IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la nota con la quale il Comune di Verona ha richiesto la verifica
preliminare del Garante, ai sensi dell'art. 17 del Codice, in relazione
al trattamento di dati personali che intende effettuare attraverso un
sistema "Rfid" per il controllo degli ingressi e delle uscite dalle zone
a traffico limitato (Ztl) dei veicoli adibiti al trasporto delle merci
(nota 8 novembre 2011, prot. n. 271879);
Visto il provvedimento generale del 9 marzo 2005, con il quale il
Garante ha individuato specifiche garanzie per l'uso delle c.d.
"Etichette intelligenti" (Rfid) (doc. web 1109493);
Visto il Nuovo codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285);
Visto il d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, Regolamento recante norme per
l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della l. 15
maggio 1997, n. 127;
Visto il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante dell'8 aprile 2010 (doc. web. n. 1712680);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSA
Il Comune di Verona ha richiesto la verifica preliminare del Garante,
ai sensi dell'art. 17 del Codice, in relazione al trattamento di dati
personali che intende effettuare attraverso un sistema Rfid per la
registrazione dell'"orario di ingresso e il successivo orario di uscita
dalla Ztl" (zona a traffico limitato) dei veicoli adibiti al trasporto
delle merci.
Con riferimento alle finalità che intende perseguire tramite
l'istallazione del predetto sistema, il Comune di Verona ha
rappresentato che "il primo obbiettivo (…) è quello di impedire che i
veicoli autorizzati allo scarico-carico merci in Ztl rimangano
all'interno dell'area oltre il limite concesso dalle ordinanze".
Al riguardo, il Comune ha evidenziato che la normativa di settore
vigente prevede, allo stato, solo sistemi di controllo degli accessi
alla Ztl finalizzati a sanzionare l'ingresso di veicoli privi di
autorizzazione, mentre non è prevista alcuna sanzione per la
trasgressione delle regole concernenti gli orari di ingresso e di uscita
dalla predetta zona (cfr. d.p.r. 22 giugno 1999, n. 250).
Il Comune, rappresentando le modalità di funzionamento del sistema, ha
evidenziato che esso è composto "da un‘antenna posta su un palo
collegata ad una piccola unità locale che registra una sola informazione
e cioè il numero univoco", con cui il Tag è identificato dal
produttore. "Tali antenne sono poste sia in corrispondenza degli
ingressi (varchi ZTL esistenti) sia in corrispondenza di tutte le uscite
dove è presente un varco elettronico".(…). Per sapere a chi appartiene
il veicolo/permesso associato occorre abbinare il Tag alla
targa/permesso, associazione già presente nel gestionale dei permessi,
già soggetto a rigorose misure di sicurezza informatica sotto il profilo
della privacy". Il Comune ha precisato, inoltre, che il sistema
potrebbe essere attivo 24 ore su 24, registrare i Tag (ingresso e
uscita) e consentire di penalizzare i veicoli che risulteranno essere
usciti dalla Ztl oltre l'orario consentito. Al riguardo, è stato
evidenziato che le sanzioni da applicare ai trasgressori sono "ancora
oggetto di discussione, ma che un'ipotesi potrebbe essere la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo di tempo a seguito della reiterata
uscita oltre i limiti (per esempio alla terza volta). Successivamente
(…), il trasgressore verrebbe sanzionato solo se accedesse comunque alla
Ztl nel periodo di sospensione".
Il Comune ha precisato, altresì, che non avrà la "possibilità di
tracciare in modo continuativo i veicoli da monitorare, perché non viene
registrata alcuna informazione sul percorso seguito e l'unica
informazione restituita dal sistema è il Tag".
Il Comune di Verona ha dichiarato di essere il titolare del trattamento
dei dati personali effettuato attraverso il predetto sistema e che "il
responsabile sarà il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il
quale definirà le modalità e i criteri di accesso da parte degli
incaricati, anche sotto il profilo della sicurezza".
Il Comune di Verona ha evidenziato, infine, che il trattamento di dati
personali mediante il sistema sopra descritto–allo stato non ancora
iniziato- sarà effettuato "nel rispetto di misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, ove prescritti, in conformità al
provvedimento a carattere generale del 9 marzo 2005, con il quale il
Garante ha individuato specifiche garanzie per l'uso delle c.d.
