martedì 10 aprile 2012

Corse clandestine di cavalli e reato di maltrattamenti di animali

Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 04.04.2012, n. 12763
Presidente Mannino - Relatore Teresi


Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Osserva

Con ordinanza in data 8.08.2011 il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (…) indagato dei reati 416, 544, commi 1 e 2 ter, 61 n. 2 cod. pen., ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora nella Provincia di Macerata, cui era sottoposto col divieto di dimora nel Comune di Messina.
Rilevava il Tribunale che a carico del (…) erano emersi gravi indizi di colpevolezza di concorso esterno nell’associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e in ordine al reato di maltrattamenti di animali consistiti nel sottoporre gli stessi ad addestramenti massacranti, nella somministrazione di farmaci anabolizzanti e nell’impiego degli stessi in corse non confacenti alle loro caratteristiche etologiche in modo da rendere a repentaglio la loro incolumità.
In particolare, l’indagato, quale veterinario, aveva scientemente agevolato la realizzazione degli scopi associativi, come emergeva da una telefonata (intercettata) ricevuta da (…) per ottenere consigli in merito alla necessità di praticare una terapia depurativa a un animale cui erano state somministrate sostanze anabolizzanti;
dalla lettura di una conversazione registrata tra (…) e il cugino (…) nel corso della quale il primo aveva riferito di avere contattato il veterinario per alcune indicazioni terapeutiche in vista di una gara in programma e che il dottore gli aveva suggerito di somministrare all’animale un farmaco per uso umano contenente gliburide, utilizzato per abbassare i livelli di zucchero nel sangue;
dalla conversazione 19.08.2007 tra (…) e l’indagato nella quale il primo aveva chiesto aiuto avendo “un cavallino che ha la corsa tra un mese.
L’esigenza cautelare di socialprevenzione, da soddisfare col divieto di dimora nel Comune di
Messina, veniva ravvisata nel fatto che, dopo l’interruzione delle corse clandestine a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, era stata accertata la presenza del prevenuto, insieme a (…) e (…) presso la località dl Fondachelio (CT) ove nel frattempo era stato spostato Io svolgimento delle corse clandestine; inoltre un’annotazione di PG del 16 gennaio 2011 ha dato atto della presenza dl numerosi cavalli su Viale (…) la cui proprietà verosimilmente è da ricondurre all’ ‘‘associazione.
Proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato denunciando violazione delI’art. 606 lettera e) c.p.p. in relazione all’art. 274 lettera c) c.p.p.; travisamento del fatto con riferimento alla citata relazione di servizio dei CC nella quale si dava atto che in data 17.02.2008 la corsa era stata interrotta in Messina viale (…) e non in località Fondachello (come asserito nell’ordinanza), mentre non si accennava (contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza) alla presenza in loco del docente presso l’università di Camerino, che fino al giorno precedente era stato impegnato nella sessione di esami.
Irrilevante era anche l’asserzione circa la presenza nel rione Giostre di cavalli di cui non era stata accertata la proprietà.
Tanto premesso, contestava la sussistenza della gravità indiziazia per non avere l’indagato mai assunto un ruolo funzionale all’associazione a lui ignota dato che era residente in Macerata, svolgeva attività didattica in Camerino; non aveva mai chiamato al telefono i coimputati,
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali della vicenda indagata, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggetttive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è+ stata richiesta l’applicazione delle misure cautelari e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità èperciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato: 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cassazione Sezione IV, n. 2050/1996, I 7/08/1 996- 24/10/1996, Marseglia, RV. 206104).
Nella specie, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla gravità indiziaria ritenendo, allo stato delle acquisizioni processuali, sussistere validi elementi di sostegno dell’assunto accusatorio e ha giudicato in modo non illogico persistere le esigenze di social prevenzione e, quindi, l’esistenza di una prognosi sfavorevole di reiterazione di condotte criminose per le specifiche modalità dei fatti con valutazione corretta, anche con riferimento alla misura non particolarmente afflittiva adottata, atteso che le specifiche modalità e circostanze del fatto costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione della personalità del soggetto, in quanto afferenti a episodi concreti già effettivamente posti in essere dall’interessato.
Ciò conformemente all’indirizzo di questa Corte secondo cui le “specifiche modalità e circostanze del fatto” ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell’indagato ai fini dell’adozione di una misura custodiale e della scelta della misura applicabile, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell’agente.
Pertanto la motivazione del Tribunale del riesame è sul punto corretta e si sottrae ai rilievi e alle censure proposte con il presente gravame.
Il ricorso deve perciò essere rigettato con le conseguenze di legge.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Depositata in Cancelleria il 04.04.2012