"Invero, così come dedotto da Equitalia sin dal giudizio di merito,
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti
vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo
del contributo unificato previsto dall'art. 9 d.p.r. 115/2002, rientra
nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il
contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (cfr.
Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08) e che il
controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane
queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando
le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla
previsione degli artt. 2, comma 1, e 19 lett. d), d.lvo. 546/1992 (cfr.
Cass. SS.UU. 9840/11)".
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 5994/12; depositata il 17 aprile)