T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641 La distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici, ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario, rappresenta un'attività essenzialmente libera, con la conseguenza che l'Amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali ed i potenziali clienti.
E' illegittima la deliberazione consiliare (come quella oggetto di censura nel caso in esame) recante la modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, in base al quale si è disposto il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, prevedendo altresì che la diffusione del materiale pubblicitario, tramite collocazione nelle cassette postali, sia possibile a determinate condizioni, in quanto viola gli artt. 3, 41 e 97 della Cost.. Ed infatti, in siffatta ipotesi, è ravvisabile un eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in quanto le suddette limitazioni all'attività di distribuzione sono circoscritte al sistema "porta a porta" e non valgono per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.
E' illegittima la deliberazione consiliare (come quella oggetto di censura nel caso in esame) recante la modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, in base al quale si è disposto il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, prevedendo altresì che la diffusione del materiale pubblicitario, tramite collocazione nelle cassette postali, sia possibile a determinate condizioni, in quanto viola gli artt. 3, 41 e 97 della Cost.. Ed infatti, in siffatta ipotesi, è ravvisabile un eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in quanto le suddette limitazioni all'attività di distribuzione sono circoscritte al sistema "porta a porta" e non valgono per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.