"Etichette intelligenti" (Rfid).
OSSERVA
1. La radiotecnologia Rfid.
La Radio Frequency Identification (Rfid) è un sistema che usa onde elettromagnetiche per l'identificazione automatica di cose o persone. Il sistema si compone di un Tag (cioè di un'etichetta costituita da una memoria elettronica leggibile e talvolta scrivibile, nonché da antenne) e di un lettore. I Tag Rfid possono contenere un codice identificativo unico o anche ulteriori informazioni. I lettori Rfid sono utilizzati, appunto, per leggere le informazioni contenute nei Tag.
La Radio Frequency Identification (Rfid) è un sistema che usa onde elettromagnetiche per l'identificazione automatica di cose o persone. Il sistema si compone di un Tag (cioè di un'etichetta costituita da una memoria elettronica leggibile e talvolta scrivibile, nonché da antenne) e di un lettore. I Tag Rfid possono contenere un codice identificativo unico o anche ulteriori informazioni. I lettori Rfid sono utilizzati, appunto, per leggere le informazioni contenute nei Tag.
Con sempre maggiore frequenza i sistemi Rfid comportano il trattamento
di dati personali nella misura in cui nei Tag vengono registrate anche
informazioni idonee a identificare, direttamente o indirettamente, gli
interessati quali nome, cognome, data di nascita, numero di targa, etc..
In considerazione della peculiarità di questi sistemi - molto diffusi e
praticamente invisibili-, deve essere prestata particolare attenzione,
sia nella fase della loro creazione che del relativo utilizzo, alla
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. L'uso del Rfid da parte del Comune di Verona.
Il Comune di Verona ha rappresentato a questa Autorità di voler
attivare un sistema di controllo e registrazione degli orari di ingresso
e di uscita dalla Ztl dei veicoli adibiti al trasporto delle merci
attraverso l'uso di un sistema Rfid, al fine di sanzionare i veicoli che
si trattengono all'interno della predetta zona oltre l'orario
consentito.
Il Comune di Verona ha, quindi, richiesto la verifica preliminare di
questa Autorità, ai sensi dell'art. 17 del Codice, in relazione al
trattamento di dati personali che verrà effettuato attraverso il
predetto sistema.
Al riguardo, occorre dapprima evidenziare che non si ritiene necessario
sottoporre alla verifica preliminare del Garante il predetto
trattamento di dati personali, non rinvenendosi -allo stato e sulla base
degli elementi forniti- alcune delle caratteristiche -di seguito
evidenziate- in presenza delle quali occorre richiedere tale verifica
preliminare.
2.1. La verifica preliminare.
In via generale il Codice prevede che debba essere effettuata una verifica preliminare del Garante, anche a seguito di un interpello del titolare, con riferimento al trattamento dei dati personali -diversi da quelli sensibili e giudiziari- che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, al fine di consentire all'Autorità di prescrivere, ove necessario, ulteriori misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato (art. 17).
In via generale il Codice prevede che debba essere effettuata una verifica preliminare del Garante, anche a seguito di un interpello del titolare, con riferimento al trattamento dei dati personali -diversi da quelli sensibili e giudiziari- che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, al fine di consentire all'Autorità di prescrivere, ove necessario, ulteriori misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato (art. 17).
Con specifico riferimento all'utilizzo di sistemi Rfid, nel
provvedimento generale del 9 marzo 2005, il Garante si è riservato di
prescrivere ai titolari del trattamento di sottoporre alla verifica
preliminare dell'Autorità i sistemi di Rfid destinati all'impianto
sottocutaneo che, in quanto tali, presentano rischi specifici per i
diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati.
Per completezza, si evidenzia, inoltre che, nel provvedimento generale
in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, una delle ipotesi
per le quali il Garante ha prescritto che debba essere richiesta una
verifica preliminare dell'Autorità concerne i sistemi di
videosorveglianza c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e
registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente
comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli
(cfr. punto 3.2.1. del citato provvedimento).
