"In sede di appello (n. 268/2008, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e notificato il 31.12.2007) si sottolineava viceversa come l’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 (oggi art. 146 del d.lgs. n. 42/2004), sub-delegata ai Comuni dalla legge della Regione Veneto n. 63 del 1994, fosse di competenza della Commissione Edilizia, integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, nominati dal Consiglio Comunale, quale organo che non potrebbe qualificarsi come non indispensabile ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in base al principio secondo cui
le competenze delegate vanno esercitate secondo le modalità definite dal delegante. In via subordinata, infine, dovrebbe comunque ritenersi che – in caso di soppressione della CEI – il potere autorizzativo di cui trattasi non potrebbe che tornare alla Regione, quale Autorità delegante".
LE ARGOMENTAZIONI SUDDETE SONO STATE CONDIVISE DAL Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 febbraio – 5 aprile 2012, n. 2013
PERTANTO, IN MATERIA PAESAGISTICA, NON CI SI PUO' ESULARE DAL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.