mercoledì 9 maggio 2012

A breve quasi tutte le normative sulle attività commerciali (e non solo) subiranno modifiche adeguandosi alle norme comunitarie:un vero e proprio tzunami

Direttiva Servizi: il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri Consiglio dei ministri, schema di D.Lgs. 30.04.2012
Semplificate le procedure di inizio attività.
E' questa la principale novità introdotta dallo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni ed integrazioni al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (cosiddetta Direttiva Servizi) approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012.
Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
Tra le altre novità segnaliamo:
  • semplificazione dello svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o eventi locali straordinari, spesso svolta anche da associazioni di promozione locale, chiarendo che anche in tal caso è sufficiente la SCIA e non è richiesta autorizzazione espressa, né sono richiesti i requisiti normalmente previsti a carico del titolare o del preposto ai fini dell’esercizio normale professionale a tempo indeterminato o stagionale di tale attività;
  • modifiche all’articolo 70, del Decreto Legislativo n. 59/2010, che disciplina il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
  • liberalizzazione dell’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, attraverso la soppressione la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell’ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare;
  • abrogazione dell’albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio;
  • abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto;
  • abrogazione del ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti;
  • in merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica dell’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 (resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità);
  • possibilità per tutte le imprese di acconciatori e di estetisti di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA.
Sono inoltre state semplificate:
  • la gestione del ruolo dei periti e degli esperti;
  • la disciplina dei magazzini generali;
  • la disciplina dei molini.
(Altalex, 4 maggio 2012)
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Ma vediamo nel dettaglio lo tzunami nel campo amministrativo-commerciale e non solo:

Correttivo Servizi: il testo approvato in via preliminare
Il Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012 ha approvato in esame preliminare ha approvato in esame preliminare il seguente schema di decreto legislativo
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 8, definizioni, e all’articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande)

1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 59 del 2010 le parole “dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
2. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”;
b) al comma 2 le parole “E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche” sono sostituite dalle parole “E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche”;
c) al comma 9, nel testo della novella, le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”.
L’articolo 1 del presente schema, reca modifiche all’articolo 8, definizioni, ed all’articolo 64, concernente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della
dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti. Si segnalano le ulteriori modifiche apportate al citato articolo 19 dall’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2012
Si segnala che con l’articolo 41 del decreto legge n. 5 del 2012 si è provveduto a semplificare lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o eventi locali straordinari, spesso svolta anche da associazioni di promozione locale, chiarendo che anche in tal caso è sufficiente la SCIA e non è richiesta autorizzazione espressa, né sono richiesti i requisiti normalmente previsti a carico del titolare o del preposto ai fini dell’esercizio normale professionale a tempo indeterminato o stagionale di tale attività.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 65, relativo agli esercizi di vicinato)

1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) al comma 2 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”.
L’articolo 2 del presente schema, reca modifiche all’articolo 65, concernente gli esercizi di vicinato, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 3

(Modifiche all’articolo 66, relativo agli spacci interni)

1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) al comma 2 le parole le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”.
L’articolo 3 del presente schema, reca modifiche all’articolo 66, concernente gli spacci interni, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 4

(Modifiche all’articolo 67, relativo agli apparecchi automatici)

1. All’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) al comma 2 le parole le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”.
L’articolo 4 del presente schema, reca modifiche all’articolo 67, concernente gli apparecchi automatici, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 5

(Modifiche all’articolo 68, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) al comma 2 le parole le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”.
L’articolo 5 del presente schema, reca modifiche all’articolo 68, concernente la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art.6

