Con il provvedimento direttoriale n. 59763 del 3 maggio 2012, e pubblicato il 7 maggio, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime.
Il provvedimento in questione semplifica gli adempimenti in capo alle PPAA che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime, adempimenti questi connessi all’obbligo di comunicazione telematica all’anagrafe tributaria.
Al posto della comunicazione all’anagrafe tributaria degli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, le PPAA, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si avvalgono esclusivamente del SID, Sistema Informativo Demanio marittimo, che è gestito dal Ministero dei Trasporti e il cui utilizzo è completamente gratuito.
I modelli di domanda normalizzata sono predisposti e inviati on line grazie al software Do.Ri. (documentazione richiedente), disponibili sul sito internet dello stesso Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il SID si consente l’acquisizione delle domande di concessioni presentate dai cittadini e la gestione della relativa istruttoria, nonché la conoscenza, su tutto il territorio nazionale, dello stato d’uso del demanio marittimo.
I soggetti tenuti a comunicare al SID le informazioni sulle concessioni di aree demaniali marittime sono le PPAA che devono effettuare tali comunicazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio o al rinnovo dell’atto concessorio.
In sede di prima applicazione però, le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011, devono essere comunicate al SID, entro il 31 dicembre 2012.
In caso di omissione delle comunicazioni ovvero in caso di incompleta o non veritiera effettuazione dei dati, si applica poi la sanzione prevista all’articolo 13 del DPR n. 605/1973.
Il provvedimento in questione semplifica gli adempimenti in capo alle PPAA che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime, adempimenti questi connessi all’obbligo di comunicazione telematica all’anagrafe tributaria.
Al posto della comunicazione all’anagrafe tributaria degli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, le PPAA, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si avvalgono esclusivamente del SID, Sistema Informativo Demanio marittimo, che è gestito dal Ministero dei Trasporti e il cui utilizzo è completamente gratuito.
I modelli di domanda normalizzata sono predisposti e inviati on line grazie al software Do.Ri. (documentazione richiedente), disponibili sul sito internet dello stesso Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il SID si consente l’acquisizione delle domande di concessioni presentate dai cittadini e la gestione della relativa istruttoria, nonché la conoscenza, su tutto il territorio nazionale, dello stato d’uso del demanio marittimo.
I soggetti tenuti a comunicare al SID le informazioni sulle concessioni di aree demaniali marittime sono le PPAA che devono effettuare tali comunicazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio o al rinnovo dell’atto concessorio.
In sede di prima applicazione però, le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011, devono essere comunicate al SID, entro il 31 dicembre 2012.
In caso di omissione delle comunicazioni ovvero in caso di incompleta o non veritiera effettuazione dei dati, si applica poi la sanzione prevista all’articolo 13 del DPR n. 605/1973.
Prot. n. 2012/59763
Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEIn base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento ed ai criteri concordati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Direzione Generale per i Porti, al fine di semplificare e di armonizzare gli obblighi
comunicativi delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di
concessioni di aree demaniali marittime,
Dispone:
1. Modalità di comunicazione dei dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime
1.1. Per le comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le
concessioni di aree demaniali marittime, i soggetti obbligati di cui al punto 2 a decorrere dal
1° gennaio 2013 si avvalgono esclusivamente del Sistema Informativo Demanio marittimo
(in seguito S.I.D.), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione
Generale per i Porti, curandone il corretto aggiornamento dei dati, attraverso l’acquisizione
del modello di domanda normalizzata (DO.RI. – DOcumentazione RIchiedente), disponibile
sul sito internet del predetto Ministero.
2. Soggetti obbligati
2.1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione per tutte le Pubbliche
Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali
marittime.
2.2. L’adempimento di cui al punto 1.1 configura per i soggetti obbligati l’avvenuto
adempimento dell’obbligo della comunicazione prevista dal punto 1.1, lettera c), del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006, riguardante, ai
sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1999, le comunicazioni all'anagrafe tributaria
degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente
ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
3. Termini per l’invio della comunicazione
3.1. I soggetti di cui al punto 2.1 comunicano al S.I.D. del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Direzione Generale per i Porti, i dati relativi alle concessioni di aree demaniali
marittime entro il 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio o rinnovo dell’atto
concessorio.
3.2. In sede di prima applicazione, i dati riguardanti le concessioni di aree demaniali
marittime in essere al 31 dicembre 2011 sono comunicate al S.I.D., entro il 31 dicembre
2012.
Motivazioni
Con il presente provvedimento vengono semplificati e armonizzati gli adempimenti
delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di
aree demaniali marittime, connessi all’obbligo di comunicazione telematica all'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
Infatti è previsto che, in luogo della comunicazione anzidetta, le Pubbliche
Amministrazioni interessate si avvalgono del Sistema Informativo Demanio marittimo
(S.I.D.), gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per i
Porti, il cui utilizzo è totalmente gratuito.
Il S.I.D., in particolare, è uno strumento informatico che consente l’acquisizione delle
domande di concessione presentate dai cittadini e la gestione della relativa istruttoria,
nonché la conoscenza, sull’intero territorio nazionale, dello stato d’uso del demanio
marittimo, insieme con procedure automatizzate di aggiornamento delle informazioni on
line da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti
Pertanto, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al S.I.D. le informazioni relative
alle concessioni di aree demaniali marittime entro il 31 gennaio dell’anno successivo al
rilascio o rinnovo dell’atto concessorio.
In sede di prima applicazione, le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali
marittime in essere al 31 dicembre 2011 devono essere comunicate al S.I.D., entro il 31
dicembre 2012.
Per l’omissione delle comunicazioni al Sistema Informativo Demanio marittimo ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista
dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268, concernente
le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti (art. 6,
primo comma, lettera e); art. 7, primo comma; art. 8; art. 13).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2006, n. 248, riguardante la trasmissione telematica di
comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Decreto ministeriale 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre
1999, n. 234, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti di concessione,
di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai soggetti beneficiari,
di cui all'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile
1998, n. 92, (art. 105, comma 2, lettera l).
Codice della navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327 e successive
modificazioni (art. 28; art. 36).
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2003, n. 174 (art. 154, comma 5).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 3 maggio 2012
Attilio Befera
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993