TAR Basilicata, sez. I, sentenza 7 - 13 marzo 2012, n. 122/12
Presidente Perrelli – Relatore Di Cesare
Presidente Perrelli – Relatore Di Cesare
Fatto e diritto
Rilevato che, come risulta dalla nota prot. n. 5756 del 28 febbraio
2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
l’Amministrazione ha provveduto a cancellare dal sistema informativo il
provvedimento di revisione della patente di guida e a rimuoverne gli
effetti;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
Riscontrato che il provvedimento dell’Amministrazione è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, determinando, pertanto, la cessazione della materia del contendere, in quanto si rivela idoneo a soddisfare pienamente l'interesse che il ricorrente intendeva ottenere in sede giurisdizionale;
Ritenuto, conseguentemente, che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sul merito della controversia;
Ritenuto che l’Amministrazione intimata va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. L.G. P., dichiaratosi antistatario, posto che il soddisfacimento della pretesa del ricorrente è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso e atteso, peraltro, che:
- l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, obbliga l’Amministrazione a motivare ogni provvedimento amministrativo, disponendo che «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»;
-che il provvedimento impugnato disponeva la revisione della patente di guida, senza dare conto delle risultanze dell’istruttoria e, in particolare, delle infrazioni che avrebbero determinato l’esaurimento del punteggio, con la precisa indicazione delle violazioni accertate e relative decurtazioni secondo quanto previsto nella tabella contenuta nell’art. 126 bis del codice della strada (d.lgs. 30-4-1992 n. 285);
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
Riscontrato che il provvedimento dell’Amministrazione è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, determinando, pertanto, la cessazione della materia del contendere, in quanto si rivela idoneo a soddisfare pienamente l'interesse che il ricorrente intendeva ottenere in sede giurisdizionale;
Ritenuto, conseguentemente, che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sul merito della controversia;
Ritenuto che l’Amministrazione intimata va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. L.G. P., dichiaratosi antistatario, posto che il soddisfacimento della pretesa del ricorrente è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso e atteso, peraltro, che:
- l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, obbliga l’Amministrazione a motivare ogni provvedimento amministrativo, disponendo che «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»;
-che il provvedimento impugnato disponeva la revisione della patente di guida, senza dare conto delle risultanze dell’istruttoria e, in particolare, delle infrazioni che avrebbero determinato l’esaurimento del punteggio, con la precisa indicazione delle violazioni accertate e relative decurtazioni secondo quanto previsto nella tabella contenuta nell’art. 126 bis del codice della strada (d.lgs. 30-4-1992 n. 285);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata
la materia del contendere.Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore (dichiaratosi antistatario) Avv.L. G. P. nella somma complessiva di € 2000,00, oltre oneri e accessori di legge e alla rifusione delle spese per il contributo unificato, nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.