(Modifiche all’articolo 69, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. All’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) al comma 2 le parole le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”.
2. All’articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
“6. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all’articolo 74 del presente decreto fintanto che l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell’articolo 4 della Legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”.
L’articolo 6 del presente schema, reca le modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, aggiungendo il comma 6.
Con l’articolo 69 è stata separatamente regolamentata l’attività delle Vendite al dettaglio presso il domicilio dei consumatori e l’attività dell’INCARICATO ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO, figura che aveva trovato la propria definitiva tipizzazione nella legge 17 agosto 2005, n. 173, intervenuta a razionalizzare il quadro sino a tale momento fornito dalla Legislazione sul Commercio (cfr. articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998) e dalla specifica normativa in materia tributaria (cfr. articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e previdenziale (cfr. articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269), nonché da una nutrita ed omogenea prassi in materia fiscale, previdenziale e lavoristica.
Già in sede di rilascio dei prescritti pareri parlamentari, la Commissione XIV della Camera, in data 10 marzo 2010, nelle proprie osservazioni condizionate al Governo, aveva evidenziato «l’opportunità, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l’assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia».
L’articolo 3 della legge n. 173 del 2005 stabilisce che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia.
La previsione normativa lascia dunque intendere che l’attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico “da una o più imprese”.
Ne consegue che l’incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell’impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dell’impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell’esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o raggiungimento di risultati di vendita (cfr.
Interpello 16/2007 dell’11 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Il comma 4, dell’articolo 3, della legge n. 173 del 2005, qualifica come occasionale l’attività resa dall’incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
Ne consegue che fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, gli incaricati non sono da considerarsi soggetti passivi IVA.
Pertanto, l’attività degli incaricati in questione è da intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al comma 6 dell’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, superiore a 5.000 euro (cfr. risoluzione 18/E del 27 gennaio 2007 della Agenzia delle Entrate).
La risultante formulazione del comma 5 dell’articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che pur esclude per la figura dell’incaricato alle vendite (occasionale o abituale) la necessità della Dia e richiama esclusivamente la presenza dei requisiti di onorabilità, l’obbligo di comunicazione dei nominativi alla Autorità di Pubblica Sicurezza e il rilascio del tesserino di riconoscimento, a differenza di quanto invece previsto per gli Agenti di commercio, lascia ancora non opportuni margini a interpretazioni difformi dalla volontà del legislatore e dalla prassi riconosciuta.
Al fine, quindi, di consolidare le indicazioni contenute nella Risoluzione 18/E del 27.1.2006 della Agenzia delle Entrate e nella risposta a Interpello 16/2007 dell’11 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di elementi discriminanti fra lo svolgimento di Attività di incaricato alle vendite abituale rispetto a quella di Agente di commercio, all’articolo 69, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 6.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 70, concernente il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. All’articolo 70, del decreto legislativo n. 59 del 2010, prima del comma 1, è inserito il seguente comma:
“01. All’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole “per dieci anni” sono soppresse”.
2. Il comma 3, dell’articolo 70, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è sostituito dal seguente:
“3. Il comma 13 dell’articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 è sostituito dal seguente: “Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, stabiliscono, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. Le regioni stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime anche secondo il criterio della priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive, compatibilmente con i criteri di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3-bis. All’articolo 29, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole “di cui all’articolo 5, comma 2” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
L’articolo 7 del presente schema reca alcune modifiche all’articolo 70, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che disciplina il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
Nello specifico, il comma 1 modifica l’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nella parte che definisce il commercio su posteggi dati in concessione eliminando il richiamo ai dieci anni. Detto richiamo al limite temporale, infatti, non risulta in linea con il disposto dell’art. 16 del d. lgs. n. 59 ed, in particolare, con le disposizioni di cui all’art. 70, che in materia di durata delle concessioni rinviano ai criteri e ai principi generale e allo strumento dell’intesa in sede di Conferenza Unificata.
Il comma 2 del presente schema reca le modifiche del comma 3, dell’articolo 70, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha modificato il comma 13, dell’articolo 28, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Trattasi delle disposizioni che recano i principi ai quali le regioni si devono attenere ai fini della individuazione dei criteri che i comuni devono applicare per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività.
Per mero errore materiale la modifica non è stata correttamente indicata per cui il vigente contenuto dell’articolo è incomprensibile.
Si tratta, pertanto, di ripristinare una corretta indicazione della modifica normativa, attraverso la sostituzione dell’intero comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che sostituisce a sua volta l’intero comma 13, dell’articolo 28, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Con l’occasione si provvede ad eliminare dal vigente testo descrittivo dei criteri programmatori, quelle parti (“ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione” e “della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante”) che potrebbero essere intese come una programmazione collegata a criteri, ormai inammissibili, di limitazione dell’offerta in correlazione alla valutazione della domanda di mercato, nonché a modificare le parti già implicitamente abrogate o modificate per effetto delle altre innovazioni già introdotte in materia.
Il comma 3 del presente schema aggiunge il comma 3-bis, con il quale all’articolo 29, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, viene sostituito il riferimento ai requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 114 del 1998 (comma peraltro già soppresso dal decreto legislativo n. 59 del 2010) con il corretto riferimento ai requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. All’articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) del comma 1 sono soppresse le parole “non detentive”;
b) al comma 2 le parole “il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi” sono sostituite dalle parole “il gioco d'azzardo o le scommesse clandestine”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di ditta individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.”;
e) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: “6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande é consentito a chi é in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:”;
f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: “b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;”;
g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Sia per le ditte individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.”;
h) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: “6-ter. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola “decreto” sono inserite le seguenti parole: “e le disposizioni di cui agli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”. All’articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 le parole “di cui all’articolo 5, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
6-quater. All’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di
vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione della disciplina più restrittiva fra quelle vigenti per le due tipologie di attività.”
i) l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “7. Sono abrogati i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.”
L’articolo 8 del presente schema modifica l’articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che stabilisce i requisiti d’accesso e di esercizio delle attività commerciali.
