limitazioni.
Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. 37, c. 3, del Codice. contro le ordinanze in argomento è ammesso ricorso a questo Ministero nei termini e con le modalità indicate dall'art. 74 del connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n, 495/1992).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)