2.2. Il sistema Rfid che il Comune di Verona intende installare.
In tale quadro, con riferimento all'ipotesi generale di cui all'art. 17 del Codice, si rileva che il trattamento di dati personali che il Comune di Verona intende effettuare tramite il sistema Rfid descritto in premessa non necessita della verifica preliminare del Garante, non presentando rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Ciò, innanzi tutto in considerazione delle garanzie rappresentate dal titolare in relazione alle modalità del trattamento che verranno di seguito illustrate (cfr. infra punto 3); inoltre, perché il trattamento riguarda unicamente dati personali -diversi da quelli sensibili e giudiziari- non direttamente identificativi degli interessati e, infine, perché le uniche operazioni di trattamento che il Comune di Verona intende effettuare sono la rilevazione e la conservazione di dati personali che non determinano, sulla base di quanto rappresentato, alcun effetto particolare sulla vita privata degli interessati, nel caso di specie gli intestatari delle targhe dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci nella Ztl.
In tale quadro, con riferimento all'ipotesi generale di cui all'art. 17 del Codice, si rileva che il trattamento di dati personali che il Comune di Verona intende effettuare tramite il sistema Rfid descritto in premessa non necessita della verifica preliminare del Garante, non presentando rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Ciò, innanzi tutto in considerazione delle garanzie rappresentate dal titolare in relazione alle modalità del trattamento che verranno di seguito illustrate (cfr. infra punto 3); inoltre, perché il trattamento riguarda unicamente dati personali -diversi da quelli sensibili e giudiziari- non direttamente identificativi degli interessati e, infine, perché le uniche operazioni di trattamento che il Comune di Verona intende effettuare sono la rilevazione e la conservazione di dati personali che non determinano, sulla base di quanto rappresentato, alcun effetto particolare sulla vita privata degli interessati, nel caso di specie gli intestatari delle targhe dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci nella Ztl.
Il predetto trattamento di dati personali non rientra, inoltre, nelle
particolari ipotesi, puntualmente individuate dal Garante nei
provvedimenti generali del 9 marzo 2005 e dell'8 aprile 2010 sopra
citati, per le quali è stato prescritto ai titolari l'obbligo di
richiedere una verifica preliminare.
3. Il progetto del Comune di Verona: garanzie a tutela degli interessati.
Il Garante ha individuato, nel citato provvedimento generale del 2005, specifiche garanzie a tutela degli interessati in relazione al trattamento di dati personali effettuato attraverso i sistemi Rfid. In tale ambito, l'Autorità ha ritenuto necessario che sia assicurato un rigoroso rispetto di tutti i principi dettati dal Codice, con particolare riferimento ai principi di necessità, liceità, finalità, qualità e proporzionalità dei dati, nonché del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (cfr. artt. 3, 11, 18-22 e 114 del Codice; art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300).
Il Garante ha individuato, nel citato provvedimento generale del 2005, specifiche garanzie a tutela degli interessati in relazione al trattamento di dati personali effettuato attraverso i sistemi Rfid. In tale ambito, l'Autorità ha ritenuto necessario che sia assicurato un rigoroso rispetto di tutti i principi dettati dal Codice, con particolare riferimento ai principi di necessità, liceità, finalità, qualità e proporzionalità dei dati, nonché del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (cfr. artt. 3, 11, 18-22 e 114 del Codice; art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300).
In tale quadro, si rileva, in primo luogo, che il trattamento dei dati
personali in esame attiene alle funzioni istituzionali del Comune, in
quanto è finalizzato ad individuare i trasgressori delle regole
concernenti gli orari di ingresso e di uscita dalla Ztl dai veicoli
adibiti al trasporto merci. Il Codice della strada, infatti, prevede che
nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco,
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli autorizzati per il
carico e lo scarico delle cose (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 18
del Codice; art. 7, comma 1, lett. g) del Codice della strada).
Inoltre, in conformità ai principio di necessità, il sistema Rfid
descritto in premessa consente l'identificazione dell'interessato solo
in caso di necessità (cfr. art. 3 del Codice). Il sistema, invero, non
comporta il trattamento sistematico di dati identificativi diretti, ma
di soli numeri di identificazione personali che non consentono di
risalire immediatamente all'identità dell'interessato. Il sistema,
infatti, effettua la rilevazione e la registrazione delle targhe,
associate al codice univoco con cui il Tag è identificato dal
produttore, dei veicoli autorizzati all'accesso alla Ztl per il carico e
lo scarico delle merci. In tale modo, quindi, l'identificazione
dell'interessato può avvenire solo nel momento in cui, attraverso la
targa, si intende risalire all'intestatario del veicolo, unicamente
quando sia necessario individuare il trasgressore delle regole
concernenti gli orari di ingresso e di uscita dalla Ztl dei veicoli
adibiti al trasporto merci.