Con riferimento ai requisiti morali, sono state introdotte alcune integrazioni e modificazioni per meglio chiarire il contenuto delle disposizioni, al fine di evitare possibili interpretazioni non corrette.
In particolare al comma 1, lettera f), dell’articolo 71 sono eliminare le parole “non detentive” in caso di misure di sicurezza (peraltro non contenute nel soppresso articolo 5 del d.lgs. 114 del 1998), in quanto, in tal modo si rendono impeditive solo le misure di sicurezza personali (detentive e non) escludendo quelle patrimoniali che hanno carattere preventivo.
Al comma 2, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, nel testo oggi vigente, tra le cause ostative all’esercizio dell’attività di somministrazione, ovvero tra le cause del venir meno dei requisiti di onorabilità, sono annoverate le infrazioni alle norme sui giochi.
Queste, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 71, comma 2, sono in tal modo considerate dei reati ostativi che comportano la perdita dei requisiti morali ancor prima della intervenuta reiterazione prevista dal comma 10 dell’articolo 110 del TULPS.
Questa indicazione ha generato non poche perplessità, in quanto le infrazioni alle norme sui giochi sembrerebbero riferite alle violazioni amministrative in materia di installazione o gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S.
Va sottolineato, al riguardo, che ai sensi dell’articolo 110, comma 10, del TULPS, per detta violazione è prevista l’adozione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sospensione della licenza per pubblico esercizio per un periodo da uno a trenta giorni, in quanto le infrazioni alle norme sui giochi non sono considerate reati ostativi, ma dei semplici illeciti amministrativi, per i quali sono previste prima la sospensione della licenza e solo in caso di reiterazione della violazioni la revoca della stessa.
Il citato articolo del TULPS infatti recita: “Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente..”.
Inoltre, come precisato dal Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.7206.12000A(17)4 del 19.6.2009, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa individuata al comma 9 dell’articolo 110 del TULPS non consente l’applicazione della sanzione aggiuntiva indicata al comma 10 (ovvero sospensione e revoca).
Da quanto sopra esposto consegue che il requisito ostativo delle “infrazioni alle norme sui giochi”, espressamente previsto dal citato articolo 71, non caratterizzandosi come reato in senso proprio, può determinare la revoca esclusivamente in caso di reiterazione dell’illecito così come previsto dall’articolo 110, comma 10, del TULPS.
Di conseguenza se si riconoscesse rilievo a tali illeciti, sorgerebbero due tipi di difficoltà:
- a carico dell’ente autorizzatore, quella di individuare l’esistenza di queste infrazioni,
dato che non esiste una banca dati che le raccolga (diversamente dalle sentenze passate in giudicato per i reati che sono ascritte nel certificato del casellario giudiziario)
- a carico del cittadino, quella della perdita del requisito morale per l’esercizio della somministrazione a causa di un semplice illecito amministrativo
La dicitura “per infrazione alle norme sui giochi” è stata quindi cancellata dal comma 2.
Quanto alle modifiche al comma 3, dell’articolo 71, va sottolineato che l’ipotesi di estinzione della causa ostativa faceva espresso riferimento solo al divieto di esercizio dell’attività stabilito dal comma 1: pertanto se la causa ostativa all’esercizio dell’attività di somministrazione era determinata da un reato contemplato dal comma 2 dell’art. 71, questa necessitava di un provvedimento formale di riabilitazione. Di conseguenza è stato inserito anche il riferimento al comma 2 .
Al riguardo si fa presente che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell’attività di somministrazione.
Risulterebbe, comunque, non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.
In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.
Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell’art.71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all’attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti.
Al comma 5, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti, in capo al legale rappresentante o ad altra persona preposta all’attività commerciale, era riferito ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’art. 71: è stato di conseguenza inserito anche il riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 2. Con l’occasione, in relazione all’introduzione della possibilità di ricorrere ad un preposto anche per le ditte individuali al fine della dimostrazione dei requisiti professionali, è stato esplicitato che i requisiti morali devono essere anche in tal caso posseduti sia dal titolare che dal preposto.
Con riferimento ai requisiti professionali sono state inserite le seguenti modifiche volte a facilitare il conseguimenti e la dimostrazione di tali requisiti per i nuovi soggetti che intendono esercitare le attività d’impresa interessate.
L’alinea del comma 6 è stato modificato eliminando l’estensione dei requisiti professionali alle attività esercitate nei confronti di una cerchia ristretta di persone, dove possono essere individuate altre garanzie di professionalità dalle stesse persone interessate, e chiarendo che la necessità di requisiti professionali è riferita alle sole attività finalizzate all’alimentazione umana e che i requisiti professionali non sono quindi richiesti, ad esempio, per la vendita di mangimi per animali. Con ulteriore modifica al medesimo alinea del comma 6 la normativa vigente è modificata anche per restringere la prescrizione dei requisiti professionali per il commercio dei prodotti alimentari alla sola vendita al dettaglio, così come poi meglio
precisato nell’articolo relativo alla vendita all’ingrosso di prodotti alimentari.
La lettera b), del comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata modificata con l’aggiunta del riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo all’esercente in proprio, riferimento già presente nel decreto legislativo n. 114 del 1998, al fine di rendere esplicito che al titolare o rappresentante legale dell’impresa del settore alimentare che voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova sia riconosciuto il requisito professionale a pari condizioni con il proprio dipendente qualificato.
Con l’ulteriore aggiunta del comma 6-bis è stata confermata la possibilità, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, di indicare un soggetto delegato o preposto all’attività che può possedere i requisiti professionali in luogo del legale rappresentante. Tale possibilità è stata ora estesa anche al titolare della ditta individuale.
Il riferimento a detta possibilità, limitatamente a società ed organismi collettivi, era rimasto esplicito per l’attività di commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, in quanto il comma 6 dell’articolo 5 del decreto citato non era stato oggetto di abrogazione da parte del comma 7, dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Per quanto riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’abrogazione dell’articolo 2, della legge n. 287 del 1991 ad opera del comma 7, dell’articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ha prodotto un vuoto normativo che era necessario colmare con l’introduzione di una norma specifica al riguardo.
Conseguentemente, con l’aggiunta, nel presente schema, della norma specifica al riguardo, risultando superflua la norma contenuta nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, è stato modificato l’ultimo comma del citato articolo 71 (il comma 7, erroneamente indicato come ulteriore comma 3 nel testo pubblicato), riguardante le abrogazioni, inserendo anche la soppressione del citato comma 6.
Con il comma 6-ter, nelle disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia di commercio contenute all’articolo 22, commi 4 (revoca dell’autorizzazione) e 5 (chiusura dell’esercizio), del d.lvo n. 114/1998, si sostituisce al riferimento al soppresso comma 2 dell’articolo 5 di tale decreto il richiamo alla corrispondente disposizione del comma 1 dell’articolo 71 del d.lvo n. 59/2010 e, con l’occasione, si inserisce al comma 1 (sanzioni amministrative pecuniare) del medesimo articolo 22 il richiamo anche alle violazioni delle disposizioni del d. lgs. n. 59 che hanno sostituito o modificato le disposizioni del d.lvo 114 per le quali era prevista l’applicazione della sanzione in questione.
Con il comma aggiuntivo 6 quater, l’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è modificato eliminando l’attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, che appare misura di limitazione della libertà di organizzazione dell’impresa commerciale sproporzionata al suo stesso scopo, sostituendola con la mera previsione secondo cui in tal caso si applica all’intera superficie dei locali utilizzati in modo promiscuo per le due attività, le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività in questione. In tal modo l’attività congiunta è sempre consentita, ma si evita che attraverso essa, dichiarando, senza adeguate separazioni, che parte della superficie dei locali interessati sia dedicata all’attività all’ingrosso, siano elusi i maggiori vincoli per le grandi superfici di vendita al dettaglio connessi alle esigenze di programmazione urbanistica

