"A fronte dell’eventuale mancato
adempimento alle richieste di frazionamento, il Comune avrebbe dovuto
regolarsi di conseguenza per la definizione anche in senso negativo
della relativa domanda, ma comunque doveva far luogo ad provvedimento
espresso dell’amministrazione".
N. 02302/2012REG.PROV.COLL.
N. 09497/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9497 del 2011, proposto da:
Francesco Albano Strucco, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso Alfredo E Giusepe Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
sul ricorso numero di registro generale 9497 del 2011, proposto da:
Francesco Albano Strucco, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso Alfredo E Giusepe Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Latina;
per la riforma
della
sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n.
00726/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO INADEMPIMENTO
RELATIVO A RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Umberto
Realfonzo e uditi per le parti l’Avv. Enrico Angelone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si
deve premettere che su alcune aree di proprietà dell’appellante in
precedenza edificabili, era stato successivamente imposto un vincolo
idrogeologico con il divieto di ogni attività di trasformazione dello
stato dei luoghi; per cui la Giunta Municipale di Latina con delibera
184/2004, comunicata solo il 29 gennaio 2007 aveva proceduto alla
delocalizzazione dell’intervento nell’ambito del piano di recupero del
contratto di quartiere denominato “Nicolori - Villaggio Trieste”.
Con
il presente gravame, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza
del TAR Latina con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso
diretto all’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza a
concludere il procedimento del 9 marzo 2011 per il rilascio della
concessione edilizia. Per il TAR: “…, in esito a detto ultimo
adempimento, nulla si desume dalla nota del 20 febbraio 2009 e dalla
successiva domanda del 9 marzo 2011 entrambe a firma del ricorrente e
preordinate a sollecitare la conclusione del procedimento” e che “…
la domanda di annullamento del silenzio quindi di condanna del comune
alla conclusione del procedimento, secondo i termini di cui all’istanza
del 9 marzo 2011, non può esser accolta in quanto, non essendo stata
contestata l’utilità e la congruenza procedimentale, quindi la
legittimità dell’integrazione da ultimo citata, non sussistono tutti gli
elementi ritenuti necessari dall’amministrazione ai fini della
conclusione del procedimento di interesse del ricorrente.”
Senza l’intestazione di specifiche rubriche l’appellante lamenta:
--
il primo giudice avrebbe travisato il contenuto dell’adempimento
concernente il frazionamento delle aree richiesto dall’Amministrazione, e
che dovevano essere cedute agli assegnatari della volumetria ivi
allocata, in quanto i detti terreni non sarebbero stati di sua proprietà
ma del Comune;
-- il Comune aveva più volte
sviatoriamente richiesto la nuova documentazione con diverse note,
peraltro sempre tempestivamente esitate dall’appellante che avrebbe
sempre adempiuto alle richieste istruttorie;
-- comunque non vi sarebbe stata alcuna necessità di contestare l’irrilevanza o l’inutilità del frazionamento;
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Chiamata alla Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta dal Collegio per la discussione.
L’assunto è fondato e va accolto.
L'art.
20 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, prevede che le domande di permesso di
costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben
definiti, trascorsi i quali, in base al disposto del comma 9, sulla
domanda si forma il silenzio-rifiuto.
Trascorso il
predetto termine legale, non si è peraltro di fronte ad un silenzio reso
significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa
avanzata, ma ad un silenzio-inadempimento che esprime l'inerzia
dell'Amministrazione in violazione del suo obbligo generale di
concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento
espresso.
Pertanto l'Amministrazione competente,
deve in ogni caso determinarsi espressamente sulla domanda di permesso
di costruire entri il termine legalmente assegnatole per la conclusione
del procedimento di cui al citato art. 20.
Nella
fattispecie in esame pertanto, erroneamente il TAR ha affermato
l’assenza dei presupposti di azionabilità della domanda ex articoli 31 e
117 del codice del processo amministrativo, perché qui deve comunque
riscontrarsi la ricorrenza di un inadempimento imputabile
all’amministrazione in violazione dell’art. 2 della L. n.241/1990 e
s.m.i. .
Infatti a fronte dell’eventuale mancato
adempimento alle richieste di frazionamento, il Comune avrebbe dovuto
regolarsi di conseguenza per la definizione anche in senso negativo
della relativa domanda, ma comunque doveva far luogo ad provvedimento
espresso dell’amministrazione.
In tali termini il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per
l’effetto, previo l’annullamento della decisione impugnata, con
l’accoglimento del ricorso di primo grado deve essere dichiarata
l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Latina sulla diffida a
provvedere con l'obbligo dell'Amministrazione ad assumere un pronuncia
espressa nel termine di 30 ( trenta ) giorni dalla notificazione e/o
comunicazione in via amministrativa.
Le spese, in relazione alla complessità ed alla particolarità della situazione, possono tuttavia compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1.
accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto in
riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo
grado e dichiara la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di
Latina;
___ 2. dichiara altresì l'obbligo
dell'anzidetto Comune di concludere, con un’espressa determinazione, da
adottarsi nel termine di cui in motivazione, il procedimento azionato
dall'appellante.
___ 3. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)