Si rileva, inoltre, la pertinenza e non eccedenza delle informazioni
trattate rispetto alla finalità perseguita (cfr. art. 11, comma 1, lett.
d) del Codice). Da una parte, infatti, le targhe dei veicoli
autorizzati all'accesso alla Ztl sono indispensabili al Comune di Verona
per identificare i trasgressori delle regole concernenti gli orari di
ingresso e di uscita dalla Ztl dei veicoli adibiti al trasporto merci;
dall'altra non risulta, sulla base di quanto rappresentato, che il
predetto Comune intenda trattare ulteriori informazioni.
A tutela della libertà e dignità degli interessati, nonché a garanzia
del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il
Comune di Verona ha rappresentato, infine, che il sistema Rfid in esame
non consente "di tracciare in modo continuativo i veicoli da monitorare,
perché non viene registrata alcuna informazione sul percorso seguito".
4. Specifiche prescrizioni e raccomandazioni.
Con specifico riferimento alla tutela degli interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali, il Comune di Verona ha fornito le garanzie richiamate al punto 3 del presente provvedimento ed ha rappresentato di volere attenersi alle prescrizioni fornite dal Garante nel citato provvedimento generale del 9 marzo 2005, con il quale l'Autorità ha evidenziato che, nell'ambito del trattamento di dati personali tramite sistemi Rfid è necessario assicurare un rigoroso rispetto dei principi di necessità, liceità, finalità, qualità e proporzionalità dei dati, nonché del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (cfr. artt. 3, 11, 18-22 e 114 del Codice; art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300).
Con specifico riferimento alla tutela degli interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali, il Comune di Verona ha fornito le garanzie richiamate al punto 3 del presente provvedimento ed ha rappresentato di volere attenersi alle prescrizioni fornite dal Garante nel citato provvedimento generale del 9 marzo 2005, con il quale l'Autorità ha evidenziato che, nell'ambito del trattamento di dati personali tramite sistemi Rfid è necessario assicurare un rigoroso rispetto dei principi di necessità, liceità, finalità, qualità e proporzionalità dei dati, nonché del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (cfr. artt. 3, 11, 18-22 e 114 del Codice; art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300).
Ciò premesso, in considerazione di quanto previsto dal predetto
provvedimento generale, secondo cui il Garante può impartire ulteriori
prescrizione necessarie in relazione a specifici trattamenti di dati
personali effettuati mediante Rfid, anche in vista dell'evoluzione
rapida e costante di tali sistemi e della loro sempre maggiore
diffusione, l'Autorità ritiene opportuno formulare talune specifiche
prescrizioni in relazione al trattamento dei dati personali effettuato
mediante il sistema Rfid in esame.
4.1. Informativa.
Preliminarmente, si richiama l'obbligo per il Comune di Verona di fornire idonea informativa agli interessati in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare attraverso il sistema Rfid descritto in premessa (cfr. art. 13 del Codice).
Preliminarmente, si richiama l'obbligo per il Comune di Verona di fornire idonea informativa agli interessati in relazione al trattamento di dati personali che intende effettuare attraverso il sistema Rfid descritto in premessa (cfr. art. 13 del Codice).
A tal fine, si prescrive al Comune di Verona di informare, ai sensi
dell'art. 13 del Codice, gli intestatari delle targhe dei veicoli
utilizzati per il trasporto delle merci nella Ztl, sul trattamento dei
dati personali che intende effettuare tramite il sistema Rfid, all'atto
della richiesta del permesso per l'accesso alla Ztl per il trasporto
merci e comunque prima dell'istallazione del sistema Rfid sui veicoli
autorizzati ovvero, qualora tali sistemi siano già stati installati,
prima della loro attivazione.
4.2. Identificazione degli interessati.
Come sopra rappresentato, il sistema in esame consente di rilevare e registrare dati personali non direttamente identificativi degli interessati.
Come sopra rappresentato, il sistema in esame consente di rilevare e registrare dati personali non direttamente identificativi degli interessati.