Art. 9

(articoli aggiuntivi dopo l’articolo 71, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse)

1. Dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono aggiunti i seguenti articoli 71-bis e 71-ter.
«Art. 71-bis
(Commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316 “Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari”;
b) il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131 “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari”;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, le parole “E' subordinato ad una denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle parole : “Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione o denuncia di inizio attività”.
L’articolo 9 del presente schema contiene diversi articoli aggiuntivi al d.lgs 59/2010
Il primo articolo aggiuntivo proposto (71-bis), nella sostanza, liberalizza l’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, o meglio, sopprime la disciplina specifica in materia, riconducendo tale attività nell’ambito della generale disciplina sulla produzione alimentare . Infatti la ratio che a suo tempo ha giustificato la necessità di una disciplina specifica nel caso dei soggetti esercenti l’attività in questione, ossia la finalità di tutela della salute dei consumatori, stante l’attuale vigenza di numerose e stringenti norme generali di tutela con le medesime finalità, non ha più ragion d’essere.
Art. 71-ter
(Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo è soppresso l’albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125 “Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici”.
2. Il Comune inibisce l’attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all’ingrosso perché non consentano all’inibito l’accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l’iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11, dell’articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.»
Segue relazione all’articolo 9.
Il secondo articolo aggiuntivo proposto (71-ter) nel prevedere l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 3, della legge n. 125 del 1959, abroga anche l’albo dei commissionari, mandatari ed astatori tenuto dalle Camere di commercio (l’albo dei commercianti all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è già stato soppresso dal comma 11, dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998).
Il terzo comma, in merito all’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, modifica l’attuale disciplina consentendo di avviare l’esercizio di detta attività senza l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all’articolo 71, comma 6, del d. lgs. n. 59 del 2010. Resta l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’articolo 71, comma 1, del medesimo decreto, che viene effettuato in sede di iscrizione al Registro Imprese.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 72, relativo all’attività di facchinaggio)

1. All’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Nell’articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppresse le parole “di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e”. Il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 si applica compatibilmente con quanto previsto dal primo periodo del presente comma.”.
L’articolo 10 del presente schema, reca modifiche all’articolo 72, concernente l’attività di facchinaggio, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Si tratta in primo luogo degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
L’avvio dell’attività di facchinaggio è stata già oggetto di misure di liberalizzazione con l’articolo 10, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Tale attività, infatti, è stata assoggettata a DIA, ora SCIA e sono stati eliminati requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale (cfr. art. 10, comma 3).
Con la lettera b) della disposizione proposta, ai fini dell’avvio dell’attività, si eliminano anche i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attualmente stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221, recante le disposizioni di attuazione della legge n. 57.

Art. 11

(Modifiche all’articolo 73, relativo all’attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. All’articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) il comma 7 è soppresso.
L’articolo 11 del presente schema, reca modifiche all’articolo 73, relativo all’attività di intermediazione commerciale e di affari, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Con l’occasione, inoltre, si provvede ad abrogare il comma 7 del medesimo articolo 73, che reiterava erroneamente la soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo dei mediatori, già eliminata con l’articolo 11, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in legge 248 del 2010.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 74, relativo all’attività di agente e rappresentante di' commercio)

1. All’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”.
L’articolo 12 del presente schema, reca modifiche all’articolo 74, relativo all’attività di agente e rappresentante di' commercio, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività
(DIA).

