mercoledì 25 aprile 2012

Se il Sindaco non nomina il datore di lavoro nè risponde lui stesso in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

La Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 20.04.2012, n. 15206  ha rigettato il  ricorso del  Sindaco del Comune di Villa Sant’Antonio,  per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso.
" Il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l’organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l’organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro"
 Mario Serio

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 20.04.2012, n. 15206
Presidente Petti - Relatore Gazzara
Ritenuto in fatto

Il Gip presso il Tribunale di Oristano, con sentenza del 19/4/2011, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato P.A. , quale Sindaco del Comune di Villa Sant’Antonio, responsabile dei reati di cui agli artt. 17, lett. b), 18 lett. a), 43 lett. b) del d.lvo 81/2008 per non avere nominato il responsabile del servizio di prevenzione, né il medico competente per la sorveglianza sanitaria, e per non avere designato i lavoratori addetti al primo soccorso, condannandolo alla pena di Euro 1.266,00 di ammenda.
La difesa del prevenuto ha interposto appello, che è stato trasmesso a questa Corte e(…) art. 568 cod. proc. pen., avanzando i seguenti motivi:
- omesso esame di circostanze decisive ai fini del decidere, rilevato che il P. assunse le funzioni di responsabile del servizio prevenzione solo nel marzo 2009, una volta preso atto della indisponibilità da parte della responsabile dell’ufficio tecnico, geom. R.A. , di assumere le predette funzioni; peraltro, non è ravvisabile dalla corretta lettura del disposto normativo che la qualifica di datore di lavoro nell’ambito degli enti territoriali sia da attribuire al Sindaco;
- la motivazione della impugnata sentenza omette di evidenziare che il Comune di Villa Sant’Antonio, anche in precedenza alla entrata in vigore del dlvo 81/2008 aveva ottemperato alle prescrizioni imposte dal previgente d.lvo 626/1994, provvedendo alla nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione e del medico cui erano affidati compiti di sorveglianza sanitaria, come evincibile dalla documentazione versata in atti;
- immotivato e ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all’art. 62, co. 6, cod pen., visto che l’imputato si è prontamente ed efficacemente adoperato prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato;
- omessa motivazione giustificativa al diniego della attenuante di cui all’art. 303, dlvo 81/2008.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente, si rivela logica e corretta,sia in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato contestato, sia in attinenza alla attribuzione dello stesso in capo al prevenuto.
Il giudice di merito ha evidenziato come dagli atti del fascicolo del p.m. sia emerso che in data 23/3/2009, nel corso di un sopralluogo ispettivo, in materia di sicurezza sul lavoro, eseguito presso la amministrazione comunale di Villa Sant’Antonio, il personale del Dipartimento Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro della Azienda USL n. (…) di Oristano richiese la documentazione relativa agli adempimenti imposti dal dlvo 180/08 (sulla sicurezza sul lavoro).
Detta documentazione venne consegnata agli ispettori solo il 10 e il 14/4/2009, e comprendeva la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione aziendale (del 20/3/2009), la nomina del medico competente (del 16/3/2009), gli accertamenti sanitari sui dipendenti (eseguiti il 31/3 e il 19/10/2009), la designazione dei lavoratori addetti al primo soccorso ed alle emergenze (del 20/3/2009), mentre la convenzione per l’espletamento degli adempimenti previsti dal d.Lvo 81/08 fu stipulata con la C.S. 2000 il 19/3/09.
Ad avviso del decidente, a giusta ragione, tali elementi già consentono di ritenere provata la responsabilità del prevenuto per le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 43, lett. b), d.Lvo 81/08, in quanto le prescrizioni dettate nelle predette disposizioni normative sono entrate in vigore il 15/5/08, mentre dagli atti è emerso, in modo incontestabile, che fino al 20/3/09 l’amministrazione comunale non aveva ancora adempiuto al disposto normativo, rendendo inconferente, ai fini della integrazione delle fattispecie contestate, l’ottemperamento alle prescrizioni de quibus in data antecedente all’effettuato controllo da parte della ASL (…), perché, anche in quella data il relativo termine era abbondantemente decorso.
Va osservato, altresì, in punto di affermata responsabilità del P. , quale Sindaco del Comune in questione che la definizione di datore di lavoro, contenuta nell’art. 2, d.Lvo 81/2008 ha dato esclusivo rilievo, ai fini della individuazione dei soggetti titolari del debito di sicurezza, al requisito della organizzazione della attività, unito, ovviamente, all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa inerenti la stessa.
Nella sua seconda parte l’art. 2, co. 1, lett. b), del citato decreto,individua la figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e, a differenza del d.Lvo 626/1994, il vigente 81/2008 recepisce, esplicitandolo, lo stabile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è l’organo di vertice delle singole amministrazioni, ovverosia l’organo di direzione politica, a dovere individuare il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore di lavoro (Cass. 13/6/2007, n. 35137; Cass. 22/6/2005, n. 38840).
Mutuate dal predetto orientamento della Corte di legittimità anche le conseguenze che secondo il dettato del citato decreto derivano dalla omessa individuazione dell’organo politico del dirigente designato ad assumere il debito di sicurezza: in tali casi la qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice medesimo, quindi con il Sindaco.
Non possono trovare ingresso le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, co. 6, cod. pen., e di cui all’art. 303, d.Lvo 81/08, perché l’imputato, come evidenziato dal giudice di merito, si è attivato ad eliminare le conseguenze del reato solo ed esclusivamente dopo gli accertamenti eseguiti dagli ispettori dell’ASL, ed abbondantemente oltre il termine e(…) lege previsto dalle norme in contestazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Depositata in Cancelleria il 20.04.2012