Al riguardo, si prescrive che l'identificazione degli interessati, per
il tramite della targa (numeri di identificazione personale idonei a
identificare indirettamente il proprietario del relativo veicolo), possa
essere effettuata dal Comune di Verona solo per l'accertamento della
violazione delle regole concernenti gli orari di ingresso e di uscita
dalla Ztl dei veicoli adibiti al trasporto delle merci e per
l'applicazione della relativa sanzione.
4.3. Conservazione dei dati.
Con riferimento al tempo di conservazione dei dati trattati nell'ambito del sistema Rfid in esame, si ritiene che possano essere applicati i medesimi principi di garanzia previsti, al riguardo, per i sistemi di controllo degli accessi alla Ztl sia nella normativa di settore (d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250), sia nel provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (cfr. in particolare punto 5.3).
Con riferimento al tempo di conservazione dei dati trattati nell'ambito del sistema Rfid in esame, si ritiene che possano essere applicati i medesimi principi di garanzia previsti, al riguardo, per i sistemi di controllo degli accessi alla Ztl sia nella normativa di settore (d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250), sia nel provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (cfr. in particolare punto 5.3).
In tale quadro, pertanto, il Comune di Verona nel rilevare, tramite
l'impianto in esame, il numero di targa dei veicoli che entrano ed
escono dalla Ztl per il trasporto delle merci, può conservare tali
informazioni solo per il tempo a tale scopo necessario. A tal fine, si
prescrive al Comune di Verona:
a) in caso di ingresso e di uscita di un veicolo nei tempi consentiti,
di cancellare subito dopo l'uscita il numero di targa e le altre
informazioni raccolte -secondo le modalità di seguito descritte (cfr,
punto 4.4., lett. b);
b) in caso di infrazione, di conservare le informazioni rilevate, per
il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione stessa,
all'applicazione dalla sanzione e alla definizione dell'eventuale
contenzioso.
4.4. Misure di sicurezza.
Con riferimento alla sicurezza dei dati trattati, si richiama l'obbligo per il Comune di Verona di adottare idonee e preventive misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31 e ss. del Codice e Allegato B al medesimo Codice).
Con riferimento alla sicurezza dei dati trattati, si richiama l'obbligo per il Comune di Verona di adottare idonee e preventive misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31 e ss. del Codice e Allegato B al medesimo Codice).
In tale ambito, si prescrive, in particolare, al Comune di Verona di:
a) adottare specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano
di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle
informazioni raccolte;
b) predisporre misure tecniche ed organizzative per la cancellazione,
anche in forma automatica, dei dati raccolti mediante il sistema Rfid in
esame, allo scadere del termine di conservazione consentito (cfr. punto
4.3.).
4.5. Incaricati del trattamento.
Si richiama, infine, l'obbligo per il Comune di Verona di:
Si richiama, infine, l'obbligo per il Comune di Verona di:
a) designare, anche per il tramite del responsabile, per iscritto le
persone fisiche, incaricate del trattamento delle informazioni raccolte
e, nei casi in cui sia indispensabile per lo scopo perseguito,
autorizzate anche a identificare gli interessati (art. 30 del Codice);
b) individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle
specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, ivi compresi
gli addetti alla gestione e alla manutenzione del sistema, distinguendo
coloro che sono unicamente abilitati ad accedere ai dati trattati dai
soggetti che, invece, possono anche effettuare, a determinate
condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, identificare
gli interessati attraverso l'incrocio con ulteriori informazioni, al
fine di applicare le sanzioni previste) (cfr. punti 13 e 15, Allegato B
al Codice).