Art. 13

(Modifiche all’articolo 75, relativo all’attività di mediatore marittimo)

1. All’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”.
L’articolo 13 del presente schema, reca modifiche all’articolo 75, relativo all’attività di mediatore marittimo, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 14

(Modifiche all’articolo 76, relativo all’attività di spedizioniere)

1. All’articolo 76, del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) al comma 3, le parole “se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica”, sono sostituite da “e, quelli dei soggetti che l’abilitano, nella posizione REA relativa all’impresa”;
c) al comma 4, nel testo della novella, le parole “3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale” sono sostituite come segue: “3. L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato”;
d) al comma 4, nel testo della novella, le parole “Per le ditte individuali” sono sostituite da “Per le imprese individuali e le società cooperative”;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4–bis. L’articolo 7 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente:
«ART. 7. 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 6.»”;
f) il comma 5 è soppresso;
g) al comma 7, dopo le parole “Camere di commercio.” sono aggiunti i seguenti periodi “E’ altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. Le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.”.
L’articolo 14 del presente schema, reca modifiche all’articolo 76, relativo all’attività di spedizioniere, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Alla lettera a) si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Con la lettera b) si è provveduto ad eliminare un errore di sovrapposizione della disciplina relativa all’attività di mediazione, agente e rappresentante e mediatore marittimo a quella di spedizioniere. In quest’ultima infatti l’accesso all’attività è riservata solo alle imprese, come testualmente afferma l’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 1442 del 1941. Non ha pertanto senso la previsione dell’esercizio dell’attività, da parte di soggetti diversi dalle imprese. Per lo stesso motivo, con la lettera f) di questo articolo 14, è stato eliminato il comma 5 dell’articolo 76 .
Con la lettera c) si è provveduto a specificare meglio il testo, onde evitare fraintendimenti. In tal senso si è provveduto ad eliminare dal novero le Società per azioni, che devono avere un capitale minimo di 120.000 euro, e a precisare che il capitale deve essere sottoscritto e versato.
Con la lettera d), per i medesimi motivi si è precisato che si tratta di imprese individuali e non ditte, segno distintivo dell’azienda, e si è esteso il regime anche alle cooperative, che in assenza di un capitale sociale fisso e determinato risultavano pretermesse dalla nuova disciplina”.
Alla lettera e) si è riscritto l’articolo 7 della legge, che creava problemi di incoerenza con la novella dell’articolo 6 della legge operata dal decreto legislativo 59 del 2010.
Infine con la lettera g) si è provveduto all’eliminazione della Commissione centrale, in armonia con la soppressione già operata per i mediatori ed agenti di commercio dall’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche in legge 248 del 2010, peraltro ora senza ragione attesa la soppressione della Commissione
provinciale operata dal decreto legislativo 59 del 2010.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 77, relativo all’attività di acconciatore)

1. All’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, nel testo della novella, le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”, le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”, ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Il Comune, competente per territorio, accerta il possesso dei requisiti professionali prescritti ai fini dell’avvio dell’attività”.
2. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, alla fine del comma 2, nel testo della novella, dopo la parola “acconciatore” sono aggiunte le seguenti parole: “ ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.”.
3. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2.bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati l’articolo 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e gli articoli 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole “degli articoli successivi”, sono sostituite dalle parole “legislative vigenti in materia”».
L’articolo 15 del presente schema, reca modifiche all’articolo 77, relativo all’attività di acconciatore, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in sostanza degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
Con l’occasione si introduce una precisazione relativamente alla competenza in materia per garantire a tutte le imprese di acconciatori di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA. Nella sostanza, si elimina il passaggio in Commissione Provinciale dell’artigianato, che ancora molti Comuni chiedono ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali. La disposizione, infatti, prevede che siano i Comuni che ricevono la SCIA a verificare il possesso dei requisiti previsti.
Il comma 2 della disposizione proposta reca alcune abrogazioni, sia dovute ad incompatibilità con la disciplina di semplificazione prevista, sia finalizzate a favorire l’attività di impresa

Art. 16

(Modifiche all’articolo 78, relativo all’attività di estetista)

1. All’articolo 78, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma1, nel testo della novella, le parole “dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “segnalazione certificata di inizio di attività”, le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della
legge” , ed alla fine del testo della novella è aggiunto il seguente periodo: “Il Comune, competente per territorio, accerta il possesso dei requisiti professionali prescritti ai fini dell’avvio dell’attività”;
b) al comma 2, alla fine del testo della novella, è aggiunto il seguente periodo: “Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sono o restano abrogati l’articolo 4, comma 1, l’articolo 6, comma 4, dalle parole “prevedendo le relative sessioni” fino alla fine del precitato comma, e l’articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1”.
L’articolo 16 del presente schema, reca modifiche all’articolo 78, relativo all’attività di estetista, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si tratta in primo luogo degli aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
La finalità delle disposizioni è inoltre quella di garantire a tutte le imprese di estetisti di iniziare l’attività con la sola presentazione della SCIA. Nella sostanza, si elimina il passaggio in Commissione Provinciale dell’artigianato, che ancora molti Comuni chiedono ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali. La disposizione, infatti, prevede che siano i Comuni che ricevono la SCIA a verificare il possesso dei requisiti previsti.
Le modifiche al comma 3 del citato articolo 78 recano integrazioni delle abrogazioni, sia dovute ad incompatibilità con la disciplina di semplificazione prevista, sia finalizzate a favorire l’attività di impresa.

