M.I.T. - Parere 24/04/2012 n. 2159
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
24/04/2012
Prot. 2159
Oggetto: Divieto di transito ai
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Deroga
per carico/scarico. Richiesta di parere. Rif. prot. n. 3.765/GF/gb del
03.04.2012.
Con riferimento alla richiesta di
parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che ai sensi
dell'art. 7, c. 1, letl. a) e b), del Nuovo Codice della Strada (DLs n.
285/1992), nei centri abitati i sindaci dei comuni hanno Il potere di
emanare i provvedimenti di cui all'art. 6, cc. 1, 2 e 4, del Codice.
Fuori dei centri abitati resta ferma la
competenza del Prefetto sancita dalla vigente normativa statale, ex
art. 6 c. 1 del Nuovo Codice della Strada, in merito ai provvedimenti
di limitazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione e di tutela della salute.
In via generale, tali provvedimenti
dovranno essere organicamente inseriti nei piani urbani del traffico
limitatamente ai comuni tenuti alla loro adozione ed in ogni caso, nei
piani della viabilità extraurbana previsti dall'art. 36 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al riguardo si osserva che è tuttora
vigente la circolare ministeriale 05.08.1993, n. 62 (G.U. n. 187
de1l'11.08.1993) avente per oggetto "Limitazioni della circolazione dei
mezzi pesanti fuori e in attraversamento dei centri abitati", trasmessa
all'origine a tutti i soggetti interessati.
Ciò premesso, a parere di questo
Ufficio, se il provvedimento speCifico è relativo alle fattispecie di
cui all'art. 6, c. 4, lett. a) e b), del Codice, non appare razionale
stabilire una limitazione solo in base alla massa complessiva dei
veicoli, in quanto la geometria delle strade interessate sembra
piuttosto richiedere una limitazione sulle dirnensioni; tanto meno
appare razionale la previsione di deroghe.
Diversamente, come indicato dalla
citata circolare ministeriale, i prefetti ed i sindaci, prima di
procedere all'Emanazione dei provvedimenti di limitazione della
circolazione dovranno attentamente valutare i riflessi che tali
provvedimenti avranno nell'organizzazione della circolazione stradale su
tutto il territorio di competenza e sui territori limitrofi nonché
sulle attività economiche che si svolgono sia in ambito locale sia in un
più ampio contesto territoriale.
Le soluzioni dovranno pertanto essere
concordate con le amministrazioni locali competenti, sentite anche le
associazioni di categorie interessate; ogni provvedimento dovrà indicare
uno o più percorsi alternativi; detti percorsi dovranno essere
individuati in modo che almeno uno non renda obbligatorio l'utilizzo di
tratti autostradali a pedaggio.
Circa i criteri di individuazione dei
veicoli "mezzi pesanti" da sottoporre ai prowedimenti di limitazione, la
circolare individua gli stessi negli autoveicoli per il trasporto di
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. in
quanto gli autoveicoli di massa inferiore sono di norma utilizzati per
esigenze di distribuzione o di trasporto in ambito locale.
I prowedimenti di limitazione della
circolazione dovranno altresl prevedere l'esclusione degli autoveicoli
che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci,
dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio
ove si applicano le limitazioni.
Si rammenta infine che, ai sensi
dell'art. 37, c. 3, del Codice. contro le ordinanze in argomento è
ammesso ricorso a questo Ministero nei termini e con le modalità
indicate dall'art. 74 del connesso Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione (DPR n, 495/1992).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)