giovedì 31 maggio 2012

Autovelox, se è mobile non c’è obbligo di segnale un chilometro prima

30.05.2012 - Cancellieri al 'question time'è intervenuta in risposta ad un'interrogazione riproposta dall'on.le  Proietti unitamente all'On.le Toto, chiarendo che non c'è obbligo di segnalare un km prima l'autovelox se l'apparecchiatura è mobile ed è presente un organo di polizia stradale.

Cancellieri ha anche ribadito che se il superamento dei limiti di velocità è accertato tramite un'apparecchiatura mobile, non si applica la norma che impone che via sia almeno la distanza di un chilometro tra il segnale che indica il limite di velocità e l'autovelox.
Il ministro prendendo peraltro spunto da una precedente Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S,- ha spiegato  - che l'articolo 25 della legge 120/2010, che impone la distanza di almeno un chilometro tra il segnale recante il limite di velocità e l'apparecchiatura di rilevazione da remoto  non è applicabile nei casi in cui l'infrazione è accertata tramite apparecchiature mobili, il cui uso è connotato dalla presenza di un organo di polizia stradale.
E' Appena il caso di aggiungere  infatti, che in detta ipotesi resta possibile la contestazione immediata dell'infrazione.

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 Ricostruzione della vicenda
Il deputato del Fli Francesco Proietti Cosimi dichiara guerra all'autovelox di Arsoli, ma il sindaco ribatte che è tutto regolare. L'esponente politico ha inviato un'interrogazione al ministro degli Interni perchè questi apparecchi "fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati od installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, e nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del Codice della Strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione". L'esponente del Fli chiedeanche perchè "il Prefetto non abbia sospeso o annullato i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità come specificatamente nel caso di Arsoli".
Secca ed immediata la replica del primo cittadino di Arsoli:"Abbiamo le autorizzazioni di Astral e della Prefettura - ribatte Paolo Martino - pertanto è tutto regolare, se c'era qualche anomalia avrebbero già ritirato le autorizzazioni, comunque siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento". Il deputato del Fli ha anche presentato un esposto alla Compagnia dei Carabinieri di Subiaco.

Antonio Scattoni da"Il Messaggero"

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 C.4/04417 PROIETTI COSIMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: i comuni di...
 
 Atto Camera.  
 Interrogazione a risposta scritta 4-04417 presentata da FRANCESCO PROIETTI COSIMI
 venerdì 2 ottobre 2009, seduta n.225  

 PROIETTI COSIMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

 i comuni di Roviano, Arsoli, Marano Equo e Agosta tutti nella provincia di Roma, da anni utilizzano gli autovelox solo per far cassa nei conti comunali; difatti sono collocati lungo il tratto di strada statale che attraversa il loro territorio ma non il paese;

 gli automobilisti non sono in grado di poter accertare se tali strumenti siano utilizzati legalmente, e con tutte le autorizzazioni che la legge impone;

 i vigili urbani di tali comuni troppo spesso, installati gli strumenti, si nascondono e non restano in prossimità degli stessi, tradendo lo spirito della legge -:

 quali siano le procedure per la verifica della regolarità degli autovelox e la documentazione necessaria per poterli utilizzare;

 se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga di assumere iniziative volte a garantire che i proventi delle contravvenzioni siano utilizzati nel rispetto della normativa vigente;

 quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per far cessare eventuali abusi nell'uso degli autovelox.
 (4-04417)

