venerdì 27 aprile 2012

Edilizia:Silenzio-inadempimento che esprime l'inerzia dell'Amministrazione in violazione del suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso.

"A fronte dell’eventuale mancato adempimento alle richieste di frazionamento, il Comune avrebbe dovuto regolarsi di conseguenza per la definizione anche in senso negativo della relativa domanda, ma comunque doveva far luogo ad provvedimento espresso dell’amministrazione". 

N. 02302/2012REG.PROV.COLL.
N. 09497/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9497 del 2011, proposto da:
Francesco Albano Strucco, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso Alfredo E Giusepe Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Latina;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00726/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO INADEMPIMENTO RELATIVO A RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l’Avv. Enrico Angelone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Si deve premettere che su alcune aree di proprietà dell’appellante in precedenza edificabili, era stato successivamente imposto un vincolo idrogeologico con il divieto di ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi; per cui la Giunta Municipale di Latina con delibera 184/2004, comunicata solo il 29 gennaio 2007 aveva proceduto alla delocalizzazione dell’intervento nell’ambito del piano di recupero del contratto di quartiere denominato “Nicolori - Villaggio Trieste”.
Con il presente gravame, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del TAR Latina con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso diretto all’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza a concludere il procedimento del 9 marzo 2011 per il rilascio della concessione edilizia. Per il TAR: “…, in esito a detto ultimo adempimento, nulla si desume dalla nota del 20 febbraio 2009 e dalla successiva domanda del 9 marzo 2011 entrambe a firma del ricorrente e preordinate a sollecitare la conclusione del procedimento” e che “… la domanda di annullamento del silenzio quindi di condanna del comune alla conclusione del procedimento, secondo i termini di cui all’istanza del 9 marzo 2011, non può esser accolta in quanto, non essendo stata contestata l’utilità e la congruenza procedimentale, quindi la legittimità dell’integrazione da ultimo citata, non sussistono tutti gli elementi ritenuti necessari dall’amministrazione ai fini della conclusione del procedimento di interesse del ricorrente.”
Senza l’intestazione di specifiche rubriche l’appellante lamenta:
-- il primo giudice avrebbe travisato il contenuto dell’adempimento concernente il frazionamento delle aree richiesto dall’Amministrazione, e che dovevano essere cedute agli assegnatari della volumetria ivi allocata, in quanto i detti terreni non sarebbero stati di sua proprietà ma del Comune;
-- il Comune aveva più volte sviatoriamente richiesto la nuova documentazione con diverse note, peraltro sempre tempestivamente esitate dall’appellante che avrebbe sempre adempiuto alle richieste istruttorie;
-- comunque non vi sarebbe stata alcuna necessità di contestare l’irrilevanza o l’inutilità del frazionamento;
Il Comune non si è costituito in giudizio.
Chiamata alla Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta dal Collegio per la discussione.
L’assunto è fondato e va accolto.
L'art. 20 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, prevede che le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben definiti, trascorsi i quali, in base al disposto del comma 9, sulla domanda si forma il silenzio-rifiuto.
Trascorso il predetto termine legale, non si è peraltro di fronte ad un silenzio reso significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa avanzata, ma ad un silenzio-inadempimento che esprime l'inerzia dell'Amministrazione in violazione del suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso.
Pertanto l'Amministrazione competente, deve in ogni caso determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire entri il termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui al citato art. 20.
Nella fattispecie in esame pertanto, erroneamente il TAR ha affermato l’assenza dei presupposti di azionabilità della domanda ex articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, perché qui deve comunque riscontrarsi la ricorrenza di un inadempimento imputabile all’amministrazione in violazione dell’art. 2 della L. n.241/1990 e s.m.i. .
Infatti a fronte dell’eventuale mancato adempimento alle richieste di frazionamento, il Comune avrebbe dovuto regolarsi di conseguenza per la definizione anche in senso negativo della relativa domanda, ma comunque doveva far luogo ad provvedimento espresso dell’amministrazione.
In tali termini il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto, previo l’annullamento della decisione impugnata, con l’accoglimento del ricorso di primo grado deve essere dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Latina sulla diffida a provvedere con l'obbligo dell'Amministrazione ad assumere un pronuncia espressa nel termine di 30 ( trenta ) giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa.
Le spese, in relazione alla complessità ed alla particolarità della situazione, possono tuttavia compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1. accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Latina;
___ 2. dichiara altresì l'obbligo dell'anzidetto Comune di concludere, con un’espressa determinazione, da adottarsi nel termine di cui in motivazione, il procedimento azionato dall'appellante.
___ 3. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)