La circolare n. 12 /E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 12 aprile 2012 disciplina le istruzioni operative in materia di contenzioso tributario quando sono chiamati in causa l’amministrazione finanziaria e/o l’agente della riscossione.
Pertanto, come si legge nella premessa, con la circolare sono impartite istruzioni agli uffici in merito alla gestione delle controversie che riguardano atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto in materia di riscossione deve ricorrere contro l’agenzia qualora contesti vizi in merito all’attività stessa. Occorre invece chiamare in causa l’agente della riscossione qualora si contestino vizi dell’attività di quest’ultimo ossia motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo. In questo caso quindi l’agente della riscossione sarà legittimato passivo per quanto riguarda giudizi in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di notifica, contribuente sbagliato, mancanza di sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione. E’ necessario ricorrere contro l’agente della riscossione anche se si contestano atti non inerenti prettamente la formazione della cartella ( ad esempio iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc.)Per quanto riguarda i ricorsi avverso uffici dell’agenzia delle entrate, l’ufficio deve sempre valutare la sostenibilità dell’atto valutando preliminarmente la fondatezza dei motivi di ricorso evitando di resistere in giudizio qualora l’operato dell’ufficio non sia sostenibile. Inoltre se l’ufficio ritiene di non voler sostenere l’atto impugnato, deve darne comunicazione almeno 20 prima della scadenza del termine della costituzione del ruolo all’agente della riscossione per poter procedere alle opportune valutazioni.
Allo stesso modo l’eventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole all’Ufficio deve essere comunicata all’agente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve (caso in cui la sentenza è stata notificata alle parti). Pertanto occorre una opportuna attività di coordinamento tra uffici ed agenti della riscossione, soprattutto per i procedimenti formali, in modo tale da non attuare prassi non uniformi o addirittura contraddittorie. In linea generale la condotta degli uffici dovrà uniformarsi ai seguenti criteri:
- In ogni stato e grado del giudizio l’ufficio e l’agente della riscossione curano ciascuno le questioni di propria competenza, in modo tale da assicurare nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili alle proprie attività, l’espletamento delle difese e degli adempimenti necessari;
- Per quanto concerne le pronunce giurisdizionali sfavorevoli l’Ufficio e l’agente valuteranno in modo autonomo l’interesse alla prosecuzione del contenzioso e ciascuno assumerà l’iniziativa dell’impugnazione per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria attività;
- L’impugnazione della sentenza deve essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti parte del giudizio. Per quanto concerne i termini di proposizione per l’impugnazione accidentale occorre fare riferimento alle istruzioni impartite con direttiva n. 92 dell’ottobre 2011;
- L’ufficio qualora sia chiamato in causa esclusivamente per valutare la legittimità di atti inerenti operazioni effettuate dall’agente di riscossione eccepirà il difetto di legittimazione passiva.
Caso in cui venga chiamato in causa esclusivamente l’ufficio
Qualora il debitore proponga ricorso esclusivamente contro l’ufficio per questioni che concernono esclusivamente la legittimità di atti dell’agente della riscossione è necessario quindi che l’ufficio eccepisca il difetto di legittimazione passiva. Tuttavia in via prudenziale occorre che l’ufficio chiami in causa l’agente della riscossione così come suggerito dalla circolare n. 51 del 2008.Nel caso in cui i motivi del ricorso riguardino anche l’operato dell’ufficio, quest’ultimo dovrà chiamare in causa l’agente della riscossione, provvedendo in ogni caso ad effettuare le proprie controdeduzioni, per quanto riguarda il proprio operato, nell’atto di costituzione in giudizio. E’ opportuno anche l’invio, in maniera informale, all’agente della riscossione della copia del ricorso del contribuente, per permettere a quest’ultimo di valutare se intervenire o meno per quanto riguarda la costituzione in giudizio (l’invio può essere effettuato tramite posta elettronica o altro mezzo, l’importante è che si assicuri la celerità dell’invio).
Chiamata in causa esclusivamente dell’agente della riscossione
Nel caso in cui il contribuente chiami in giudizio l’agente della riscossione, eccependo anche dei vizi attribuibili all’attività dell’ufficio, è onere dell’agente effettuare la chiamata in causa dell’ufficio in base al d. lgs 546 del 1992. L’ufficio provvederà tempestivamente alla costituzione in giudizio curando tutti gli adempimenti connessi alla lite limitatamente alle questioni afferenti la propria attività.Chiamata in causa dell’ufficio e dell’agente di riscossione
Se il debitore ricorre sia contro l’ufficio che contro l’operato dell’agente di riscossione, muovendo contestazioni che riguardano solo l’operato dell’agente, l’ufficio durante la costituzione in giudizio deve eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere l’estromissione della lite, mentre spetterà all’agente della riscossione effettuare le dovute controdeduzioni e seguire le varie vicende processuali nei diversi gradi di giudizio. Al contrario se le contestazioni riguardano esclusivamente l’operato dell’ufficio, sarà quest’ultimo a difendere nel merito il proprio operato.Fonte:http://www.investireoggi.it