 Atto Camera.
Risposta scritta pubblicata giovedì 31 marzo 2011   nell'allegato B della seduta n. 456   
 All'Interrogazione 4-04417 presentata da
 FRANCESCO PROIETTI COSIMI
 Risposta. - Il Ministero dell'interno segue con particolare attenzione il problema dell'incidentalità stradale, che, nonostante una recente lieve flessione, mantiene livelli di mortalità molto elevati, dovuti, in buona parte, all'eccessiva velocità.
 Per contrastare il fenomeno - il cui contenimento rientra, tra l'altro, nei programmi prioritari dell'Unione europea - vengono apprestati strumenti normativi ed operativi tali da consentire, da un lato, un'efficace azione preventiva e repressiva, scongiurando, dall'altro, il pericolo di un uso distorto del potere sanzionatorio, che non può costituire un improprio strumento per reperire risorse finanziarie da immettere nei bilanci degli enti pubblici.
 Le strategie adottate negli ultimi anni hanno tenuto conto anche delle esigenze di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane disponibili, attraverso il ricorso a moderne tecnologie di controllo a distanza, adeguate a rilevare talune infrazioni particolarmente frequenti e pericolose per gli utenti della strada.
 L'obiettivo, peraltro, va perseguito nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza personale e del diritto di difesa delle persone sanzionate e tenendo presente che l'impiego di dette tecnologie - anche in alternativa alla contestazione immediata al trasgressore - deve essere sempre in stretta correlazione con l'effettiva finalità di contrasto del fenomeno infortunistico.
 A tale proposito il Ministro dell'interno ha diramato, il 14 agosto 2009, una direttiva ai prefetti e agli organi di polizia stradale affinché gli strumenti di controllo della velocità siano utilizzati in modo efficace, garantendo il diritto di informazione degli utenti.
 In particolare, la direttiva affida ai prefetti il compito di monitorare il fenomeno dell'eccesso di velocità e di pianificare le attività di controllo avvalendosi del contributo delle conferenze provinciali permanenti, in cui sono rappresentati tutti i soggetti pubblici interessati alla materia e nel cui ambito è prevista la costituzione di un apposito osservatorio.
 La pianificazione, che consiste anche nella distribuzione dei servizi di controllo tra le diverse Forze di polizia, consente di individuare i punti critici per la circolazione in cui è maggiore il numero - riferito al biennio precedente - degli incidenti stradali. Solo su tali tratti di strada saranno effettuati servizi di controllo con dispositivo di rilevamento della velocità.
 Grazie al coordinamento territoriale, si evita la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada ed ottimizzare le risorse disponibili per individuare e punire le condotte più pericolose.
 Alla specialità polizia stradale della polizia di stato è stato affidato il coordinamento operativo dei servizi, con il compito di monitorare i risultati dell'attività di controllo.
 La direttiva, inoltre, incarica i prefetti di effettuare la ricognizione e l'eventuale revisione dell'elenco dei tratti di strada in cui è consentito l'impiego di sistemi di controllo da remoto delle violazioni, senza la presenza di un operatore di polizia.
 Unitamente alla direttiva, a tutte le Forze di polizia ed alle polizie locali è stato trasmesso un protocollo operativo che detta le disposizioni di dettaglio a cui dovranno attenersi tutti coloro che impiegano i dispositivi di controllo della velocità.
 Il protocollo - che abroga tutte le disposizioni contenute in precedenti circolari in materia, contrastanti con quanto in esso contenuto - rappresenta uno strumento di sintesi, nato dall'esigenza di fare chiarezza su molti aspetti, che in passato sono stati oggetto di questioni interpretative.
 Il protocollo operativo chiarisce che la gestione delle apparecchiature è riservata esclusivamente agli operatori di polizia, impedendo, in ogni modo, il ricorso all'appalto dei servizi a società private, come, peraltro, previsto nei commi 1-ter e 1- quater dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) recentemente riformato.
 Il controllo della velocità costituisce, infatti, un «servizio di polizia» che non può essere delegato ad imprese che noleggiano gli strumenti di controllo. È consentita, pertanto, soltanto la locazione dell'apparecchio che, tuttavia, deve essere utilizzato, anche in tutte le operazioni successive all'accertamento, direttamente dagli operatori di polizia.
 Infine - a riprova della finalità preventiva del controllo elettronico - è previsto che ogni postazione di controllo, sia fissa che mobile, debba essere preventivamente segnalata, ad adeguata distanza, con strumenti idonei.
 In relazione all'impiego, da parte degli enti locali, dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità si ribadisce che l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali esclude ogni verifica statale sulla legittimità degli atti, ammettendo solo il controllo sugli organi, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
 Peraltro, per disciplinare in modo dettagliato l'utilizzo dei citati proventi il legislatore è intervenuto con la legge n. 120 del 29 luglio 2010.
 L'articolo 25 della detta legge («modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità») introduce - ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater - disposizioni e adempimenti a carico degli enti locali, per fare in modo che l'attività di controllo dell'eccesso di velocità rappresenti sempre di più uno strumento reale di prevenzione e non un escamotage per fare cassa.
 Il successivo articolo 40, inoltre, rivisita incisivamente il dettato dell'articolo 208 del codice della strada, introducendo norme che intendono impedire un utilizzo improprio dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie: in particolare il nuovo testo del comma 4, introdotto dal comma 1, lettera c), disciplina analiticamente le finalità e l'utilizzazione del 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni, per violazioni accertate dai rispettivi funzionari, ufficiali ed agenti.
 I successivi commi 5 e 5-bis consentono agli enti stessi di determinare annualmente, con delibera di giunta, la destinazione del rimanente 50 per cento e definire le singole quote di destinazione, nonché individuare la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 («altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale quali manutenzione strade, miglioramento dell'assetto delle strade, interventi a tutela degli utenti deboli - bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, assistenza e previdenza per gli organi di polizia stradale»), da utilizzare, tra l'altro, per le assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato.
 Il Ministero dell'interno viene inserito tra i misteri concertanti le determinazioni annuali delle quote dei proventi spettanti allo Stato da destinarsi alle finalità di cui al comma 2, rimaste immutate, e tra quelli che «trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente».
 I proventi relativi alle violazioni dei limiti di velocità accertate dalla polizia municipale mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento, oppure con l'utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza saranno ripartiti in misura uguale tra il comune e l'ente proprietario della strada, restando escluse le strade in concessione.
 La disposizione entrerà in vigore dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto ministeriale, che definirà le modalità di trasmissione in via informatica di una relazione sui proventi delle infrazioni accertate con l'autovelox. Tale relazione dovrà essere inviata ogni anno entro il 31 maggio ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno e dovrà indicare, per l'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza del comune, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati sfruttando queste risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento.
 Si prevede, altresì, che le spese del personale finanziate con la quota dei proventi ripartiti non potranno superare i limiti e i vincoli imposti dalla norma sul patto di stabilità interno e sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e che la percentuale dei proventi oggetto della ripartizione e spettanti al comune sarà ridotta del 30 per cento annuo se l'ente li utilizzerà in modo non conforme o se non trasmetterà la prescritta relazione.
 Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi ripartiti, verranno definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser.

 Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

Mario Serio