Art. 17

(Modifiche all’articolo 79, relativo all’attività di tintolavanderia)

1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “soggetta a dichiarazione di inizio di attività” sono sostituite dalle parole “soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività” e le parole “articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge” sono sostituite dalle parole “articolo 19 della legge”;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.
L’articolo 17 del presente schema, reca modifiche all’articolo 79, relativo all’attività di tintolavanderia, del decreto legislativo n. 59 del 2010. La lettera a) introduce gli
aggiornamenti necessari per tener conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA). Con la lettera b) si intende ovviare al vuoto legislativo riguardante l’esercizio di attività di lavanderia self-service. Si tratta di una tipologia di impresa che pur in via di rapida espansione soprattutto nei centri abitati di dimensioni medio-grandi, o caratterizzati dalla presenza di particolari fasce di clientela fuori sede (es. studenti, turisti ecc.) è finora rimasto privo di disciplina normativa. Ciò continua a dar luogo a numerose incertezze amministrative in merito alla possibilità di assoggettamento alla legge che disciplina l’attività di tintolavanderia. Le lavanderie self service sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco. Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa. L’assenza di trattamento di lavaggio a secco fa sì che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente si ritiene non necessaria la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali presso ciascuna sede dell’impresa. Proprio per evitare rischi di elusione della più stringente disciplina dell’attività, in parziale sovrapposizione, di tinto lavanderia, si ritiene peraltro opportuna la previsione di una segnalazione certificata di inizio attività e il richiamo alle disposizioni che richiamano la tutela della concorrenza, la libertà di iniziativa economica privata e la previsione di programmi e controlli esclusivamente per fini di utilità sociale, la tutela dei consumatori e dell’ambiente, le competenze delle regioni con riferimento all’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti produttivi, alla regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli impianti e alle eventuali sanzioni specificamente applicabili alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.

Art. 18

(articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli)

1. Dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono aggiunti i seguenti articoli da 80-bis a 80- sexties:
«Art. 80-bis
(Stimatori e pesatori pubblici)
1. E’soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 32, primo comma, n. 3°, del Testo unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 “Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa” nella sola parte in cui prevede l’istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
b) il decreto ministeriale 11 luglio 1983 “Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici”.
L’articolo 18 aggiunge alcuni ulteriori articoli dopo l’articolo 80 del d.lgs 59/2010 con ulteriori soppressioni di ruoli e semplificazioni alle attività economiche.
La prima norma aggiuntiva proposta (art. 80-bis) prevede l’abrogazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici che risulta del tutto obsoleto, considerato che la disciplina vigente non prevede requisiti specifici per ottenere l’iscrizione nel ruolo e che tale previsione risulta quindi un inutile appesantimento burocratico per un’attività già sostanzialmente libera e che, peraltro, la presenza del pesatore risulta sostanzialmente inutile nel caso di pese pubbliche, considerato che oggi la strumentazione è automatica ed oggetto di validi controlli metrologici.
Art. 80-ter
(Attività di mediatori per le unità di diporto)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma è soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità da diporto, sono abrogati il capo III del Titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III, le parole “e sulla mediazione”.
Segue relazione all’articolo 18.
La seconda disposizione aggiuntiva proposta (art. 80-ter) elimina il ruolo dei mediatori per le unità da diporto previsto dal codice della nautica da diporto che attualmente sul territorio nazionale comprende un numero irrisorio di soggetti e che, nonostante il tempo trascorso dall’adozione del predetto codice, manca tuttora di adeguata disciplina attuativa. Ne consegue che ai mediatori per le unità da diporto tornano ad applicarsi, per quanto compatibile, le norme nazionali relative ai mediatori marittimi e si supera l’ingiustificato rinvio a norme regionali per la definizione dei requisiti d un’attività da svolgersi secondo modalità di accesso uniformi a livello nazionale.
Art. 80-quater
(Ruolo dei periti e degli esperti)
1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, sono apportate le seguenti modificazioni al “Regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1979:
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “4. - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;
b) al settimo comma dell’articolo 5 le parole “La commissione di cui all’articolo 4” e le parole “la commissione” sono sostituite con “La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
c) al primo comma dell’articolo 6 sono soppresse le parole “ed alla proposta della commissione di cui all’art. 4” ed al secondo comma dell’articolo 6 sono soppresse le parole “in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta”;
d) all’articolo 7 sono soppresse le parole “che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente”;
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
f) all’articolo 10 sono soppresse le parole “l'attività abitualmente esercitata”;
g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “11. Il ruolo è pubblico e l’elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio”;
h) all’articolo 13 le parole “la commissione di cui all’articolo 4” sono sostituite da “la Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato”; le parole successive ad “attività” sono soppresse;
i) all’articolo 15 i termini “commissione” e “commissione prevista dall’art. 4” sono sostituiti dal termine “dirigente della camera di commercio” e il quinto comma è soppresso;
l) sono abrogati l’articolo 3, l’articolo 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e l’articolo 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall’ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.
Segue relazione all’articolo 18
La ratio di questa ulteriore norma aggiuntiva proposta (articolo 80-quater) è di semplificare la gestione del ruolo dei periti e degli esperti. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dalla Camera di commercio in forma semplificata. L’iscrizione nel ruolo, infatti, è disposta dalla Camera di commercio che verifica il possesso dei requisiti e valuta i titoli e i documenti comprovanti l’idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali l’aspirante chiede l’iscrizione. Conseguentemente vengono abrogate o modificate tutte le disposizioni del D.M. 29 dicembre 1979, recante il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le Camere di commercio, che prevedono o richiamano la Commissione, nominata dalla Giunta della Camera, alla quale attualmente è affidato il compito di proporre l’iscrizione nel ruolo, che la norma proposta sopprime.
Art. 80-quinquies
(Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale)
1. L’attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
2. L’alinea del primo periodo del primo comma dell’art. 2 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è sostituito dal seguente: “Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del registro delle imprese che le trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive segnalazione certificata di inizio dell’attività corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:”.
3. All’articolo 21, secondo comma, del regio decreto legge 1 luglio 1926, n.2290 sono soppresse le parole ”trascorso il detto termine”.
4. L’articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 è sostituito dal seguente: “Art. 1. - La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano
finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell’edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l’istanza. Lo sportello unico dell’edilizia comunica l’esito al Ministero dello Sviluppo economico”.
5. Il quinto comma dell’art. 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 è sostituito dal seguente: “La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell’attività presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
6. L’articolo 4 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Il Ministero per lo Sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall’art. 19 della legge 241/1990. Tali accertamenti verranno effettuati di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1 luglio 1926, n. 2290 e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l’esercizio delle attività commerciali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell’esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l’esercizio dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attività riconducibili ad attività escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell’articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2 primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8 secondo e quinto comma, 9,18 e 21, primo comma del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 “Ordinamento dei magazzini generali”;
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 “Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali”.
Segue relazione all’articolo 18
La ratio di questa ulteriore norma aggiuntiva proposta (articolo 80-quinquies) è di semplificare la disciplina dei magazzini generali, in linea con le prescrizioni della direttiva servizi in quanto applicabili, costituendo il presupposto per un successivo aggiornamento, anche mediante codificazione, delle relative norme molto risalenti nel tempo (la disciplina di base dei magazzini generali è contenuta in norme legislative e regolamentari del 1926 e del 1927).
I magazzini generali sono caratterizzati prevalentemente da attività riferibili in senso lato a
quelle sussidiarie dell’attività di commercio, pienamente rientranti nell’ambito della direttiva servizi, ed in parte da attività, quali quelle connesse al rilascio delle fedi di deposito, almeno in parte riconducibili ad attività finanziarie che, in quanto tali, sarebbero escluse dall’applicazione della direttiva servizi.
L’intervento è volto principalmente a sostituire la SCIA all’attuale sistema autorizzatorio, caratterizzato da controlli ex ante. In sostanza, le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del Registro delle Imprese che le trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio dell’attività corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive previste. Vengono, altresì, inserite alcune disposizioni che semplificano l’applicazione delle discipline inerenti le cauzioni e le fidejussioni.
Art. 80-sexties
(Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti)
1. L’esercizio dell’attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell’art. 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857 e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386 sono abrogati.»
Segue relazione all’articolo 18
Questa ulteriore norma aggiuntiva proposta (articolo 80-sexties) è finalizzata a semplificare la disciplina dei molini. L’impianto di un nuovo molino, il trasferimento e la trasformazione di molini esistenti è oggi disciplinato dalla legge n. 857 del 1949 e, a seguito di interventi normativi (per ultimo il d.lgs. 112 del 1998), a licenza della Camera di commercio soggetta al silenzio-assenso. Con la norma preposta si sopprime il silenzio-assenso e lo si sostituisce con la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Registro Imprese che la trasmette al SUAP del Comune competente per territorio.
Conseguentemente si abroga la disciplina contenuta nella legge n. 857 del 1949 e il relativo regolamento contenuto nel D.P.R. n. 386 del 1994.

Art. 19

(Modifiche all’articolo 81 relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi)

1. All’articolo 81, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto il seguente comma: “2. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del medesimo codice.”.
La direttiva europea 2006/123/CE, ha previsto all’articolo 26 una serie di misure, volontarie e non, per il miglioramento della qualità dei servizi, che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione europea, hanno il compito di attuare.
In particolare, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché le
informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari dei servizi” stessi. Il significato dell’espressione è chiarito dal considerando 102, il quale fa esplicito riferimento al settore alberghiero. Il considerando 102 richiama anche l’importanza di rendere accessibili tali informazioni al fine di migliorare la trasparenza, e di fornire ai destinatari criteri comparabili per valutare la qualità dei servizi ad essi offerti.
Per questi motivi, il Decreto Legislativo 25 marzo 2010, n. 59, nel recepire la direttiva, ha previsto all’art. 81 uno specifico riferimento ai marchi (ed altri attestati) di qualità dei servizi. L’articolo prevede che “i soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008”.
Si è ritenuto ragionevole attribuire ai soggetti che istituiscono o gestiscono il marchio l’onere di informare il mercato delle sue caratteristiche, attraverso lo strumento oggi prevalente nel marketing e cioè il sito Internet. Nel contempo, attraverso l’obbligo di informativa al Ministero dello Sviluppo Economico, si sono poste le basi per un monitoraggio del settore ed una ulteriore divulgazione dei marchi, che ne evidenzi le differenti caratteristiche.
Il MSE sta predisponendo una banca dati dei marchi di qualità dei servizi relativamente ai quali è pervenuta la prescritta comunicazione.
Tuttavia, l’attività condotta in applicazione della norma, ed in particolare il monitoraggio dei marchi finora comunicati al ministro, talvolta su iniziativa dei soggetti gestori,ma più frequentemente in seguito a richiesta da parte del Ministero, ha evidenziato alcune criticità.
In particolare, l’impostazione prettamente “volontaristica” della norma, tendente a convincere i soggetti gestori più che a costringerli ad adottare le misure richieste, si sta rivelando talvolta insufficiente a assicurare una adeguata informazione al consumatore circa le caratteristiche dei marchi in questione.
E’ emersa quindi l’esigenza di prevedere un sistema di sanzioni, ovviamente proporzionate all’entità della violazione, che imponga ai soggetti gestori dei marchi di inserire sul sito Internet tutte le informazioni ritenute importanti. Al mancato adempimento entro un termine stabilito dovrebbe seguire, quindi, una sanzione, pecuniaria o di altra natura.
Per dare un segnale di cogenza dell’obbligo in questione, evitando tuttavia di introdurre specifiche sanzioni, con i connessi problemi applicativi e, nel contempo, di aggravare tale obbligo in misura non proporzionata, si è ritenuto in questa fase sufficiente fare riferimento alle sanzioni già previste dal codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette consistenti nella comunicazione di informazioni non veritiere o nell’omissione di informazioni rilevanti.

