Leggi qui l' approfondimento del Comandante a. r. Gianni Ferri, pubblicato nel sito dell'ANVU, in merito alla circolare che fornisce nuove disposizioni circa il versamento della cauzione per la violazione di alcuni articoli del C.d.S.
Circolare - 26/03/2012 - Prot. n. 300/ A/2288/12/101/3/3/9 - Art. 202 C.d.S.
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni m materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.
Ministro dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER l REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER l REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
300/A/2288/12/101/3/3/9 del 26/03/2012
Si fa seguito alla circolare n.
300/A/1/5631/10/101/3/3/9 del 24 giugno 2011, con la quale, tra le altre
indicazioni, sono state impartite direttive uniformi sulla tematica del
pagamento immediato su strada per le violazioni indicate dall'articolo
202, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del C.d.S.
In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che in occasione dell'approvazione delle citate norme, per effetto della legge 120/2010, fu concordato di interpretare la disposizione relativa all'entità della cauzione da versare, nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta, nel senso più favorevole al trasgressore (il minimo edittale anziché la metà del massimo come la norma prevede).
Ciò allo scopo di evitare che la disposizione potesse creare disparità di trattamento tra conducenti italiani e conducenti di altri stati comunitari. Infatti, per questi ultimi, negli stessi casi, l'articolo 207 del C.d.S. prevede la possibilità di versare una cauzione pari al minimo edittale.
Tale orientamento, naturalmente, doveva servire ad evitare situazioni di conflitto in attesa di una modifica normativa dell'articolo 202 C.d.S. che era stata preannunciata come imminente e che avrebbe dovuto sanare la richiamata incongruenza normativa.
L'oscillante prassi consolidata in questo periodo di prima applicazione delle direttive indicate e alcune segnalazioni da parte degli Uffici sul territorio, nelle more dell'auspicata modifica, rendono necessario fornire un orientamento più adeguato all'attuale dettato normativo.
Atteso quanto esposto si chiarisce che l'entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 202 comma 2 bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa.
In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che in occasione dell'approvazione delle citate norme, per effetto della legge 120/2010, fu concordato di interpretare la disposizione relativa all'entità della cauzione da versare, nel caso in cui non avvenga il pagamento in misura ridotta, nel senso più favorevole al trasgressore (il minimo edittale anziché la metà del massimo come la norma prevede).
Ciò allo scopo di evitare che la disposizione potesse creare disparità di trattamento tra conducenti italiani e conducenti di altri stati comunitari. Infatti, per questi ultimi, negli stessi casi, l'articolo 207 del C.d.S. prevede la possibilità di versare una cauzione pari al minimo edittale.
Tale orientamento, naturalmente, doveva servire ad evitare situazioni di conflitto in attesa di una modifica normativa dell'articolo 202 C.d.S. che era stata preannunciata come imminente e che avrebbe dovuto sanare la richiamata incongruenza normativa.
L'oscillante prassi consolidata in questo periodo di prima applicazione delle direttive indicate e alcune segnalazioni da parte degli Uffici sul territorio, nelle more dell'auspicata modifica, rendono necessario fornire un orientamento più adeguato all'attuale dettato normativo.
Atteso quanto esposto si chiarisce che l'entità della cauzione che deve essere versata dai conducenti dei veicoli immatricolati in Italia che, ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 202 comma 2 bis, non intendono provvedere al pagamento immediato sulla strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai
Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
Giuffrè