L'Agenzia delle Entrate va contro la recente sentenza della Cassazione che ha sancito lì impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità
Dopo la sentenza n. 7344 dell’11 maggio 2012 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha disposto l’impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità, anche conosciute come avvisi bonari, a porre un freno agli animi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate.
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza della suprema Corte
Con un comunicato stampa di oggi, 23 maggio, l’Agenzia guidata da Attilio Befera precisa invece che tali avvisi bonari non sono immediatamente impugnabili, confermando così la sua adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU.) n.16293/2007 e n.16428/2007. Queste ultime sentenze infatti hanno previsto l’esclusione dell’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
La recente sentenza n. 7344/12
Criticata quindi la recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n.7344/2012, che secondo l’Agenzia è stata peraltro emessa in relazione ad una controversia riguardante anche il ruolo che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli avvisi bonari, non giustificando allora un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia.
Per le Entrate ricorsi inammissibili
In sostanza l’Agenzia e il Fisco quindi, va contro la sentenza degli Ermellini e non è il primo caso questo, per cui gli Uffici delle entrate continueranno, come si legge nel comunicato, a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari. Conseguentemente si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario. In ultima istanza, del comunicato dell’Agenzia si precisa che la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può in ogni caso essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo. E’ con la notifica della cartella di pagamento che l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.