Art. 20

(Inserimento articolo 81 bis, concernente provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori)

 1. Dopo l’articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 81 bis (Provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori) - Al fine di adeguare il testo del Codice del Consumo all’articolo 42 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno ed alle conseguenti disposizioni della direttiva 2009/22/CE, concernente provvedimenti inibitori a tutela
degli interessi dei consumatori, all'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n 221, alla fine della lettera b) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: "c) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno."
Nell’attuare la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si è erroneamente omesso di tener conto dell’articolo 42 della Direttiva stessa che include nel campo di applicazione della direttiva 98/27/CE sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori anche la stessa direttiva 2006/123/CE, consentendo la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi. Tale esigenza è stata confermata dalla direttiva 2009/22/CE, che rappresenta la versione codificata della direttiva 98/27/CE e reca in allegato l'elenco aggiornato delle direttive cui si applicano i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, includendovi, tra l'altro la direttiva 2006/123/CE. Trattandosi per il resto di codifica di modifiche già apportate e recepite, neppure per tale direttiva si è proceduto a specifica attuazione. Con nota del 1 febbraio 2010, pervenuta tramite la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, la Commissione europea chiedeva di conoscere quali misure di diritto interno fossero state adottate dall'Italia atte a dimostrare l'estensione della direttiva sulle azioni inibitorie, tra l'altro, anche alla direttiva 2006/123/CE. Tale problema non è stato risolto neppure nella legge comunitaria 2009 e nella legge comunitaria 2010, nel frattempo approvate.
La presente modifica al d.lgs. n. 59/2010 rappresenta quindi un atto necessitato per adeguare la normativa interna alle disposizioni comunitarie, consentendo nel contempo di fornire alla commissione europea una definitiva risposta circa le iniziative in atto, al fine di scongiurare l'apertura formale di una procedura di infrazione.

Art. 21

(Modifiche articolo 85 recante modifiche ed abrogazioni)

1. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è soppresso;
b) al comma 2, le parole “74, 75, 76, 77 e 78” sono sostituite da “73, 74, 75 e 76”
c) al comma 5, sono soppresse le lettere a), b), d), f) e g);
d) al comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: “e-bis) l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n. 1442.”
Con l’articolo 21 sono apportate modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 59 del 2010.
L’abrogazione del comma 1 è motivata dalla circostanza che le modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 ivi previste, sono state superate dalle successive modifiche della medesima disposizione relative all’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività e, da ultimo, dalle ulteriori modifiche apportate al citato articolo 19 dall’articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2012 .
Si è inoltre provveduto a riallineare i riferimenti erronei contenuti nel comma 2, alla definitiva numerazione degli articoli del decreto legislativo 59. Tale disallineamento, dovuto
alle modifiche che la numerazione degli aticoli ha subito nel corso dell’iter del provedimento è evidente ove si tenga conto che l’attuale testo farebbe derivare un’abrogazione implicita di norme in contrasto dagli articoli 77 e 78 che contengono solo novelle ed abrogazioni espresse.
La modifica del comma 5 dell’articolo 85 è motivata dall’opportunità di eliminare la duplicazione delle disposizioni di soppressione contenute alle lettere a), b), d), f) e g) di tale comma e, con identico testo, anche agli articoli 64, comma 10, 65, comma 3, 66, comma 3, 67, comma 3, 68, comma 3, 69, comma 4, 71, comma 3, 75, comma 4, 78, comma 3, e 79, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010. Con l’occasione, inoltre, sopprimendo completamente la predetta lettera g), si corregge l’erronea abrogazione dell’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n.84, articolo che era stato invece correttamente mantenuto in vigore e riformulato al comma 4 dell’articolo 79 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010.
Sempre al comma 5 sono infine state aggiunte fra le norme abrogate quelle contenute nella legge sugli spedizionieri relativamente al requisito della buona condotta e della licenza TULPS.