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, in
relazione al trattamento di dati personali che il Comune di Verona
intende effettuare attraverso il sistema Rfid per il controllo e la
registrazione degli orari di ingresso e di uscita dalla Ztl dei veicoli
adibiti al trasporto delle merci, ferme restando le specifiche garanzie
individuate per l'uso dei sistemi Rfid nel provvedimento generale del 9
marzo 2005, prescrive al Comune di Verona di:
a) informare, ai sensi dell'art. 13 del Codice, gli intestatari
delle targhe dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci nella
Ztl, sul trattamento dei dati personali che intende effettuare tramite
il sistema Rfid, all'atto della richiesta del permesso per l'accesso
alla Ztl per il trasporto merci e comunque prima dell'istallazione del
sistema Rfid sui veicoli autorizzati ovvero, qualora tali sistemi siano
già stati installati, prima della loro attivazione (cfr. punto 4.1.);
b) identificare gli interessati, per il tramite della targa, solo
per l'accertamento della violazione delle regole concernenti gli orari
di ingresso e di uscita dalla Ztl dei veicoli adibiti al trasporto delle
merci e per l'applicazione della relativa sanzione (cfr. punto 4.2.);
c) in caso di ingresso e di uscita di un veicolo nei tempi
consentiti, cancellare subito dopo l'uscita il numero di targa e le
altre informazioni raccolte (cfr. punto 4.3.lett. a);
d) in caso di infrazione, conservare le informazioni rilevate, per
il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione stessa,
all'applicazione dalla sanzione e alla definizione dell'eventuale
contenzioso (cfr. punto. 4.3. lett. b);
e) implementare sul sistema in esame le misure di sicurezza
descritte alle lettere a) e b) del punto 4.4. del presente
provvedimento.
2. raccomanda, inoltre, al Comune di Verona il rispetto degli obblighi di:
a) adottare idonee e preventive misure di sicurezza che riducano al
minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta dei dati trattati (cfr. punto 4.4.)
b) designare, anche per il tramite del responsabile, per iscritto le
persone fisiche, incaricate del trattamento delle informazioni
raccolte, e, nei casi in cui sia indispensabile per lo scopo perseguito,
autorizzate anche a identificare gli interessati (cfr. punto 4.5.);
c) individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle
specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, ivi compresi
gli addetti alla gestione e alla manutenzione del sistema, distinguendo
coloro che sono unicamente abilitati ad accedere ai dati trattati dai
soggetti che invece possono anche effettuare, a determinate condizioni,
ulteriori operazioni (cfr. punto 4.5.).
Roma, 2 febbraio 2012
IL PRESIDENTE
Pizzetti
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
CHE COS’È
Il sistema di rilevazione, nato per per far sì che i veicoli autorizzati allo scarico-carico merci non rimangano nella Ztl oltre il limite concesso dalle ordinanze (comminando sanzioni), utilizza la tecnologia Rfid: identifica le vetture attraverso onde elettromagnetiche, leggendo un "tag" (un'etichetta installata sulle vetture autorizzate contenente un codice univoco) grazie ad antenne poste in corrispondenza dei varchi. Il Comune non avrà la possibilità di tracciare in modo continuativo i veicoli da monitorare, perché non viene registrata alcuna informazione sul percorso seguito e l'unica informazione restituita dal sistema è il Tag. L’amministrazione è il titolare del trattamento dei dati personali effettuato attraverso il predetto sistema; e il responsabile sarà il comandante del corpo di Polizia municipale, il quale definirà le modalità e i criteri di accesso da parte degli incaricati, anche sotto il profilo della sicurezza. Il Comune di Verona ha evidenziato che il trattamento di dati personali mediante il sistema, non ancora iniziato, sarà effettuato "nel rispetto di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati”.
OK, PURCHÉ...
L’approvazione del Garante è vincolata: il Comune dovrà fornire idonea informativa ai possessori dei veicoli, e adottare adeguate misure di sicurezza, stabilendo tempi precisi di conservazione dei dati. Va bene registrare gli ingressi; ma poi tutto va cancellato in uscita se non c’è infrazione. Un po’ come avviene per i Tutor in autostrada: le targhe delle auto in regola col limite di velocità vengono cestinate in automatico. A tutela della libertà e dignità degli interessati, nonché a garanzia del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il Comune di Verona ha rappresentato, infine, che il sistema Rfid in esame non consente "di tracciare in modo continuativo i veicoli da monitorare, perché non viene registrata alcuna informazione sul percorso seguito.
RECIDIVI
E comunque, verrebbero sanzionati solo i recidivi. Per esempio, con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo a seguito della reiterata uscita oltre i limiti. Dopodiché, se il sanzionato insiste a entrare illecitamente durante lo stop, scatterebbe la multa. Ma si dovranno individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, ivi compresi gli addetti alla gestione e alla manutenzione del sistema, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati ad accedere ai dati trattati dai soggetti che invece possono anche effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni.
SPUNTERANNO COME FUNGHI?
A questo punto, è lecito chiedersi se il Grande Fratello si evolverà. Una ventina d’anni fa, pareva impossibile pensare a città con strade controllate dalle telecamere, Ztl, pedaggi medievali in stile Ecopass e Area C, Tutor che calcolano la velocità media in autostrada; adesso, potrebbe arrivare la fase due: varchi elettronici basato sulla tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification), registrare l'orario di ingresso e di uscita. E multare...
Fonte: http://www.omniauto.it/magazine/19272/ztl-con-radiofrequenze-sar-uninvasione
De Paoli
Ztl con radiofrequenze: sarà un’invasione?
Il Garante della privacy dice sì all'uso della tecnologia Rfid per la Ztl di Verona
Zona a traffico limitato, Ztl ormai un po’ per tutti gli italiani, visto come si sta diffondendo nelle nostre città: c’è una novità importante. È vero che si tratta di una notizia a livello locale (Veneto), ma trattasi di un precedente che può aprire la via a futuri sviluppi lungo lo Stivale. Succede che è arrivato il sì del Garante della privacy: il Comune di Verona può adottare un sistema basato sulla tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification), per la registrazione dell'orario di ingresso e di uscita dalla Ztl dei veicoli che trasportano merci.CHE COS’È
Il sistema di rilevazione, nato per per far sì che i veicoli autorizzati allo scarico-carico merci non rimangano nella Ztl oltre il limite concesso dalle ordinanze (comminando sanzioni), utilizza la tecnologia Rfid: identifica le vetture attraverso onde elettromagnetiche, leggendo un "tag" (un'etichetta installata sulle vetture autorizzate contenente un codice univoco) grazie ad antenne poste in corrispondenza dei varchi. Il Comune non avrà la possibilità di tracciare in modo continuativo i veicoli da monitorare, perché non viene registrata alcuna informazione sul percorso seguito e l'unica informazione restituita dal sistema è il Tag. L’amministrazione è il titolare del trattamento dei dati personali effettuato attraverso il predetto sistema; e il responsabile sarà il comandante del corpo di Polizia municipale, il quale definirà le modalità e i criteri di accesso da parte degli incaricati, anche sotto il profilo della sicurezza. Il Comune di Verona ha evidenziato che il trattamento di dati personali mediante il sistema, non ancora iniziato, sarà effettuato "nel rispetto di misure e accorgimenti a garanzia degli interessati”.
OK, PURCHÉ...
L’approvazione del Garante è vincolata: il Comune dovrà fornire idonea informativa ai possessori dei veicoli, e adottare adeguate misure di sicurezza, stabilendo tempi precisi di conservazione dei dati. Va bene registrare gli ingressi; ma poi tutto va cancellato in uscita se non c’è infrazione. Un po’ come avviene per i Tutor in autostrada: le targhe delle auto in regola col limite di velocità vengono cestinate in automatico. A tutela della libertà e dignità degli interessati, nonché a garanzia del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, il Comune di Verona ha rappresentato, infine, che il sistema Rfid in esame non consente "di tracciare in modo continuativo i veicoli da monitorare, perché non viene registrata alcuna informazione sul percorso seguito.
RECIDIVI
E comunque, verrebbero sanzionati solo i recidivi. Per esempio, con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo a seguito della reiterata uscita oltre i limiti. Dopodiché, se il sanzionato insiste a entrare illecitamente durante lo stop, scatterebbe la multa. Ma si dovranno individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, ivi compresi gli addetti alla gestione e alla manutenzione del sistema, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati ad accedere ai dati trattati dai soggetti che invece possono anche effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni.
SPUNTERANNO COME FUNGHI?
A questo punto, è lecito chiedersi se il Grande Fratello si evolverà. Una ventina d’anni fa, pareva impossibile pensare a città con strade controllate dalle telecamere, Ztl, pedaggi medievali in stile Ecopass e Area C, Tutor che calcolano la velocità media in autostrada; adesso, potrebbe arrivare la fase due: varchi elettronici basato sulla tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification), registrare l'orario di ingresso e di uscita. E multare...
Fonte: http://www.omniauto.it/magazine/19272/ztl-con-radiofrequenze-sar-uninvasione